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Formazione Antincendio ex rischio medio
D.M. 10/3/98: livello 2 o livello 3 secondo il
nuovo D.M. 2/9/21?

Da ottobre 2022 tutte le aziende, per identificare la formazione degli addetti antincendio, devono applicare i criteri previsti dal D.M. 2/9/21, a prescindere dall’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio incendio secondo i criteri previsti dal D.M. 3/9/21.

Con il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa nella maggior parte dei casi la formazione degli addetti antincendio secondo il nuovo D.M. 2/9/21 è sovrapponibile ai livelli di rischio previsti dal “vecchio” D.M. 10/3/98.

Ci sono però dei casi particolari in cui si determina un passaggio ad un livello di formazione antincendio più elevato rispetto all’ex D.M. 10/3/98, vediamo quali sono:

QUALE FORMAZIONE È NECESSARIA PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO GIÀ FORMATI SECONDO IL D. M. 10/3/98?

In materia di formazione degli addetti antincendio, i livelli 1, 2 e 3 del nuovo D.M. 2/9/21 sostanzialmente sono sovrapponibili ai livelli di rischio rispettivamente basso, medio e alto previsti dal “vecchio” D.M. 10/3/98.

In genere quindi vale la seguente corrispondenza:

  • Corso antincendio ex rischio basso “vecchio” D.M. 10/3/98 – Corso antincendio livello 1 “nuovo” D.M. 2/9/21
  • Corso antincendio ex rischio medio “vecchio” D.M. 10/3/98 – Corso antincendio livello 2 “nuovo” D.M. 2/9/21
  • Corso antincendio ex rischio alto “vecchio” D.M. 10/3/98 – Corso antincendio livello 3 “nuovo” D.M. 2/9/21

Ma bisogna fare attenzione!!! Infatti ci sono dei casi particolari…

QUALI SONO I CASI PARTICOLARI?

È importante rilevare la casistica prevista nel D.M. 2/9/21 al punto 3.2.2 con particolare riferimento a:

  • lettera p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, con esclusione dei i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003
  • lettera m) uffici con oltre 1000 persone presenti (il “vecchio” D.M. 10/3/98 riportava, invece, “uffici con oltre 1000 dipendenti”)

Gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti e gli uffici come identificati dalle norme sopra riportate secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98 ricadevano spesso nel rischio di incendio medio e di conseguenza anche la formazione degli addetti antincendio corrispondeva al rischio medio.

Secondo il D.M. 2/9/21, invece, tali casistiche sono comprese nel livello 3 e quindi dovranno provvedere alla formazione degli addetti antincendio secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente.

È bene precisare che il D.M. 2/9/21 non prevede dei percorsi formativi integrativi quindi, per i casi come quelli sopra esplicitati, gli addetti antincendio dovranno frequentare la formazione base di livello 3.

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