Da ottobre 2022 tutte le aziende, per identificare la formazione degli addetti antincendio, devono applicare i criteri previsti dal D.M. 2/9/21, a prescindere dall’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio incendio secondo i criteri previsti dal D.M. 3/9/21.
Con il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa nella maggior parte dei casi la formazione degli addetti antincendio secondo il nuovo D.M. 2/9/21 è sovrapponibile ai livelli di rischio previsti dal “vecchio” D.M. 10/3/98.
Ci sono però dei casi particolari in cui si determina un passaggio ad un livello di formazione antincendio più elevato rispetto all’ex D.M. 10/3/98, vediamo quali sono:
In materia di formazione degli addetti antincendio, i livelli 1, 2 e 3 del nuovo D.M. 2/9/21 sostanzialmente sono sovrapponibili ai livelli di rischio rispettivamente basso, medio e alto previsti dal “vecchio” D.M. 10/3/98.
In genere quindi vale la seguente corrispondenza:
Ma bisogna fare attenzione!!! Infatti ci sono dei casi particolari…
È importante rilevare la casistica prevista nel D.M. 2/9/21 al punto 3.2.2 con particolare riferimento a:
Gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti e gli uffici come identificati dalle norme sopra riportate secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98 ricadevano spesso nel rischio di incendio medio e di conseguenza anche la formazione degli addetti antincendio corrispondeva al rischio medio.
Secondo il D.M. 2/9/21, invece, tali casistiche sono comprese nel livello 3 e quindi dovranno provvedere alla formazione degli addetti antincendio secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente.
È bene precisare che il D.M. 2/9/21 non prevede dei percorsi formativi integrativi quindi, per i casi come quelli sopra esplicitati, gli addetti antincendio dovranno frequentare la formazione base di livello 3.
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