L’Alternanza Scuola Lavoro (oggi denominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” o “PCTO”) prevede specifici obblighi normativi al fine di garantire una corretta e sicura esperienza alle studentesse e agli studenti che devono alternare le ore di formazione teorica con le ore trascorse all’interno delle aziende.
Vediamo un approfondimento sul tema PCTO affrontando i seguenti argomenti:
L’Alternanza Scuola Lavoro è una modalità didattica attraverso la quale le studentesse e gli studenti, entrando nel mondo del lavoro sia esso pubblico che privato, mettono in pratica le conoscenze acquisite a scuola nell’ambito di un progetto che unisce lo studio teorico alla formazione pratica in un’azienda.
L’Alternanza Scuola Lavoro, a norma della L.107/2015 è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori.
Secondo la normativa, l’Alternanza Scuola Lavoro è obbligatoria per gli studenti delle seguenti scuole:
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono attuati a partire dalle classi terze con le seguenti modalità:
Ecco le fasi del progetto Alternanza Scuola Lavoro per capire come funziona e quali azioni attuare:
Si, si possono cercare le aziende che aderiscono al progetto, consultando il “Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro” sul portale delle Camere di Commercio d’Italia.
Il MIUR ha emanato il Decreto 3 novembre 2017, n. 195, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 297 del 21/12/2017, entrato in vigore il successivo 5 gennaio 2018, contiene un “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.
Il comma 1 dell’art. 5 del D.M. 195/2017 prevede che “gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’art. 37, co. 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”.
L’art. 5 co. 2 del D.M. 195/2017 dispone che “è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni”.
La normativa definisce come, per la formazione in Alternanza Scuola Lavoro, possono esistere delle collaborazioni tra l’USR (ufficio regionale scolastico), scuola e azienda ospitante per l’erogazione della formazione che può essere svolta dall’INAIL e dagli organismi paritetici, in modalità e-learning o con forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
In ogni caso l’azienda ospitante verifica con l’istituto le ore di formazione già erogate allo studente e, se necessario, provvede ad integrare la formazione rispetto ai rischi specifici.
Si, a norma dell’art. 5 co. 5 del D.M. 195/2017, agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 TUSS: “Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti”.
Si, le studentesse e gli studenti impegnati nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro, secondo normativa, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica.
Le coperture assicurative a favore delle studentesse e degli studenti devono riguardare anche attività che si svolgano al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché rientranti nel progetto formativo.
Qualora la mansione assegnata alla studentessa o allo studente preveda dei rischi che richiedono l’utilizzo di DPI, l’azienda ospitante ha l’obbligo di fornire allo studente i dispositivi adeguati alla tutela della sua salute e sicurezza nonché fornire l’addestramento per il loro corretto uso.
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