La normativa vigente prevede che il datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) prioritariamente all’interno dell’azienda.
Ma quale è la differenza tra RSPP interno e RSPP esterno?
Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) D.Lgs. 81/08 al comma 1 dell’art. 31 stabilisce che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
Questo perché il legislatore ha voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni, e quindi con l’incarico ad un RSPP esterno, ed interni favorendo la scelta di un RSPP interno.
A chiarire cosa si intenda per RSPP interno è intervenuta la Commissione per gli Interpelli che con l’Interpello n.24/2014 ha stabilito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.
Il RSPP interno, quindi, a prescindere che sia un dipendente dell’azienda o un consulente esterno, in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
Per assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno di particolari tipi di aziende, il comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di nomina di un RSPP interno nei seguenti casi:
Il comma 4 del sopraccitato art. 31 del TUSL precisa che il datore di lavoro può procedere con la nomina di un RSPP esterno quando all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva non vi siano dipendenti in possesso dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative per svolgere il ruolo di RSPP.
I requisiti per il ruolo di RSPP esterno sono gli stessi previsti per il RSPP interno: non vi è infatti alcuna differenza. In particolare, il RSPP esterno dovrà seguire il medesimo percorso formativo previsto in generale per assumere il ruolo di RSPP.
Quindi, riassumendo, i requisiti per assumere il ruolo di RSPP sono:
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