Soggetto formatore e docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono due figure distinte, anche se spesso vengono confuse, generando malintesi. In passato, la normativa non sempre chiariva bene le caratteristiche e i requisiti di queste due figure, lasciando alcune lacune interpretative. Con il tempo, però, nuovi riferimenti normativi ed in particolare il nuovo Accordo sulla Formazione sulla Sicurezza, hanno contribuito a definire meglio i rispettivi ruoli e a completare il quadro generale.
Vediamo di seguito un approfondimento che ci aiuta a capire qual è la differenza tra Soggetto formatore e Docente, sviluppando i seguenti punti:
Il soggetto formatore è il soggetto abilitato e riconosciuto, incaricato di gestire l’intero processo formativo, dalla progettazione iniziale alla consegna degli attestati finali. Il suo ruolo è fondamentale per assicurare che ogni corso rispetti pienamente le normative vigenti e gli standard richiesti, offrendo così una formazione con validità giuridica.
Durante lo svolgimento del corso, il soggetto formatore monitora l’andamento delle attività formative, mantenendo uno standard elevato di controllo e qualità.
Infine, è lui a rilasciare gli attestati ai partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo, dimostrandone così la validità e l’efficacia.
Nel campo della sicurezza sul lavoro, i soggetti formatori che possono organizzare i corsi sono dettagliati negli accordi Stato Regioni emanati nel tempo, che ne specificano i requisiti per operare in diversi ambiti formativi.
Secondo il nuovo Accordo sulla Formazione sulla Sicurezza, i soggetti formatori che possono erogare corsi in materia di salute e sicurezza sono:
Il formatore, o docente, è colui che svolge effettivamente l’attività formativa “in aula”.
Nello specifico, il formatore in materia di sicurezza sul lavoro è un docente in possesso di specifici requisiti, che possono comprendere titoli di studio, attestati di formazione o esperienza professionale. Il suo ruolo è fornire formazione ai lavoratori e ad altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale, come previsto dall’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).
A definire i criteri per potersi qualificare come formatore-docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il decreto interministeriale 06/03/2013: oltre ad individuare i requisiti specifici che i docenti devono possedere, distingue le principali aree tematiche nelle quali i docenti si possono qualificare.
Ma, cosa si intende per aree tematiche?
Il D.I. 6/3/2013 identifica 3 aree tematiche nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Il formatore-docente, in base alle proprie competenze ed esperienze, può qualificarsi per una o più di queste 3 aree, che sono:
Per molti corsi, le normative stabiliscono chiaramente che la presenza del solo docente non è sufficiente. Senza il coinvolgimento di un soggetto formatore accreditato, il corso non può essere considerato valido.
Quindi, in ambito di formazione sulla sicurezza sul lavoro, il docente e il soggetto formatore sono figure distinte:
Il soggetto formatore e il docente rappresentano due figure distinte, in condizioni generali, quindi, l’organizzatore del corso (il soggetto formatore) non coincide con chi lo svolge (il docente), in quanto non è possibile che un soggetto “fisico” (il docente) possa possedere i requisiti previsti per il “soggetto formatore”.
C’è però un’eccezione specifica a questa regola: quando il datore di lavoro organizza la formazione in materia di sicurezza destinata ai propri dipendenti, preposti o dirigenti. In questo caso, se il datore di lavoro è qualificato come formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013, può assumere anche il ruolo di docente ed erogare direttamente il corso, accorpando così entrambe le funzioni. Questo approccio, tuttavia, è limitato esclusivamente alla formazione interna verso i dipendenti dell’azienda e non è applicabile per i corsi destinati verso soggetti esterni alla stessa.
Un docente, anche se qualificato, non può organizzare corsi che richiedono l’intervento di un soggetto formatore accreditato, poiché in questo caso solo il soggetto formatore ha l’autorità di firmare e validare ufficialmente gli attestati.
In sintesi, il soggetto formatore è responsabile della struttura, organizzazione e gestione del corso di formazione, e assicura la conformità del percorso formativo, verificando anche che il docente individuato abbia i requisiti per poter svolgere il ruolo di formatore.
Il docente invece è il professionista esperto incaricato di erogare la formazione sui temi specifici e si concentra sull’efficace trasmissione delle conoscenze e dei contenuti teorici e pratici agli allievi, secondo il programma formativo stabilito dal soggetto formatore.
Soggetto formatore e formatore-docente, insieme, creano un sistema formativo che garantisce ai discenti la formazione necessaria per operare in sicurezza e con competenza.
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione
10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione
Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!
Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!
I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!
Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!
Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il principale riferimento legislativo in Italia
Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.