La delega di funzioni è un valido strumento per il decentramento dei compiti nell’ambito aziendale ed il suo utilizzo apporta un valore aggiunto all’organizzazione, distribuendo su più soggetti i compiti in capo al delegante (in genere, il datore di lavoro), e consentendo una più efficace attuazione e controllo dei processi gestionali.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Il ricorso alla delega nell’ambito della salute e sicurezza del lavoro permette di assegnare compiti e doveri a coloro che possiedono specifica preparazione tecnica, professionalità e hanno disponibilità di maggiore tempo per l’adempimento delle proprie funzioni.
La delega di funzioni, pertanto, è un mezzo attraverso il quale il datore di lavoro può applicare più agevolmente, attraverso il contributo di altri soggetti, il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando miglioramenti ai processi ed ai dispositivi individuali e collettivi già adottati.
Se correttamente formulata ed applicata, la delega di funzioni è un istituto che permette anche una deresponsabilizzazione dei soggetti obbligati ex lege.
Consiste nell’organizzare l’azienda elevando i livelli di sicurezza, mantenendo alti i presidi prevenzionistici a tutela della salute dei lavoratori.
È un atto che opera il trasferimento di doveri - poteri nonché corrispondenti responsabilità dal garante (delegante) ad un soggetto terzo, che abbia un’adeguata competenza professionale e specifica esperienza, conferendo allo stesso i necessari poteri organizzativi, di gestione, di controllo, nonché sufficiente autonomia di spesa, qualora prevista per il relativo adempimento.
L’atto di delega, oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità, deve contenere i requisiti di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008 tra i quali deve essere redatto per iscritto ed avente data certa.
Più precisamente, l’art. 16 del D. Lgs. 81/08 prevede che la delega di funzioni del datore di lavoro sia ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) risulti da atto scritto recante data certa;
b) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) essa assegni al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto
COSA SIGNIFICA “CULPA IN VIGILANZA” DEL SOGGETTO DELEGANTE?
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante (datore di lavoro) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, l’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione a norma del D. Lgs. 231/01 e dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 consente di ritenere assolto l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro delegante.
La delega di funzioni non deve essere confusa con i ruoli funzionali previsti dalla legge (atto di investitura), espressione del principio organizzativo della specializzazione delle mansioni, ai quali il T.U. sulla sicurezza fa esplicito riferimento quando definisce le figure del Datore di Lavoro settoriale, del Dirigente per la Sicurezza o del Preposto, destinatarie di compiti e doveri a prescindere da una formale designazione.
La delega di funzioni non deve essere confusa neppure con la delega di esecuzione, laddove il garante affida solo alcuni compiti esecutivi ad altro soggetto che assume la veste di collaboratore o alla delega di fatto (ex art. 299 D.Lgs. 81/2008) che responsabilizza i Datori di Lavoro, i Dirigenti o i Preposti per il solo esercizio in concreto dei poteri giuridici a ciascuno definiti.
PER APPROFONDIRE…
Vega Formazione eroga il Corso “La Delega di Funzione: Come Organizzare la Sicurezza Aziendale”, valido come Aggiornamento Dirigenti, RSPP e ASPP, sia in “presenza” che in modalità e-learning: CLICCA QUI!
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione
10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione
Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!
Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!
I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!
Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!
Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il principale riferimento legislativo in Italia
Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.