Il DPO, acronimo di Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati, è una figura fondamentale introdotta dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679, anche GDPR).
La nomina del DPO non è obbligatoria sebbene iI Garante della Privacy la ritenga “opportuna”. In ogni caso il Titolare ed il Responsabile del Trattamento dei dati ha la necessità di dimostrare di aver valutato se nominare o meno il DPO.
Diventare DPO richiede preparazione e competenza, ma offre anche opportunità significative in un settore in continua evoluzione e sempre più strategico per le organizzazioni moderne.
Con questo approfondimento, scopriamo di più su questa figura affrontando i seguenti punti:
Secondo l’articolo 37 del GDPR, la nomina di un DPO è obbligatoria in tre specifici contesti:
Tuttavia, anche in assenza di obbligo, molte organizzazioni decidono di nominare un DPO per garantire una gestione trasparente e conforme delle informazioni personali.
L’atto di nomina formale del DPO spetta al titolare o al responsabile del trattamento che è anche obbligato a comunicare tempestivamente i dettagli del nominativo al Garante Privacy tramite una procedura disponibile on line e ciò per consentire un facile accesso ai contatti del DPO da parte degli interessati o delle autorità.
Il ruolo del DPO nella gestione della privacy aziendale ha responsabilità che spaziano dalla consulenza alla vigilanza. I suoi compiti sono individuati dall’art. 39 del Regolamento GDPR, tra questi troviamo:
Inoltre, il DPO è il punto di riferimento per il dialogo con il Garante Privacy e deve essere pronto a intervenire in caso di richieste o reclami da parte degli interessati.
Il GDPR non prevede requisiti formali per diventare DPO, ma il ruolo richiede competenze professionali approfondite e specialistiche.
È fondamentale avere una conoscenza solida delle normative privacy e del GDPR, affiancata da capacità tecniche relative ai sistemi di trattamento dei dati. Inoltre, il DPO deve essere in grado di lavorare in modo autonomo e imparziale, garantendo che le sue decisioni non siano influenzate da pressioni interne.
Per acquisire queste competenze, qualora non possedute, è possibile seguire corsi specifici che preparano i professionisti a questo ruolo.
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Il DPO è una figura del panorama della gestione dei dati che non deve essere confusa con altri soggetti, come il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento. Mentre il DPO ha un ruolo di supervisione e consulenza, il Titolare del trattamento dei dati è il soggetto (persona fisica o azienda) che tratta i dati degli interessati al trattamento, mentre il Responsabile del Trattamento dei dati è direttamente coinvolto nelle operazioni di gestione e utilizzo dei dati per conto del Titolare.
La chiara distinzione tra questi ruoli è fondamentale per una corretta governance dei dati all’interno delle organizzazioni.
Allo stesso modo, il termine RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) è spesso utilizzato come sinonimo di DPO, essendo semplicemente la traduzione italiana del termine. Non c’è differenza quindi tra DPO e RPD: si tratta della stessa figura, con l’acronimo inglese e l’acronimo italiano.
Il DPO (Data Protection Officer), o Responsabile della Protezione dei Dati, può essere una figura interna o esterna all’organizzazione, a seconda delle esigenze e della struttura dell'ente o dell'azienda. Entrambe le opzioni sono infatti previste e regolate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (art. 37 del GDPR), purché nello svolgere i compiti e le funzioni siano rispettati i requisiti di competenza, indipendenza e assenza di conflitto di interessi.
Negli enti locali, il DPO (Data Protection Officer), o come abbiamo visto il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è la figura incaricata di garantire il rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). La nomina del DPO è obbligatoria per tutte le autorità e gli organismi pubblici, come Comuni, Regioni, Provincie, ASL e altri enti locali, secondo quanto previsto dall’art. 37 del GDPR.
Il GDPR prevede che, qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico DPO possa essere designato per più autorità o organismi pubblici, tenendo conto della loro struttura organizzativa e dimensione. Questa opzione è particolarmente utile per semplificare la gestione della protezione dei dati in enti con risorse limitate o che condividono obiettivi e infrastrutture comuni, come ad esempio unioni di Comuni o enti con servizi associati.
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