La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza contiene una sezione (denominata “Parte IV)” specificatamente dedicata a fornire indicazioni sull’organizzazione dei corsi, comprendendo tematiche legate alla progettazione, erogazione e verifica dell'efficacia dei corsi di formazione e aggiornamento in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Tali indicazioni e regole devono essere rispettate da tutti i soggetti formatori che organizzano ed erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con questa pagina di approfondimento andiamo ad affrontare i seguenti argomenti:
Innanzitutto ricordiamo che il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza prevede che i corsi di formazione possano essere organizzati solo dai soggetti formatori che rientrano rientrare in una delle seguenti categorie:
Tutte le indicazioni in merito alle modalità di organizzazione dei corsi sulla sicurezza contenute nel nuovo Accordo devono essere rispettate dai soggetti formatori sopra indicati nella fase di progettazione ed erogazione dei corsi.
Precisiamo, rimandando ad altri approfondimenti, che qualora il datore di lavoro organizzi direttamente la formazione verso i propri lavoratori, preposti o dirigenti (possibilità concessa dal nuovo Accordo ai datori di lavoro, ma limitatamente, come si è detto, per la sola formazione verso i lavoratori, preposti e dirigenti dipendenti dell’azienda), il datore di lavoro che assume quindi la funzione di “soggetto formatore” dovrà rispettare obbligatoriamente solo alcuni dei punti che vedremo di seguito.
L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti formatori devono seguire un approccio strutturato e metodico per garantire che i corsi siano efficaci e conformi alle normative vigenti.
Ecco che si fa riferimento all’approccio per processi, un metodo strutturato che mira a gestire in modo efficace tutte le fasi del processo formativo, garantendo il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
L’approccio per processi più noto e comunemente utilizzato è basato sul ciclo PDCA di Deming consiste nelle seguenti fasi:
Le metodologie didattiche vanno scelte in base al tipo di contenuto, al pubblico e agli obiettivi formativi, ma in generale si tende a favorire un approccio attivo e pratico, che integri teoria e pratica, coinvolgendo i discenti in modo diretto.
Per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, tenuto in considerazione che la platea è composta principalmente da soggetti adulti, è essenziale scegliere metodologie didattiche che promuovano la partecipazione attiva e l'applicazione pratica delle conoscenze.
Ecco le principali metodologie didattiche attive da preferire:
Questi sono documenti che, secondo il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, dovrà predisporre il “soggetto formatore”.
Nel contesto della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i termini “documento progettuale” e “progetto formativo” possono essere considerati sinonimi. Entrambi si riferiscono al documento, redatto dal soggetto formatore, che serve come guida per assicurare che il corso sia ben strutturato, rispetti le normative vigenti e risponda efficacemente ai bisogni formativi dei partecipanti.
Il documento progettuale viene redatto a valle della progettazione del corso e prima che questo venga erogato. Il progetto formativo deve essere pronto con sufficiente anticipo per garantire che tutti gli elementi necessari (contenuti, materiali, metodologie, risorse, ecc.) siano predisposti in tempo.
La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni individua i requisiti che il documento progettuale deve rispettare:
Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:
- gli obiettivi e risultati attesi;
- l'articolazione oraria delle unità didattiche;
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
- la strategia formativa e le metodologie didattiche;
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
- le azioni di tutoraggio.
- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
- le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).
Oltre al documento progettuale, o progetto formativo, un soggetto formatore deve predisporre e prevedere una serie di documenti per erogare i corsi in maniera efficace e conforme alle normative, garantendo la tracciabilità delle attività formative svolte.
Ecco i principali:
La verifica finale di apprendimento è obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per poter accedere alla verifica finale dell’apprendimento è necessario verificare che il discente abbia frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste per il corso in questione.
Al termine della verifica finale, il soggetto formatore deve redigere il verbale, su supporto cartaceo o elettronico, nel quale devono essere riportati almeno i seguenti dati:
Come precedentemente scritto, il verbale di verifica finale farà parte del “Fascicolo del corso”.
PER APPROFONDIRE…
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