Il Decreto Legislativo 21 aprile 2011 riconosce il valore del lavoro manuale e si pone in difesa di chi svolge lavori usuranti, ossia particolarmente pesanti e pericolosi, prevedendo il beneficio dell’anticipazione fino a tre anni del collocamento in pensione.
Andiamo ad approfondire il tema affrontando i seguenti argomenti:
Hanno diritto alla “pensione anticipata” i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, nonché alcuni lavoratori notturni, coloro che hanno lavorato nelle cosiddette “linee catena” (mansioni organizzate in sequenza con ripetizione costante delle stesse attività, come in catena di montaggio) e chi ha svolto attività di conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo.
Per mansioni o lavori particolarmente usuranti si intendono:
Anche il lavoro notturno è considerato usurante a condizione che sia organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l’anno. Viene considerato lavoro usurante anche il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno, che deve essere di almeno tre ore.
Il riconoscimento dei “lavori usuranti” ai fini di esercitare il diritto al trattamento pensionistico anticipato (pensione anticipata) ai sensi del D. Lgs. 67/2011 erogato da INPS richiede che l’attività che rientra nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti sia svolta per almeno la metà della vita lavorativa, o in alternativa, deve essere stata praticata per almeno 7 degli ultimi 10 anni precedenti alla pensione.
Attualmente l’INPS prevede che fino al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:
Il D.Lgs. 67/2011, all’art. 5, prescrive l’obbligo a carico dei datori di lavoro interessati, di effettuare una comunicazione telematica annuale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente, nonché ai competenti istituti previdenziali, per poter redigere l’elenco dei lavoratori che potranno accedere al pensionamento anticipato per lavori usuranti e gravosi. In più per il lavoratore notturno il datore di lavoro deve comunicare il numero di giorni dell’anno in cui il lavoratore ha svolto lavorazione notturna. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
La normativa vigente prevede sanzioni riguardo alla mancata comunicazione delle lavorazioni notturne (per le quali il datore di lavoro deve comunicare il numero dei giorni in cui viene resa la prestazione usurante), che è punita con una sanzione da 500 a 1.500 euro, e alla mancata comunicazione preventiva di inizio delle lavorazioni in “linea catena” o relativa a processi produttivi in serie, che deve essere fatta entro 30 giorni dall’inizio delle medesime, e che è eventualmente punita con una sanzione da 500 a 1.500 euro.
I lavoratori sono invece tenuti a presentare domanda per l'accesso al beneficio entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di riferimento (ad esempio nel caso in cui i requisiti agevolati siano quindi maturati tra l'1° gennaio e il 31 dicembre 2023, la domanda doveva essere inoltrata entro il 1° maggio 2022). Per domande presentate successivamente al termine indicato, può essere previsto un differimento della pensione secondo le finestre temporali indicate da INPS.
Con la domanda di certificazione va inviata anche la relativa documentazione, vale a dire tutti i documenti utili a comprovare di aver svolto lavori usuranti devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’INPS utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli intermediari competenti (Caf, enti di patronato, etc).
In effetti si tratta di due definizioni trattate da differenti norme e che prevedono differenti agevolazioni anche se sempre relativamente alla riduzione dell’età pensionabile. Come già anticipato i lavori cosiddetti usuranti sono normati dal D. Lgs. 67/2011 e danno diritto a poter richiedere la pensione anticipata, invece i lavori con mansioni particolarmente pesanti o gravose sono quelli riportati nell’elenco di cui alla Tabella A del D.M. del 5 febbraio 2018 o all’All. 3, L. n. 234/2021, che sono stati introdotti dalla legge di Stabilità del 2017 (Legge 232/2016) e poi ampliati con le manovre degli anni successivi.
Per i lavori gravosi è prevista la possibilità di rientrare nell’APE Sociale, ovvero l’anticipo pensionistico a carico dello Stato che viene rinnovato dal 2017 di anno in anno per le seguenti categorie di lavoratori che ne maturino i requisiti:
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