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Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e procedura di rinnovo

Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) era un documento essenziale per la sicurezza degli edifici e delle attività che presentano un rischio significativo di incendio. Rilasciato dai Vigili del Fuoco, il CPI attestava che una struttura era conforme alle normative di sicurezza antincendio, garantendo così la protezione delle persone e dei beni.

Perché scriviamo al passato? Perché tutto questo valeva prima del Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011 n. 151: con l'entrata in vigore di questo decreto e l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il CPI ha perso la sua funzione principale e non è più un'autorizzazione necessaria per iniziare un'attività.

Ora la SCIA ha sostituito il CPI, diventando il documento necessario per iniziare e svolgere l'attività in sicurezza, e i controlli da parte dei Vigili del fuoco vengono effettuati dopo la presentazione della SCIA, e non prima dell’inizio dell’attività come avveniva in passato.

Con questa pagina di approfondimento vogliamo presentare una panoramica completa di questo aspetto della sicurezza antincendio, affrontando i seguenti aspetti:

QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI?

Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, le procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) erano regolamentate dal D.P.R. n. 37/1998. Il CPI veniva rilasciato dai Vigili del Fuoco dopo una verifica positiva della conformità dell'attività alle norme di prevenzione incendi e tale documento costituiva, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Il titolare dell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi doveva richiedere il CPI e rinnovarlo in tempo utile e comunque prima della scadenza.

La normativa che disciplina il Certificato di Prevenzione Incendi CPI è stata definita in maniera completa nel D.Lgs. n. 139/2006. Questo decreto ha consolidato e aggiornato tutte le normative precedenti in materia di prevenzione incendi, confermando la centralità del CPI come atto autorizzativo preventivo.

Il DPR n. 37/98 è stato abrogato dal D.P.R. 151/2011 che disciplina attualmente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Con l’entrata in vigore del decreto del 2011, il sistema del CPI è stato significativamente modificato. Il decreto ha infatti introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) come nuovo strumento per la prevenzione incendi.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CPI?

Il D.P.R. 151/11 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e stabilisce le procedure per il rilascio, il rinnovo e la verifica del CPI, qualora previsto.

A definire quali sono le attività soggette alla conformità antincendio (CPI) e la periodicità del rinnovo sono in particolare:

  • art. 2 comma 3: Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
  • art. 5: La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata ogni 5 anni, fatte salve alcune specifiche attività individuate al comma 2 che devono presentare il rinnovo ogni 10 anni.

COS'È IL CPI E A COSA SERVE? 

modulistica-rinnovo-CPI-certificato-prevenzione-incendi-dpr-151

Come abbiamo visto, quando si parla di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), ci si sta riferendo a un concetto in parte superato dal punto di vista normativo. Tuttavia, il termine CPI viene ancora oggi utilizzato per indicare in generale e impropriamente che un’attività ha superato i controlli di prevenzione incendi, anche se tecnicamente oggi è la SCIA a costituire il titolo autorizzativo vero e proprio.

Come vedremo nel paragrafo successivo, permangono anche oggi dei casi in cui il Comando dei VVF rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), in particolare ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, attestando quindi a seguito di sopralluoghi di verifica la conformità di un edificio o di un'attività alle norme di sicurezza antincendio. Il CPI garantisce che la struttura è stata progettata e realizzata seguendo tutte le prescrizioni necessarie per prevenire e controllare i rischi di incendio, proteggendo così persone e beni. La funzione principale del CPI è quindi quella di certificare che l'edificio è sicuro dal punto di vista antincendio.

MA È ANCORA NECESSARIO IL CPI?

A tutt’oggi il CPI è necessario per una vasta gamma di attività e strutture raccolte nella categoria “C” nell’Allegato I del DPR 151/2011, tra le quali sono incluse a titolo di esempio: edifici aperti al pubblico, scuole con oltre 300 persone, ospedali con oltre 100 posti letto, attività commerciali, industriali e altre tipologie di locali con elevato afflusso di persone o elevato rischio di incendio. In generale, ogni attività che comporta un rischio significativo di incendio deve ottenere il CPI prima di iniziare l'attività.

