I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici, caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.
I di-isocianati utilizzati come componenti chimici di base per produrre oggetti e materiali di vario genere in poliuretano pertanto li troviamo in una vasta gamma di settori e di applicazioni come, ad esempio, in vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
ASPETTI TOSSICOLOGICI DEI DIISOCIANATI
I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti:
Nell’ottobre 2016 la Germania ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo dove segnalava la sensibilizzazione delle vie respiratorie in seguito all’esposizione ai di-isocianati per via cutanea e per inalazione, con conseguente manifestazione di asma professionale nei lavoratori esposti sul luogo di lavoro.
Lo studio svolto stimava oltre 5000 casi di nuove malattie professionali legate ai diisocianati e ha dimostrato che si rendeva necessaria la limitazione dell’uso dei diisocianati in ambito industriale e professionale, nonché dell’immissione in commercio dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.
In base ai pareri del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) e del Comitato per l’Analisi SocioEconomica (SEAC), la Commissione Europea ha dichiarato l’utilizzo o l’immissione sul mercato dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele, come un rischio inaccettabile per la salute umana.
REGOLAMENTO (UE) 2020/1149: QUALI OBBLIGHI HA INTRODOTTO SUI DIISOCIANATI?
Il Regolamento (UE) 2020/1149, pubblicato il 4 agosto 2020, è andato a modificare l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) imponendo restrizioni sull’immissione sul mercato e per l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori dello 0,1% in peso.
Le scadenze introdotte sono state il 24 febbraio 2022 per divieto di immissione nel mercato dei diisocianati e il 24 agosto 2023 per il divieto di utilizzo per uso industriale e professionale, fatte salvo il rispetto di alcune condizioni:
Devono essere i datori di lavoro o i lavoratori autonomi a garantire che gli utilizzatori industriali o professionali, che manipolano di-isocianati, abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.
Devono essere i fornitori a garantire che il destinatario dei diisocianati abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.
FORMAZIONE SULL’USO SICURO DEI DIISOCIANATI: CONTENUTI E DESTINATARI
Gli utilizzatori industriali e professionali che intendono manipolare diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, oltre il 24 agosto 2023, devono aver preventivamente completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%.
Diventa quindi obbligatoria la formazione sui di-isocianati e sono previsti tre livelli (base, intermedia e avanzata) in relazione alle attività lavorative svolte dal personale e con grado maggiore di approfondimento degli argomenti al crescere del livello.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con il link diretto ai corsi di formazione sui di-isocianati organizzati da Vega Formazione:
Livello di formazione | Attività lavorativa | Contenuti della formazione |
Formazione Base sui diisocianati | Per tutti i lavoratori che utilizzano composti contenenti diisocianati |
|
Formazione Intermedia sui diisocianati | Per lavoratori che svolgono le seguenti specifiche attività:
| estende i contenuti della formazione di base con:
|
Formazione Avanzata sui diisocianati | Per lavoratori che svolgono le seguenti specifiche attività:
| estende i contenuti della formazione di base e di livello intermedio con:
|
Il docente dei corsi sui diisocianati deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
La formazione sui diisocianati deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.
FORMAZIONE SUI DIISOCIANATI: DURATA E PERIODICITÀ
La formazione sui diisocianati deve essere rinnovata con periodicità quinquennale.
Il regolamento non specifica invece la durata dei corsi sui diisocianati, ma Vega Formazione ha progettato i propri corsi di formazione sui diisocianati con le seguenti durate:
QUALI SONO I LIMITI DI ESPOSIZIONE AI DIISOCIANATI?
I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie con possibili effetti nocivi sulla salute respiratoria, nonché causare malattie cutanee professionali. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 98/24/CE e, fino all'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/869, per essi non esisteva alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio a livello dell’Unione.
La Direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 “recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati”, in vigore dall’8 aprile 2024, ha modificato le direttive n. 98/24/CE sugli agenti chimici e n. 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici stabilendo nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla Direttiva entro il 9 aprile 2026.
In particolare, per i diisocianati, fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m³ in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m³. Dal 1° gennaio 2029 saranno introdotti nuovi limiti di esposizione giornalieri e per brevi periodi, rispettivamente pari a 6 μg NCO/m³ sul periodo di riferimento delle 8 ore e a 12 μg NCO/m³ sulla breve durata di 15 minuti.
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