Il Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio, abrogando e sostituendo il D. M. 10/3/98, introduce nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio.
Vediamo un approfondimento sulla nuova normativa antincendio affrontando i seguenti argomenti:
Secondo quanto previsto dal nuovo decreto ministeriale antincendio, per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 2/9/21, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli addetti antincendio.
In tali elenchi, il Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio esemplifica le fattispecie di attività che richiedono una formazione di:
Il modo di procedere della nuova normativa antincendio, quindi, non stravolge quanto previsto dal vecchio D.M. 10/3/98 che prevedeva una formazione per gli addetti antincendio distinta tra attività a rischio di incendio “elevato”, “medio” e “basso”.
A dimostrazione di una continuità tra il vecchio e il nuovo riferimento legislativo, confrontando le attività descritte come riferimento per la scelta i corsi di livello 1, 2 e 3 ai sensi del nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21 e quelle corrispondenti riportate nel D.M. 10/3/98 si riscontra, nella maggior parte dei casi, una completa sovrapponibilità.
Individuata in quale fattispecie ricade la propria azienda, il datore di lavoro ha quindi identificato la tipologia di formazione a cui avviare gli addetti antincendio, secondo i programmi e le modalità di erogazione dei corsi previste dal decreto ministeriale antincendio D.M. 2/9/21.
Da ottobre 2022 tutte le aziende devono applicare i criteri previsti dal Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio per scegliere il corso antincendio corretto, a prescindere dall’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio incendio secondo i criteri previsti dal D.M. 3/9/21.
Come già detto, vista la sostanziale sovrapponibilità delle normative antincendio (vecchi criteri contenuti nei punti 9.2, 9.3 e 9.4 del D.M. 10/3/98 e nuovi criteri riportati nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 del D.M. 2/9/21), in molti casi è corretto applicare l’immediata corrispondenza tra i corsi di livello “basso”, “medio” e “elevato” del vecchio D.M. 10/3/98 e, rispettivamente, livello 1, livello 2 e livello 3 del nuovo D.M. 2/9/21.
Da rilevare la casistica prevista al punto 3.2.2, lettera p), degli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, con esclusione dei i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Questo fa ritenere che molte aziende dovranno elevare il livello di formazione della propria squadra di emergenza dall’attuale “rischio medio” al nuovo livello 3 previsto dalla nuova normativa antincendio, dovendo quindi far seguire ex novo la formazione base agli addetti antincendio.
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Un’ulteriore importante novità introdotta dal nuovo decreto antincendio 2/9/21 è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti alla squadra di prevenzione incendi e lotta antincendio, non previsto dal previgente decreto ministeriale antincendio D. M. 10/3/98.
Contenuti e durata di questi corsi di aggiornamento, necessari per garantire nel tempo la validità del corso antincendio svolto dagli addetti, sono indicati all’interno dell’Allegato III al D.M. 2/9/21 e maggiormente dettagliati dal documento INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021 che contiene anche indicazioni specifiche per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio.
Validità del corso antincendio già svolto prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21
Le scadenze per l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi (D.M. 02/09/2021) sono le seguenti:
A fronte dell’assenza di indicazioni esplicite nel D. M. 2/9/21, per rispondere a tale domanda analizziamo durata e contenuti dei corsi di aggiornamento previsti dal “nuovo” Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio e dal “vecchio” D.M. 10/3/98, così da riconoscere eventuali sovrapposizioni e differenze.
Con riferimento alla scadenza prevista per tali aggiornamenti, si ricorda che in base all’art. 7, comma 2 del nuovo decreto antincendio D. M. 2/9/21 questi dovranno essere effettuati:
Anche in questo caso, in considerazione del precedente vuoto normativo in materia di obbligo di aggiornamento (in ogni caso obbligatorio secondo il D. Lgs. 81/08, ma senza scadenze precisate) e della conseguente possibile prolungata assenza di aggiornamento per gli addetti antincendio, rimane consigliabile valutare l’opportunità di una ripetizione della formazione di base, con particolare riferimento per luoghi dove risultassero applicabili i livelli 2 e 3.
In un documento intitolato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, emanato nel mese di luglio 2022, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha inoltre esplicitato e dettagliato le modalità di svolgimento dei corsi, introducendo alcune novità non chiaramente presenti nel Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio, tra le quali:
È evidente l’intenzione, del tutto condivisibile, di dare un forte risvolto pratico e di addestramento ai corsi di formazione per addetti antincendio.
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