La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale per garantire un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle normative vigenti.
In questa pagina forniamo le informazioni sui corsi rivolti ai lavoratori, dando risposta ai principali dubbi sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dai moduli formativi previsti dal quadro normativo vigente ai requisiti specifici di ciascun settore e alle modalità di attuazione dei corsi.
La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore, in cui sia presente un lavoratore. Essa costituisce una delle principali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’obbligo di fornire un’adeguata formazione ai lavoratori ricade sul datore di lavoro, ma per contro il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione sulla sicurezza organizzata dall’azienda.
La legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/08) è chiara nell’affidare al datore di lavoro l’obbligo di fornire a tutti lavoratori una formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle misure di sicurezza da attuare per prevenire gli infortuni. Infatti, in diversi articoli del D. Lgs. 81/08, primo fra tutti l’art. 37, è previsto l’obbligo di formare i lavoratori.
I corsi obbligatori sicurezza sul lavoro devono essere svolti senza prevedere spese per i lavoratori.
I corsi obbligatori sicurezza sul lavoro devono essere organizzati ed erogati in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e, nello specifico, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Il lavoratore deve essere informato e formato in materia di salute e sicurezza prima dello svolgimento del lavoro. Pertanto il lavoratore neo assunto deve ricevere un'informazione e una formazione sui rischi e sulle misure di sicurezza prima di essere adibito alla sua mansione. Questa formazione ricevuta dal lavoratore neo assunto all’ingresso in azienda può essere svolta secondo modalità anche liberamente scelte dal datore di lavoro, nell’ottica di consentire una tempestiva informazione e formazione.
Rimane inteso che i corsi obbligatori sicurezza sul lavoro conformi ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 devono essere completati dal lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione, come previsto dallo stesso Accordo.
L’inserimento di un lavoratore in azienda è un momento critico che deve essere correttamente gestito. Il lavoratore, spesso inesperto, non conosce l’azienda, le regole e le procedure in vigore, e non ha spesso una specifica e dettagliata conoscenza delle macchine che dovrà utilizzare ed è pertanto maggiormente soggetto ad infortunio.
Come visto, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede che la formazione debba essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, ma ciò non significa che nel frattempo un lavoratore privo di formazione ed addestramento possa operare in azienda.
È pertanto fondamentale inserire il lavoratore garantendo immediatamente una sua informazione, formazione e addestramento, oltre che con i corsi obbligatori sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’affiancamento ad un lavoratore esperto/preposto che lo assisterà durante le attività lavorative, illustrando le corrette modalità di lavoro e le procedure/istruzioni operative vigenti in azienda.
Per facilitare il compito del datore di lavoro nell'adempimento delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Vega Engineering mette a disposizione due moduli per registrare l’inizio e la conclusione del periodo di addestramento che viene erogato al lavoratore:
Per consultare tutta la Modulistica e la Documentazione sulla Sicurezza del Lavoro messa a disposizione gratuitamente da Vega Engineering CLICCA QUI!
Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori devono essere soggetti ad un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro costituito da due moduli:
1 - Modulo di "formazione generale" sulla sicurezza, di durata non inferiore a 4 ore, i cui contenuti non variano in base alle caratteristiche dell’azienda, né dipendono dal settore ATECO di appartenenza della stessa. Il modulo di formazione generale tratta contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Il modulo di formazione generale sulla sicurezza per lavoratori può essere svolto anche in modalità e-learning.
2 - Modulo di "formazione specifica" sulla salute e sicurezza per lavoratori, che affronta i rischi dell’attività lavorativa, le procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza. A differenza del modulo di formazione generale, il modulo di formazione specifica ha una durata minima variabile in relazione ai rischi riferiti alle mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell'azienda, determinato sulla base del codice ATECO. In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede una durata dei corsi sulla sicurezza parte specifica variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda con durate minime di:
Per verificare il livello di rischio della tua Azienda CLICCA QUI.
I corsi obbligatori sicurezza sul lavoro parte generale e parte specifica sono da considerarsi "di base" per i lavoratori: a questi dovranno aggiungersi la formazione prevista da altre leggi, norme o Accordi, come ad esempio la formazione per l'uso di attrezzature particolari, prevista dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (carrello elevatore, piattaforme elevabili PLE, apparecchi di sollevamento, etc.).
Analogamente, l'addestramento è da considerarsi "aggiuntivo" ai percorsi formativi individuati dall'accordo.
I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi, ma esclusivamente attività d'ufficio, eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di formazione sulla sicurezza parte specifica di durata di 4 ore previsto per le aziende a rischio basso.
Ogni quanto è previsto l'aggiornamento della Formazione dei Lavoratori? L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 impone al datore di lavoro l’obbligo di effettuare un aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza a tutti lavoratori di almeno 6 ore ogni 5 anni. Tale scadenza e durata minima della formazione di aggiornamento sulla sicurezza è uguale per tutti i settori ATECO.
Scopri lo schema delle scadenze dei corsi di sicurezza: CLICCA QUI!
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 consente di svolgere in e-learning la formazione generale e la formazione specifica rischio basso.
Inoltre, è possibile svolgere in modalità e-learning la formazione di aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I docenti formatori dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro devono possedere la qualifica di formatore sulla sicurezza prevista dal D.l. 6/3/13.
No, il lavoratore non può rifiutare di partecipare ai corsi obbligatori sicurezza sul lavoro. L’art. 20 del D. Lgs. 81/08 prevede chiaramente al comma 2, lettera h) che i lavoratori devono “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
Pertanto la partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento sulla salute e sicurezza del lavoro è obbligatoria per i lavoratori.
La formazione “interaziendale” è caratterizzata dall’impossibilità di declinare i contenuti dell’attività formativa sulla specificità e peculiarità della singola realtà aziendale. L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 non indica chiaramente in quali casi questa formula organizzativa possa essere o non essere utilizzata per erogare la formazione.
Si ritiene pertanto che la formazione interaziendale possa essere certamente utilizzata nei percorsi formativi dei lavoratori, anche in considerazione della frequente impossibilità di organizzare, all’interno della singola azienda, attività formative coinvolgendo un numero adeguato di lavoratori neo assunti.
Resta inteso che, dovendo la formazione essere “subordinata alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”, comunque qualsiasi formazione “interaziendale” dovrà essere integrata in azienda per trattare gli aspetti peculiari e specifici propri della realtà in cui opera il lavoratore.
Ciò del resto avviene in modo naturale, considerando che la formazione non può ritenersi completata con un solo ed unico percorso didattico una tantum, ma che, a parte quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 in tema di aggiornamento, dovrà comunque sempre prevedere ulteriori momenti formativi riferiti, ad esempio, all'introduzione o variazione delle procedure di sicurezza vigenti in azienda o alla messa a disposizione di nuove macchine e attrezzature.
Leggi l'approfondimento "RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI (TABELLA ALLEGATO III ACCORDO STATO REGIONI 7/7/16)"
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