È stato pubblicato il 29 giugno 2023 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, successivamente rettificato il 04/07/2023, il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 che andrà a sostituirsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Lo scopo è quello di armonizzare i requisiti di sicurezza e tutela della salute per le macchine e i prodotti correlati in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, eliminando gli ostacoli al commercio di tali attrezzature all’interno della UE.
Vediamo di seguito un approfondimento sulle molteplici novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 rispetto alla Direttiva Macchine 2006, presenti sia dal punto di vista formale che sostanziale.
QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE?
Il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 entrerà in vigore il 20 gennaio 2027: da tale data sostituirà definitivamente la Direttiva Macchine 2006/42/CE e solo dopo tale data i fabbricanti potranno emettere dichiarazioni di conformità al nuovo Regolamento.
Essendo il Regolamento una norma vincolante da applicarsi in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea senza la necessità di un suo recepimento mediante disposizioni normative nazionali, entrerà in vigore lo stesso giorno in tutti i Paesi dell’Unione Europea, evitando ritardi o recepimenti temporali diversi tra i vari Paesi.
Va sottolineato che alcune parti del Regolamento si applicano prima del 20 gennaio 2027. In particolare:
È stata modificata la definizione di “componente di sicurezza” nella quale ora rientrano anche: il software destinato a garantire il funzionamento di una funzione di sicurezza e i “componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza”.
Il nuovo regolamento macchine italiano introduce la definizione di “modifica sostanziale”: si tratta della modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, richiedendo:
Con il nuovo Regolamento macchine (UE) 2023/1230 chi apporta una modifica sostanziale ad una macchina o a un prodotto correlato è quindi considerato come un fabbricante.
Il Regolamento (UE) 2023/1230 riprende le figure dell’importatore e del distributore, già previste nel Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e ne delinea gli obblighi.
L’importatore è qualsiasi soggetto stabilito nell'Unione che immette sul mercato UE una macchina o un prodotto correlato originario di un paese terzo e, anche se non risulta essere il fabbricante, è sottoposto agli obblighi elencati all’art. 13 per quanto concerne le macchine e l’art. 14 per le quasi macchine. In particolare:
Il distributore è qualsiasi soggetto nella catena di approvvigionamento, diverso dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1230 sul mercato UE. Tra gli obblighi, indicati agli artt. 15 e 16 del Regolamento, troviamo:
Le istruzioni e le avvertenze scritte o verbali devono essere espresse in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali. I fabbricanti devono pertanto controllare la lingua stabilita dalla rispettiva normativa dello Stato in cui intendono commercializzare la macchina o il prodotto correlato.
È consentito fornire le istruzioni in formato digitale accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato della macchina o del prodotto correlato. Se l’utilizzatore lo richiede al momento dell’acquisto, il fabbricante dovrà fornire gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo entro un mese.
Il nuovo Regolamento stabilisce che i fabbricanti devono garantire che la macchina sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE (e non più una dichiarazione di conformità CE) o, in alternativa, devono fornire l'indirizzo Internet o codici a lettura ottica dove è possibile accedere a tale dichiarazione. La dichiarazione di conformità UE digitale deve essere resa accessibile online per il ciclo di vita previsto della macchina e, in ogni caso, per un periodo di almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio.
Con il Regolamento (UE) 2023/1230 sparisce l’elenco di cui all’allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE ed in sostituzione è stato creato l’allegato I diviso in due parti, parte A e parte B.
Il fabbricante delle macchine e dei prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, per la valutazione della conformità deve seguire una delle seguenti procedure specifiche che prevedono sempre l’intervento di un organismo notificato:
Se le categorie di macchine o prodotti correlati si trovano nell’elenco di cui all'allegato I, parte B, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:
L’introduzione degli aspetti connessi all’intelligenza artificiale ed ai sistemi informatici nelle macchine ha determinato la necessità di adeguare sia il processo di valutazione dei rischi (includendo i pericoli che possono manifestarsi durante il ciclo di vita della macchina o del prodotto correlato non solo quelli prevedibili al momento dell'immissione della macchina sul mercato) che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Per quanto concerne i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute le modifiche più rilevanti interessano i seguenti aspetti:
L’articolo 2, comma 2, esplicita a cosa non si applica il Regolamento:
i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all'interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell'impianto in questione;
le armi, incluse le armi da fuoco;
i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
i veicoli a motore esclusivamente da competizione;
le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico;
le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente
apparecchiature audio e video
apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione
macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali
apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione
motori elettrici
i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
apparecchiature di collegamento e di controllo
trasformatori
DOVE SCARICARE LA DIRETTIVA MACCHINE E IL REGOLAMENTO MACCHINE?
È possibile scaricare e consultare i testi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e del nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 direttamente dal sito ufficiale dell’Unione Europea EUR-Lex: si tratta del portale online che permette di accedere al diritto dell'UE, disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE (ovviamente è presente anche il nuovo regolamento macchine 2023 pdf in italiano).
Vega Formazione propone vari corsi in materia di sicurezza delle macchine, a diversi livelli di approfondimento, utili per acquisire le conoscenze fondamentali sulla sicurezza delle macchine, sulla analisi e valutazione del rischio e sulla individuazione e scelta delle misure di sicurezza ma anche per approfondire le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche dei sistemi di sicurezza (e non) che devono essere installati sulle macchine, fornendo indicazioni pratiche sulla valutazione della conformità delle macchine e su come risolvere i casi che, frequentemente, si manifestano in azienda e richiedono interventi di adeguamento o di certificazione.
A completamento del percorso formativo, Vega Formazione organizza anche il corso sulla verifica conformità delle macchine rispetto all’Allegato V del D.Lgs. 81/08: un tema che riguarda molte macchine in uso presso le aziende e non realizzate in conformità a direttive di prodotto.
Vega Formazione propone il Seminario “Il nuovo regolamento europeo sulla sicurezza delle macchine: cosa cambia?” in modalità e-learning. CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione
10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione
Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!
Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!
I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!
Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!
Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il principale riferimento legislativo in Italia
Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.