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Cosa succede se i lavoratori non nominano il RLS?

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è centrale nel sistema di prevenzione e protezione della salute nei luoghi di lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, può accadere che i lavoratori decidano di non eleggere o nominare un RLS interno all’azienda. In questi casi, è fondamentale capire quali siano le conseguenze per l’organizzazione e quali siano le alternative previste dalla legge per garantire comunque la tutela della sicurezza.

Questo testo analizza i diritti e gli obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro, con un riferimento anche al ruolo del RLS Territoriale (RLST) e alle eventuali sanzioni derivanti dalla mancata designazione del RLS.

CHI È IL RLS?

Secondo il Decreto Legislativo 81/08, noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un lavoratore “eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza durante il lavoro”.

Questo ruolo è spesso confuso con una figura di responsabilità, ma è importante notare che il RLS rappresenta gli interessi dei lavoratori, non è un “responsabile” della sicurezza.

Il RLS infatti non ha compiti gestionali né obblighi di supervisione sulla sicurezza: il suo ruolo è consultivo e propositivo, con attribuzioni definite che comprendono in particolare il diritto di essere informato e consultato sulle questioni di salute e sicurezza sul lavoro. 

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QUANDO È OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL RLS?

Secondo l’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/08, l’elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rientra nei diritti dei lavoratori.

È quindi una facoltà a disposizione di tutti i dipendenti. Se il RLS è nominato, il datore di lavoro deve comunicare il nominativo all’INAIL unicamente attraverso la modalità telematica

Se i lavoratori non procedono all'elezione o designazione del RLS, le funzioni di rappresentanza sono svolte dal RLS territoriale, qualora presente.  

NOMINA DEL RLS: CHI È RESPONSABILE?

Essendo una figura rappresentativa, i lavoratori devono poter scegliere il RLS senza interferenze da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, questa scelta non costituisce un obbligo formale e, di conseguenza, non comporta responsabilità dirette né per i lavoratori né per il datore di lavoro nel caso in cui non vi sia alcun rappresentante interno.

In altre parole, se i lavoratori non eleggono o designano un RLS, né loro né il datore di lavoro saranno soggetti a sanzioni.

Il datore di lavoro, infatti, non è responsabile per la nomina diretta del RLS né è tenuto a sollecitare l’elezione. Ricordiamo però che, qualora i lavoratori non abbiano eletto o designato il RLS nella propria azienda, le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), qualora presente.

COSA SUCCEDE SE NON VIENE NOMINATO IL RLS?

In caso di mancata nomina RLS, il Decreto Legislativo 81/08 consente la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Le imprese che hanno ottenuto un RLST, hanno dunque una figura che rappresenta i lavoratori delle aziende o unità produttive all’interno di un determinato territorio o comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il RLS Territoriale, quindi, svolge le funzioni del RLS in tutte le aziende del territorio in cui non è stato eletto un rappresentante interno.

OBBLIGHI CONNESSI ALLA MANCATA ELEZIONE RLS

Le aziende che non nominano un RLS partecipano a un fondo istituito presso l'INAIL per sostenere la sicurezza nelle piccole e medie imprese e per finanziare gli RLST.

Per questo motivo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL il nominativo del RLS, se presente, per permettere all’INAIL di identificare le aziende che devono contribuire al Fondo e quelle che ne sono esentate.

Ricordiamo infine che la mancata comunicazione RLS all’INAIL del nominativo comporta sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro.

PER APPROFONDIRE…

Per saperne di più sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), leggi la nostra pagina del blog tecnico: IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): RUOLO E REQUISITI

Se hai bisogno invece di un corso di formazione o di aggiornamento per RLS, consulta la proposta formativa disponibile cliccando sul seguente link: CORSI RLS PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Ricordiamo che:

  • come stabilito dall’art. 37 comma 12, la formazione dei RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. La richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, spetta al datore di lavoro, il quale dovrà tener conto di quanto eventualmente comunicato dagli stessi in merito all’organizzazione del corso
  • per i corsi in materia di salute e sicurezza per il RLS la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato Regione o dalla contrattazione collettiva. Prima di acquistare un corso per RLS in e-learning è pertanto necessario verificare le previsioni del CCNL applicato in azienda in merito alla formazione di questa figura.
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