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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Rischio Elettrico

I rischi di natura elettrica si possono verificare ovunque sia presente una fonte di alimentazione di natura elettrica. Il rischio elettrico è quindi genericamente diffuso in tutti gli ambienti di lavoro, anche se esistono tipologie di attività per le quali questo rischio è indubbiamente più significativo, quali il settore edile, quello ospedaliero e il settore metalmeccanico in genere. Inoltre alcune condizioni di lavoro particolari possono esporre gli addetti a rischi derivanti ad una eventuale esposizione a fenomeni di natura elettrica, come attività svolte in presenza di elementi altamente conduttivi quali l’acqua o i metalli.

QUALI POSSONO ESSERE I RISCHI ELETTRICI?

Tra i rischi che possono dipendere dalla presenza di sorgenti di alimentazione elettrica nei luoghi di lavoro ricordiamo:

  1. contatti elettrici diretti: si intendono contatti con un elemento in tensione (ad esempio dovuti a rimozione o danneggiamento delle protezioni, interventi su parti ritenute erroneamente fuori tensione, ecc.);
  2. contatti elettrici indiretti: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che può essere attraversato da una corrente a seguito di un guasto o di un difetto di isolamento (ad esempio interruzione o assenza del conduttore di protezione o di terra, assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale o magnetotermico, ecc.);
  3. innesco e propagazione di incendi: innesco elettrico in prossimità di materiale combustibile e propagazione dell’incendio attraverso le condutture elettriche (ad esempio uso improprio di adattatori o prese, arco elettrico, cortocircuito, ecc.);
  4. innesco di esplosioni: in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri di sostanze infiammabili o combustibili;
  5. fulminazione diretta ed indiretta: si parla di fulminazione diretta nel caso in cui il fulmine colpisca direttamente l’edificio o un punto molto vicino ad esso provocando sovratensioni (indicativamente la corrente si trasferisce per il 50% sul dispersore di terra e per il 50% sui servizi connessi all’edificio). Si parla di fulminazione indiretta di un edificio quando il fulmine cade ad una distanza dall’edificio superiore a tre volte l’altezza dell’edificio (nei circuiti interni dell’edificio sono indotte sovratensioni modeste, pericolose solo per le apparecchiature con limitata capacità di tenuta);
  6. sovratensioni di origine interna ed esterna: si tratta di tensioni che superano il picco di massima tensione in regime permanente presente in un impianto nelle condizioni normali di funzionamento (ad esempio un impianto in bassa tensione in condizione normale ha una tensione di 230/400 V). Le sovratensioni interne si manifestano in tutti gli impianti elettrici e apparecchiature durante manovra e/o guasti (oscillazioni di tensione). Le sovratensioni esterne sono dovute a fenomeni naturali (fulmini) che possono avere effetti distruttivi su impianti elettrici e apparecchiature situati anche a diversi chilometri di distanza;
  7. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili: situazioni non contemplate come fattori di rischio elettrico nei punti precedenti (ad esempio disservizi di impianti e apparecchiature elettriche per errori di progettazione o manutenzione, difetti dovuti all’usura delle componenti elettriche, ecc.).

QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL RISCHIO ELETTRICO?

Laddove sono presenti rischi di natura elettrica per la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere attuati gli obblighi previsti dal capo III (impianti e apparecchiature elettriche) del D. Lgs. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione ascrivibili al Datore di Lavoro. In particolare vengono stabiliti:

  • Obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi elettrici (art. 80);
  • Requisiti di sicurezza (art. 81)
  • Lavori sotto tensione (art. 82)
  • Lavori in prossimità di parti attive (art. 83)
  • Protezioni dai fulmini (art. 84)
  • Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature (art. 85)
  • Verifiche e controlli (art. 86)

Inoltre il D. Lgs. 37 del 22 gennaio 2008 stabilisce le regole in termini di certificazione e di dichiarazione di conformità degli impianti, definendo i modelli che l'installatore deve seguire e rilasciare al termine del lavoro svolto. In particolare nel caso in cui si installi un nuovo impianto elettrico, ma anche in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento di un impianto esistente, è necessario il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DICO), almeno per quello che riguarda la parte di impianto modificata. Solo in presenza di manutenzione ordinaria non è necessario il rilascio della certificazione alla regola d’arte, ma deve essere redatto un registro di controllo che attesta lo svolgimento dell’attività manutentiva.

RESTRIZIONI SUI LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI 

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Relativamente alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi, le prescrizioni di sicurezza da adottare sono contenute nella Norma CEI 11-27. La norma si applica alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione sugli impianti elettrici, ad essi connessi o vicino ad essi, ed a tutti i lavori (compreso il lavoro sotto tensione) su impianti a tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Oltre queste tensioni le attività lavorative sono regolamentate dalle norme CEI EN 50110-1 e dalla CEI 11-15.

