Nel contesto attuale di crescente attenzione verso l'ambiente, la corretta gestione dei rifiuti speciali diventa un argomento di primaria importanza. Questi rifiuti, che possono essere pericolosi o non pericolosi, richiedono processi specifici che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità. Ogni azienda che produce rifiuti deve ottemperare alle norme e di contribuire a una gestione corretta e possibilmente sostenibile dei propri rifiuti.
Andiamo quindi ad approfondire l’argomento affrontando i seguenti punti:
Per sapere cosa sono i rifiuti speciali e quali sono, bisogna far riferimento al D.Lgs. 152/06, in particolare l’art. 184 comma 3 fornisce un elenco dettagliato.
A loro volta i rifiuti speciali, ma anche gli urbani, si classificano in pericolosi e non pericolosi. La loro identificazione e classificazione avviene attraverso l’attribuzione del codice CER (o codice EER, cioè codice dell’Elenco Europeo Rifiuti). I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi.
Per approfondire questo aspetto si rimanda alla pagina del blog tecnico: SMALTIMENTO RIFIUTI: COME GESTIRE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN AZIENDA.
Il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuato da aziende autorizzate a trasportare lo specifico codice EER attribuito al rifiuto, regolarmente iscritte all’Albo Gestori Ambientali.
Nell’affidare i rifiuti speciali ad una ditta che deve effettuare il trasporto per conto terzi, il produttore dei rifiuti deve verificare che il trasportatore sia in possesso dell’iscrizione all’ANGA per la categoria 4 (nel caso i rifiuti siano non pericolosi) o per la categoria 5 (nel caso si tratti di rifiuti pericolosi). Non è sufficiente verificare che l’azienda sia iscritta all’ANGA ma è necessario controllare che lo sia anche il mezzo di trasporto che la ditta di trasporto sta utilizzando.
Le imprese iscritte in categoria 5 sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 (potendo chiedere di trasportare anche rifiuti non pericolosi) a condizione che la quantità complessiva non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritti.
Qualora l’azienda che ha prodotto il rifiuto intenda procedere al trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, l’azienda deve iscriversi all’apposita categoria dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio (categoria 2-bis). È necessario che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art.183, c.8). Possono iscriversi a questa categoria:
In questo caso l’azienda stessa deve assicurarsi di avere tutte le autorizzazioni per poter effettuare il trasporto dei propri rifiuti conformemente alla legislazione vigente.
Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), sul quale sono riportati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario ed eventuale intermediari/o) nonché le informazioni relative al rifiuto.
Recupero e smaltimento dei rifiuti speciali costituiscono la fase finale del processo di gestione del rifiuto.
In base alla tipologia di rifiuto prodotto, al codice EER che gli è stato attribuito nonché alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, il produttore deve individuare l’impianto di destino idoneo a ricevere il rifiuto, che deve essere presente nel Decreto autorizzativo.
Il costo smaltimento rifiuti speciali pericolosi può variare significativamente in base alla tipologia del rifiuto e alle tecniche di trattamento necessarie. I prezzi smaltimento rifiuti speciali pericolosi riflettono la complessità e la specificità dei processi richiesti.
Le operazioni di recupero dei rifiuti sono definite dall’allegato C del D.Lgs.152/06 e sono indicate con la lettera “R” seguita da un numero da 1 a 13:
Le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali sono definite dall’allegato B del D.Lgs.152/06 e sono indicate con la lettera “D” seguita da un numero da 1 a 15:
Disporre correttamente del conferimento di un rifiuto, tenendo conto del suo trattamento finale, sia esso lo smaltimento o il recupero, richiede una preparazione attenta e completa da parte del produttore del rifiuto. Dato che la gestione dei rifiuti speciali implica una serie di processi e operazioni complessi, compresa la redazione di documentazione rigorosamente definita (formulari, omologhe, …), è necessario che tale compito sia affidato esclusivamente a personale qualificato nel settore della gestione dei rifiuti.
La gestione efficiente dei rifiuti speciali è essenziale per minimizzare l'impatto ambientale e garantire la sicurezza. Un approccio informato e conforme alle normative vigenti è fondamentale per il successo di queste operazioni. Qualora il produttore dei rifiuti speciali non abbia le conoscenze e le competenze necessarie per disporre correttamente del recupero o smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, può rivolgersi a un intermediario autorizzato il cui ruolo è quello di mettere in collegamento i vari soggetti che entrano in gioco nella gestione dei rifiuti (produttore/detentore, trasportatore, impianto di destino finale).
La definizione di intermediario è fornita dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Anche in questo caso è necessario verificare che l’intermediario sia correttamente iscritto alla categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali, per poter svolgere l’attività di intermediazione senza detenzione.
PER APPROFONDIRE…
Le imprese di trasporto rifiuti speciali conto terzi (catt. 4-5) e le imprese di intermediazione senza detenzione dei rifiuti (cat. 8) devono avere un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), che può essere un dipendente dell’azienda o un professionista esterno, in possesso di precisi requisiti definiti in base alla categoria e alla classe di iscrizione all’ANGA. Tra questi il RTGR deve dimostrare la propria idoneità in termini di conoscenze e competenze mediante verifica della preparazione del soggetto. Per approfondire l’argomento, consulta la seguente pagina: RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: CHI È E QUANDO È OBBLIGATORIO?
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