I rischi di natura elettrica si possono verificare ovunque sia presente una fonte di alimentazione di natura elettrica. Il rischio elettrico è quindi genericamente diffuso in tutti gli ambienti di lavoro, anche se esistono tipologie di attività per le quali questo rischio è indubbiamente più significativo, quali il settore edile, quello ospedaliero e il settore metalmeccanico in genere. Inoltre alcune condizioni di lavoro particolari possono esporre gli addetti a rischi derivanti ad una eventuale esposizione a fenomeni di natura elettrica, come attività svolte in presenza di elementi altamente conduttivi quali l’acqua o i metalli.
Tra i rischi che possono dipendere dalla presenza di sorgenti di alimentazione elettrica nei luoghi di lavoro ricordiamo:
Laddove sono presenti rischi di natura elettrica per la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere attuati gli obblighi previsti dal capo III (impianti e apparecchiature elettriche) del D. Lgs. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione ascrivibili al Datore di Lavoro. In particolare vengono stabiliti:
Inoltre il D. Lgs. 37 del 22 gennaio 2008 stabilisce le regole in termini di certificazione e di dichiarazione di conformità degli impianti, definendo i modelli che l'installatore deve seguire e rilasciare al termine del lavoro svolto. In particolare nel caso in cui si installi un nuovo impianto elettrico, ma anche in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento di un impianto esistente, è necessario il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DICO), almeno per quello che riguarda la parte di impianto modificata. Solo in presenza di manutenzione ordinaria non è necessario il rilascio della certificazione alla regola d’arte, ma deve essere redatto un registro di controllo che attesta lo svolgimento dell’attività manutentiva.
Relativamente alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi, le prescrizioni di sicurezza da adottare sono contenute nella Norma CEI 11-27. La norma si applica alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione sugli impianti elettrici, ad essi connessi o vicino ad essi, ed a tutti i lavori (compreso il lavoro sotto tensione) su impianti a tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Oltre queste tensioni le attività lavorative sono regolamentate dalle norme CEI EN 50110-1 e dalla CEI 11-15.
In ogni caso la Norma CEI 11-27 si applica a tutti i lavori in cui sia presente il rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso. Con Interpello n. 3/2012 del 15/11/2012 la Commissione Consultiva Permanente ha indicato la corretta Normativa Tecnica di riferimento sul rischio elettrico per l’esecuzione dei lavori sotto tensione (art. 82 del D. Lgs. 81/08) è “la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.
Tra i contenuti della Norma CEI 11-27 ricordiamo l’attribuzione della qualifica di Persona Esperta (PES) e Persona Avvertita (PAV).
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio elettrico, con check list e documento, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi elettrici presenti, ad individuare i dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (DPC) necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro, ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione.
Questo si traduce nell’adozione di misure di salvaguardia, realizzate secondo la “regola dell’arte”. Ad esempio per la protezione contro i contatti diretti è necessari che materiali, attrezzature ed impianti elettrici devono essere adottati i seguenti sistemi:
Invece i sistemi di protezione per rischio elettrico contro il contatto indiretto sono i seguenti:
Le conseguenze che possono manifestarsi sul copro umano in caso di contatto con la corrente elettrica dipendono dall’intensità e dalla frequenza della corrente, dalla durata del contatto, dalla costituzione fisica della persona colpita.
Gli effetti sull’uomo provocati dalla corrente elettrica si possono differenziare tra reversibili o irreversibili.
Tra gli effetti reversibili, ovvero che cessano quando viene meno il contatto, troviamo:
Tra gli effetti irreversibili, ovvero che permangono anche in seguito alla cessazione del contatto con il corpo, troviamo:
Per mantenere un impianto elettrico efficiente, sicuro e funzionale è fondamentale effettuare periodici controlli e verifiche sul rischio elettrico, previste anche dall’art. 86 del D. Lgs. 81/08 ed è espressamente richieste dal D.M. 37/08, in quanto si tratta di una misura indispensabile per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Relativamente agli impianti di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nelle aziende con almeno un dipendente, è obbligatorio sottoporli a verifiche periodiche ispettive svolte da un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico con cadenza di 5 anni, oppure ogni 2 anni in caso si tratti di locali adibiti a studio medico, luoghi con maggior pericolo in caso di incendio, cantieri. Tali verifiche periodiche sono disciplinate dal DPR 462/01.
Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche, secondo l’art. 86 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Le principali norme a cui fare riferimento per le verifiche periodiche sugli impianti elettrici sono quelle della serie CEI 64-8, che in particolare nella parte 6 riporta le prescrizioni relative alle verifiche, iniziali e periodiche, costituite da esami a vista e da prove che devono essere eseguite in un impianto elettrico per accertarne le prescrizioni secondo quanto stabilito dalla norma stessa.
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