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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

La gestione dei rifiuti speciali: come fare?

Nel contesto attuale di crescente attenzione verso l'ambiente, la corretta gestione dei rifiuti speciali diventa un argomento di primaria importanza. Questi rifiuti, che possono essere pericolosi o non pericolosi, richiedono processi specifici che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Ogni azienda che produce rifiuti deve ottemperare alle norme e di contribuire a una gestione corretta e possibilmente sostenibile dei propri rifiuti.

Andiamo quindi ad approfondire l’argomento affrontando i seguenti punti:

COME VENGONO CLASSIFICATI I RIFIUTI?

Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) i rifiuti vengono classificati in due macrocategorie:  

smaltimento-rifiuti
  • secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali
  • secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

QUALI SONO I RIFIUTI URBANI?

I rifiuti urbani non sono solo quelli prodotti dalle utenze domestiche, rientrano in questa categoria anche i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, produttive, industriali, etc. che però “sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (…)”.

Il D. Lgs. 116/2020, infatti, ha individuato un elenco di rifiuti (Allegato L-quater) che possono essere assimilati ai rifiuti urbani se prodotti dalle attività produttive di cui all’Allegato L-quinques.

Sono classificati come urbani anche:

  • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo
  • svuotamento dei cestini portarifiuti
  • i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche
  • i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia dei mercati
  • i rifiuti provenienti da aree cimiteriali
  • i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti

QUALI SONO I RIFIUTI SPECIALI?

La definizione di rifiuti speciali è contenuta all’interno del comma 3 dell’art. 184 del D. Lgs. 152/06 e comprende tutti i rifiuti che provengono da:

  • attività agricole
  • attività di costruzione demolizione e scavo
  • attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi
  • attività di recupero e smaltimento rifiuti
  • potabilizzazione e trattamento delle acque, depurazione delle acque reflue, abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie
  • attività sanitarie
  • veicoli fuori uso.

COME IDENTIFICARE TRACCIARE I RIFIUTI? IL FORMULARIO, IL REGISTRO DI CARICO/SCARICO E IL MUD

identificare-tracciare-rifiuti-speciali-mud

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti aziendali è fondamentale che il produttore del rifiuto proceda con la corretta attribuzione del codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) per l’identificazione del rifiuto come previsto dalla normativa per la gestione dei rifiuti aziendali.

Attraverso il codice CER, infatti, è possibile identificare l’origine del rifiuto e le sue caratteristiche di pericolo.

Quando il rifiuto speciale dovrà essere avviato a trasporto verso l’impianto di smaltimento rifiuti sarà necessario compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) che dovrà contenere:

  • dati del produttore e del detentore del rifiuto
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto
  • impianto di destinazione (per il recupero o lo smaltimento)
  • data e percorso dell'istradamento
  • nome ed indirizzo del destinatario.

Inoltre i soggetti produttori dei rifiuti (così come definiti dall’art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/06) hanno l’obbligo di:

  • tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione
  • compilare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), ovvero la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.

COME GESTIRE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE AZIENDE?

La normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti nelle aziende prevede che i rifiuti debbano essere raggruppati nel deposito temporaneo (o deposito temporaneo prima della raccolta) prima di essere avviati a trasporto e quindi a smaltimento.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato nel luogo in cui vengono prodotti i rifiuti, ovvero nel luogo dove l’attività svolta ha determinato la produzione dei rifiuti e non richiede alcuna autorizzazione o comunicazione.

Per la corretta gestione dei rifiuti aziendali il deposito temporaneo deve rispettare uno dei seguenti due criteri a scelta del produttore (i due criteri di gestione sono alternativi l’uno all’altro e non sinergici, ecco perché il produttore deve scegliere, e lasciare traccia di tale scelta, ossia a quale dei due criteri fare riferimento):

  • temporaneo - i rifiuti speciali devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
  • volumetrico - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi dei quali al massimo 10 sono relativi ai rifiuti pericolosi

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 30 metri cubi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Nel caso di superamento di tale limite, il deposito temporaneo si configura come discarica, la quale non risulterà essere autorizzata.

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI  

trasporto-rifiuti

Il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuato da aziende autorizzate a trasportare lo specifico codice EER attribuito al rifiuto, regolarmente iscritte all’Albo Gestori Ambientali.

Nell’affidare i rifiuti speciali ad una ditta che deve effettuare il trasporto per conto terzi, il produttore dei rifiuti deve verificare che il trasportatore sia in possesso dell’iscrizione all’ANGA per la categoria 4 (nel caso i rifiuti siano non pericolosi) o per la categoria 5 (nel caso si tratti di rifiuti pericolosi). Non è sufficiente verificare che l’azienda sia iscritta all’ANGA ma è necessario controllare che lo sia anche il mezzo di trasporto che la ditta di trasporto sta utilizzando.

