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FAV - Fibre Artificiali Vetrose: classificazione e obblighi

Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) rappresentano il gruppo di fibre commercialmente più importante di tutte le fibre artificiali inorganiche il cui utilizzo si è largamente diffuso in seguito alla messa al bando dell’amianto.

Anche le FAV però, secondo le normative, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla composizione e alle caratteristiche.

Vediamo un approfondimento sull’argomento trattando i seguenti punti:

CHE COSA SONO LE FAV?

Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) sono una categoria di fibre artificiali inorganiche a struttura amorfa che trovano utilizzo in numerosi campi date le loro caratteristiche di:

Fav-fibre-artificiali-vetrose
  • Stabilità chimica e fisica
  • Ininfiammabilità
  • Resistenza a condizioni ambientali e microorganismi
  • Proprietà dielettriche
  • Proprietà di isolamento termico e acustico

Indichiamo di seguito alcuni esempi di Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e per quali usi trovano, in genere, applicazione:

  • lane minerali (lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria) sono utilizzate come isolanti nell’edilizia ed in altre applicazioni: colture fuori suolo, camere sorde, rafforzamento di prodotti bituminosi, di cementi, di materiali compositi, ecc.
  • fibre di vetro a filamento continuo sono utilizzate in campo tessile, per usi elettrici e di materiali di rinforzo per plastica e cemento
  • fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono utilizzate in applicazioni industriali per l’isolamento di forni, di altoforno, di stampi di fonderia, di condutture, di cavi, per la fabbricazione di giunti ma anche nell’industria automobilistica, aeronautica e nella protezione incendio

CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) sono classificate dall’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 in:

  • lane minerali (FAV con un contenuto in ossidi alcalini e alcalino-terrosi superiore al 18% in peso)
  • fibre ceramiche refrattarie (FCR) (FAV con un contenuto in ossidi alcalini e alcalino-terrosi inferiore al 18% in peso)

Secondo le linee guida, le FAV sono esonerate dalla classificazione di cancerogenicità se presentano un diametro geometrico medio ponderato sulla lunghezza meno due errori geometrici standard (DLG-2ES) superiore a 6 μm (Nota R).

Inoltre la classificazione come cancerogeno non si applica per quelle fibre per cui è possibile dimostrare che hanno bassa biopersistenza.

RISCHI PER I LAVORATORI ESPOSTI A FAV

A seconda delle caratteristiche specifiche le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) possono essere classificate come cancerogene e/o biopersistenti.

L’esposizione a Fibre Artificiali Vetrose può avvenire per contatto diretto con gli occhi e la pelle o per inalazione delle fibre aerodisperse.

Gli effetti sulle persone esposte possono determinare, a seconda del tipo di FAV a cui si è esposti ed alla modalità di esposizione:

  • irritazioni cutanee
  • irritazioni oculari e di mucose
  • infiammazioni alle vie respiratorie croniche e non
  • fibrosi polmonari
  • placche pleuriche

I SETTORI IN CUI I LAVORATORI SONO PIÙ ESPOSTI A FAV 

I lavoratori possono essere esposti alle Fibre Artificiali Vetrose (FAV) per contatto diretto con gli occhi e con la pelle o tramite inalazione delle fibre aerodisperse.

L’esposizione lavorativa a FAV riguarda principalmente i lavoratori coinvolti nei seguenti settori:

  • costruzione e manutenzione di edifici
  • installazione e rimozione di isolamenti
  • produzione industriale di FAV

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI A FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Fibre-artificiali-vetrose

In caso di lavoratori esposti alle lane minerali, il riferimento normativo è il Capo I del D. Lgs. 81/08 sulla protezione da agenti chimici e il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio adottando tutte le misure generali a fini preventivi.

In caso di lavoratori esposti alle fibre ceramiche refrattarie (FCR), invece, il riferimento normativo è il Capo II del D.Lgs. 81/08 sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni; in questo caso il datore di lavoro, oltre ad effettuare la valutazione del rischio da esposizione a FAV (Fibre Artificiali Vetrose) secondo linee guida, dovrà mettere in atto tutte le procedure preventive e protettive che riducano al minimo o eliminino completamente l’esposizione dei lavoratori a tale materiale (sostituzione del materiale se tecnicamente possibile o utilizzo di un sistema chiuso al fine di ridurre il livello di esposizione).

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