Invece, per le attività presenti nell’Allegato I del DPR 151/11 che rientrano nelle categorie “A” e “B” e che pur hanno presentato la SCIA e superato gli eventuali controlli dei VVF, non è previsto il rilascio del CPI: in tal caso, la sola SCIA costituisce documento autorizzativo.

CHI HA L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CPI?

L'obbligo di richiedere il CPI ricade sul responsabile dell'attività che determina il rischio di incendio o che ne ha la responsabilità: a seconda dei casi questi può essere il proprietario, il gestore o l'amministratore dell'edificio. È responsabilità di questa figura assicurarsi che tutte le norme di sicurezza antincendio siano rispettate e che il certificato sia ottenuto e mantenuto valido nel tempo.

COME SI OTTIENE IL CPI?

Per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, il responsabile deve presentare apposita istanza ai Vigili del Fuoco, completa di tutta la documentazione tecnica necessaria, mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio.

In taluni casi, ossia per le attività ricadenti nelle categorie “B” e “C” dell’Allegato I del DPR 151/11, il responsabile deve innanzitutto presentare al Comando un progetto, nel quale illustra preventivamente all’inizio delle attività, le strutture edilizie e gli impianti rilevanti ai fini della prevenzione degli incendi. Tale progetto è soggetto ad un esame e approvazione da parte del Comando dei VVF. Solo qualora il progetto sia approvato, il responsabile potrà avviare l’attività, previa presentazione della SCIA con allegata la necessaria documentazione comprovante la conformità di impianti e opere rilevanti ai fini della prevenzione incendi.

I Vigili del Fuoco esamineranno la documentazione presentata con la SCIA, quindi, nel caso di attività di categoria “C” effettueranno un sopralluogo presso l'edificio per verificare la conformità; nel caso di attività di categoria “A” e “B” il sopralluogo è una facoltà del Comando dei VVF, ma non è necessario per concludere la pratica. Solo nel caso di attività di categoria “C” e solo se accertata la conformità effettiva di opere e impianti, il Comando dei VVF rilascia il CPI entro 15 giorni dalla data del sopralluogo.

QUANTO DURA IL CPI?

La validità del CPI varia a seconda del tipo di attività e delle specifiche normative applicabili. In genere, il certificato ha una durata di cinque anni, dopo i quali è necessario procedere al rinnovo CPI. Il rinnovo del certificato prevenzione incendi richiede la verifica della persistenza delle condizioni di sicurezza antincendio e può implicare la presentazione di una nuova documentazione e ulteriori sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco.

Per le attività individuate al comma 2 dell’art. 5 del DPR 151/11 il rinnovo va presentato ogni 10 anni.

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CPI

Il rinnovo del CPI deve essere richiesto prima della scadenza del certificato corrente. La procedura di rinnovo include la presentazione della modulistica specifica per il rinnovo CPI e la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio da parte di un tecnico iscritto alle liste dei “professionisti antincendio” del Ministero degli Interni. Secondo il DPR 151/2011, il mancato rinnovo del CPI entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'autorizzazione e la necessità di ripetere l'intero processo di certificazione.

COSA SUCCEDE SE NON RINNOVO IL CPI?

La mancata presentazione del rinnovo periodico della conformità antincendio (CPI) nei termini previsti ha sollevato questioni che hanno portato a richieste di chiarimento presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Con la nota n. 1640/2024 del 01/02/2024 l’ente ha chiarito che l’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico è penalmente rilevante mentre il rinnovo tardivo non lo è. In passato, infatti, alcune Procure della Repubblica hanno interpretato la presentazione tardiva come non penalmente rilevante, a meno che non sia accompagnata da un mancato rinnovo totale e accertato dalla polizia giudiziaria. Questa interpretazione si fonda sulle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2017 all’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006.

Ma un rinnovo tardivo potrebbe configurarsi come prosecuzione dell’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.

La nota di febbraio 2024 richiama quindi anche la circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione prot. n. 5555 del 18 aprile 2012: sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

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