Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) rappresentano il gruppo di fibre commercialmente più importante di tutte le fibre artificiali inorganiche il cui utilizzo si è largamente diffuso in seguito alla messa al bando dell’amianto.
Anche le FAV però, secondo le normative, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla composizione e alle caratteristiche.
Vediamo un approfondimento sull’argomento trattando i seguenti punti:
Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) sono una categoria di fibre artificiali inorganiche a struttura amorfa che trovano utilizzo in numerosi campi date le loro caratteristiche di:
Indichiamo di seguito alcuni esempi di Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e per quali usi trovano, in genere, applicazione:
Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) sono classificate dall’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 in:
Secondo le linee guida, le FAV sono esonerate dalla classificazione di cancerogenicità se presentano un diametro geometrico medio ponderato sulla lunghezza meno due errori geometrici standard (DLG-2ES) superiore a 6 μm (Nota R).
Inoltre la classificazione come cancerogeno non si applica per quelle fibre per cui è possibile dimostrare che hanno bassa biopersistenza.
A seconda delle caratteristiche specifiche le FAV (Fibre Artificiali Vetrose) possono essere classificate come cancerogene e/o biopersistenti.
L’esposizione a Fibre Artificiali Vetrose può avvenire per contatto diretto con gli occhi e la pelle o per inalazione delle fibre aerodisperse.
Gli effetti sulle persone esposte possono determinare, a seconda del tipo di FAV a cui si è esposti ed alla modalità di esposizione:
I lavoratori possono essere esposti alle Fibre Artificiali Vetrose (FAV) per contatto diretto con gli occhi e con la pelle o tramite inalazione delle fibre aerodisperse.
L’esposizione lavorativa a FAV riguarda principalmente i lavoratori coinvolti nei seguenti settori:
In caso di lavoratori esposti alle lane minerali, il riferimento normativo è il Capo I del D. Lgs. 81/08 sulla protezione da agenti chimici e il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio adottando tutte le misure generali a fini preventivi.
In caso di lavoratori esposti alle fibre ceramiche refrattarie (FCR), invece, il riferimento normativo è il Capo II del D.Lgs. 81/08 sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni; in questo caso il datore di lavoro, oltre ad effettuare la valutazione del rischio da esposizione a FAV (Fibre Artificiali Vetrose) secondo linee guida, dovrà mettere in atto tutte le procedure preventive e protettive che riducano al minimo o eliminino completamente l’esposizione dei lavoratori a tale materiale (sostituzione del materiale se tecnicamente possibile o utilizzo di un sistema chiuso al fine di ridurre il livello di esposizione).
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione
10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione
Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!
Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!
I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!
Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!
Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il principale riferimento legislativo in Italia
Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.