Le imprese iscritte in categoria 5 sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 (potendo chiedere di trasportare anche rifiuti non pericolosi) a condizione che la quantità complessiva non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritti.

Qualora l’azienda che ha prodotto il rifiuto intenda procedere al trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, l’azienda deve iscriversi all’apposita categoria dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio (categoria 2-bis). È necessario che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art.183, c.8). Possono iscriversi a questa categoria:

  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti senza limiti quantitativi
  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi con il limite di 30kg/l al giorno

In questo caso l’azienda stessa deve assicurarsi di avere tutte le autorizzazioni per poter effettuare il trasporto dei propri rifiuti conformemente alla legislazione vigente.

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), sul quale sono riportati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario ed eventuale intermediari/o) nonché le informazioni relative al rifiuto.

RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  

Recupero e smaltimento dei rifiuti speciali costituiscono la fase finale del processo di gestione del rifiuto.

In base alla tipologia di rifiuto prodotto, al codice EER che gli è stato attribuito nonché alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, il produttore deve individuare l’impianto di destino idoneo a ricevere il rifiuto, che deve essere presente nel Decreto autorizzativo.

Le operazioni di recupero dei rifiuti sono definite dall’allegato C del D.Lgs.152/06 e sono indicate con la lettera “R” seguita da un numero da 1 a 13. 

recupero-rifiuti

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali sono definite dall’allegato B del D.Lgs.152/06 e sono indicate con la lettera “D” seguita da un numero da 1 a 15. 

Per saperne di più sulle operazioni di smaltimento rifiuti, consulta la pagina: TITOLO DELLA PAGINA SULLO SMALTIMENTO, PARAGRAFO MA COS’È LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI?

Disporre correttamente del conferimento di un rifiuto, tenendo conto del suo trattamento finale, sia esso lo smaltimento o il recupero, richiede una preparazione attenta e completa da parte del produttore del rifiuto. Dato che la gestione dei rifiuti speciali implica una serie di processi e operazioni complessi, compresa la redazione di documentazione rigorosamente definita (formulari, omologhe, …), è necessario che tale compito sia affidato esclusivamente a personale qualificato nel settore della gestione dei rifiuti.

IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO RIFIUTI

La gestione efficiente dei rifiuti speciali è essenziale per minimizzare l'impatto ambientale e garantire la sicurezza. Un approccio informato e conforme alle normative vigenti è fondamentale per il successo di queste operazioni. Qualora il produttore dei rifiuti speciali non abbia le conoscenze e le competenze necessarie per disporre correttamente del recupero o smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, può rivolgersi a un intermediario autorizzato il cui ruolo è quello di mettere in collegamento i vari soggetti che entrano in gioco nella gestione dei rifiuti (produttore/detentore, trasportatore, impianto di destino finale).

La definizione di intermediario è fornita dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Anche in questo caso è necessario verificare che l’intermediario sia correttamente iscritto alla categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali, per poter svolgere l’attività di intermediazione senza detenzione.

IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (RTGR)

La figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) è obbligatoria per tutte le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali (è una delle condizioni necessarie per essere iscritti ex novo e successivamente per mantenere l’iscrizione). I requisiti per l’abilitazione allo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono normati dallo stesso Albo.

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti da gestite, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali, vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale):

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Le aziende che non sono tenute ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, chiaramente, non hanno questo obbligo, pur tuttavia la figura di un referente tecnico che si occupa della gestione dei rifiuti (gestione deposito temporaneo, tenuta di registri e formulari, MUD, ecc… a seconda della complessità dell’azienda) è necessaria in tal organizzazioni per garantire il rispetto dei corretti adempimenti per la gestione dei rifiuti. L’attuale legislazione non impone specifici requisiti di competenza o un esame di abilitazione per tale figura, al contrario di quanto previsto per il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

PER APPROFONDIRE…

Le imprese di trasporto rifiuti speciali conto terzi (catt. 4-5) e le imprese di intermediazione senza detenzione dei rifiuti (cat. 8) devono avere un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), che può essere un dipendente dell’azienda o un professionista esterno, in possesso di precisi requisiti definiti in base alla categoria e alla classe di iscrizione all’ANGA. Tra questi il RTGR deve dimostrare la propria idoneità in termini di conoscenze e competenze mediante verifica della preparazione del soggetto. Per approfondire l’argomento, consulta la seguente pagina: RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: CHI È E QUANDO È OBBLIGATORIO?

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