COME DIVENTARE FORMATORE SULLA SICUREZZA?
Vediamo di seguito alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste da coloro che vorrebbero diventare formatore – docente sulla sicurezza:
Sì, rispettando il 2°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:
Sì, rispettando il 6°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:
Sì, rispettando il 5°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:
Sì, rispettando il 3° o 4° criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:
3° criterio:
4° criterio:
Il formatore-docente sulla sicurezza è tenuto ad effettuare un aggiornamento periodico, con cadenza triennale, alternativamente:
Per quanto indicato, qualora un docente / formatore sulla sicurezza fosse qualificato su più aree tematiche dovrà effettuare un aggiornamento secondo quanto sopra indicato per ogni area tematica di competenza.
Qualora un docente/formatore sulla sicurezza qualificato volesse aggiornarsi per mezzo della partecipazione a corsi di formazione, dovrà accertarsi che l’ente che organizza il corso rientri tra quelli indicati nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08, ossia tra quelli indicati nell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, tra i quali, ad esempio, gli enti di formazione Accreditati dalle Regioni.
Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione per l’aggiornamento dei formatori sulla sicurezza, anche in modalità e-learning.
Sì, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, i corsi di formazione validi per l’aggiornamento degli RSPP / ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei docenti / formatori qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013.
Con ogni mezzo possibile! Il formatore sulla sicurezza potrà esibire un curriculum dal quale si evinca il rispetto dei criteri, attestati di formazione, attestazioni rilasciate da enti di formazione o datori di lavoro, etc.
Uno strumento sempre e comunque utile è una dichiarazione riportante il criterio previsto dal D.I. 6/3/2013 rispettato: CLICCA QUI!
Premesso che vale sempre la regola di “fare ciò che si sa fare”, precisiamo che la qualificazione del formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale… Sono infatti presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative nei quali sono anche imposti requisiti dei docenti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013: si pensi ad esempio all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 sulla formazione delle attrezzature di lavoro, al D.M. 388/03 sulla formazione in materia di primo soccorso.
Come pratico riassunto e guida sui requisiti richiesti ai docenti per le varie attività formative in materia di salute e sicurezza del lavoro suggeriamo di consultare l’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.
Non confondiamo le figure del docente – formatore con quella del soggetto formatore che organizza il corso di formazione: dobbiamo infatti ricordare che i riferimenti legislativi che normano le attività formative in genere danno indicazioni sia sui requisiti previsti per i docenti – formatori, sia sulle caratteristiche degli enti che possono organizzare la formazione.
Ad esempio: la formazione per RSPP deve essere svolta da un formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013, ma deve essere organizzata da uno dei soggetti formatori indicati al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.
Riassumendo, una volta frequentato il corso formatore formatori, il formatore qualificato può erogare i seguenti corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (e rilasciare i relativi attestati):
Il formatore qualificato può erogare docenze nei corsi di cui sopra e rilasciare direttamente i relativi attestati senza appoggiarsi ad un ente esterno.
Invece, nei corsi sottoelencati, il formatore qualificato può svolgere attività di docenza, ma non organizzare la formazione ed emettere gli attestati:
Questo perché gli accordi citati recano specifici requisiti per gli “enti formatori”, a cui rimandiamo per i dettagli, richiedendo ad esempio il possesso di accreditamenti regionali per la formazione.
Anche in questo caso, per un riepilogo sui soggetti formatori che possono organizzare le diverse attività formative previste in materia di salute e sicurezza del lavoro, suggeriamo di consultare l’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16.
La formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro (es: carrelli elevatori, PLE, etc.) costituisce uno dei casi più frequenti in cui il docente che svolge la formazione deve possedere dei requisiti diversi rispetto a quelli indicati nel D.I. 6/3/2013.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 tratta le seguenti attrezzature di lavoro:
Per poter effettuare docenza sulla sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro qui sopra citate, l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 allegato A, lett B) punto 2.1 riporta i requisiti che il formatore deve rispettare, di seguito riportati: “Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con:
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