In ogni caso la Norma CEI 11-27 si applica a tutti i lavori in cui sia presente il rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso. Con Interpello n. 3/2012 del 15/11/2012 la Commissione Consultiva Permanente ha indicato la corretta Normativa Tecnica di riferimento sul rischio elettrico per l’esecuzione dei lavori sotto tensione (art. 82 del D. Lgs. 81/08) è “la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.

Tra i contenuti della Norma CEI 11-27 ricordiamo l’attribuzione della qualifica di Persona Esperta (PES) e Persona Avvertita (PAV).

COME TUTELARSI DAL RISCHIO ELETTRICO?

Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio elettrico, con check list e documento, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi elettrici presenti, ad individuare i dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (DPC) necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro, ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione.

Questo si traduce nell’adozione di misure di salvaguardia, realizzate secondo la “regola dell’arte”. Ad esempio per la protezione contro i contatti diretti è necessari che materiali, attrezzature ed impianti elettrici devono essere adottati i seguenti sistemi:

  • Idoneità dell’involucro (grado di protezione IP XXB o IP XXD), fissaggio con mezzi idonei (viti, bulloni, chiavi) o, in alternativa, con interblocchi (preferibilmente meccanici);
  • Idoneità dell’isolamento;
  • Identificazione delle linee e dei circuiti;
  • Sezionamento delle parti attive con controllo diretto o sicuro delle parti sezionate;
  • Controllo a vista delle apparecchiature e rispetto delle procedure di intervento sulle stesse

Invece i sistemi di protezione per rischio elettrico contro il contatto indiretto sono i seguenti:

  • Impianto di terra coordinato con il dispositivo di interruzione (differenziale e/o magnetotermico);
  • Classe II o isolamento rinforzato;
  • Separazione elettrica;
  • Controllo dell’equipotenzialità delle masse e masse estranee;
  • Prova sugli interruttori differenziali e/o magnetotermici.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL RISCHIO ELETTRICO SUL LAVORO?

Le conseguenze che possono manifestarsi sul copro umano in caso di contatto con la corrente elettrica dipendono dall’intensità e dalla frequenza della corrente, dalla durata del contatto, dalla costituzione fisica della persona colpita.

Gli effetti sull’uomo provocati dalla corrente elettrica si possono differenziare tra reversibili o irreversibili.

Tra gli effetti reversibili, ovvero che cessano quando viene meno il contatto, troviamo:

  • Tetanizzazione da rischio elettrico: la corrente elettrica produce sui centri nervosi dell’infortunato effetti dannosi che comportano la contrazione del muscolo, impedendo di abbandonare il contatto con l’elemento in tensione; se il contatto perdura a lungo possono verificarsi svenimenti, asfissia, collasso e stato d’incoscienza;
  • Arresto della respirazione: se la corrente supera il limite di rilascio e persiste, causa o una contrazione dei muscoli respiratori o una paralisi dei centri nervosi ad essa collegati, fino a portare alla morte per soffocamento.

Tra gli effetti irreversibili, ovvero che permangono anche in seguito alla cessazione del contatto con il corpo, troviamo:

  • Fibrillazione ventricolare: l’effetto più pericoloso, dovuto alla sovrapposizione delle correnti esterne con quelle fisiologiche che provoca la perdita del ritmo cardiaco. La fibrillazione ventricolare è reversibile entro i primi due o tre minuti soltanto nel caso in cui il cuore sia sottoposto ad una scarica elettrica molto violenta (Defibrillatore). Le contrazioni scoordinate continuano, infatti, anche dopo la cessazione dello stimolo.
  • Ustioni: il corpo umano presenta una certa resistenza elettrica al passaggio della corrente e pertanto produce calore per effetto Joule. Di conseguenza maggiore sarà il passaggio di corrente, maggiori saranno le ustioni.

VERIFICHE E CONTROLLI

Per mantenere un impianto elettrico efficiente, sicuro e funzionale è fondamentale effettuare periodici controlli e verifiche sul rischio elettrico, previste anche dall’art. 86 del D. Lgs. 81/08 ed è espressamente richieste dal D.M. 37/08, in quanto si tratta di una misura indispensabile per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Relativamente agli impianti di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nelle aziende con almeno un dipendente, è obbligatorio sottoporli a verifiche periodiche ispettive svolte da un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico con cadenza di 5 anni, oppure ogni 2 anni in caso si tratti di locali adibiti a studio medico, luoghi con maggior pericolo in caso di incendio, cantieri. Tali verifiche periodiche sono disciplinate dal DPR 462/01.

Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche, secondo l’art. 86 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Le principali norme a cui fare riferimento per le verifiche periodiche sugli impianti elettrici sono quelle della serie CEI 64-8, che in particolare nella parte 6 riporta le prescrizioni relative alle verifiche, iniziali e periodiche, costituite da esami a vista e da prove che devono essere eseguite in un impianto elettrico per accertarne le prescrizioni secondo quanto stabilito dalla norma stessa.

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