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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Le regole per organizzare i corsi di formazione sulla sicurezza secondo il nuovo Accordo Stato Regioni

La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza contiene una sezione (denominata “Parte IV)” specificatamente dedicata a fornire indicazioni sull’organizzazione dei corsi, comprendendo tematiche legate alla progettazione, erogazione e verifica dell'efficacia dei corsi di formazione e aggiornamento in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali indicazioni e regole devono essere rispettate da tutti i soggetti formatori che organizzano ed erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con questa pagina di approfondimento andiamo ad affrontare i seguenti argomenti:

CHI DEVE RISPETTARE LE NUOVE REGOLE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA?

Innanzitutto ricordiamo che il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza prevede che i corsi di formazione possano essere organizzati solo dai soggetti formatori che rientrano rientrare in una delle seguenti categorie:

  • “Istituzionali” (di cui è riportato l’elenco nel nuovo Accordo)
  • “Accreditati” dalle regioni
  • “Altri soggetti”, ossia: 
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: da annotare che lo stesso Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”;
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

Tutte le indicazioni in merito alle modalità di organizzazione dei corsi sulla sicurezza contenute nel nuovo Accordo devono essere rispettate dai soggetti formatori sopra indicati nella fase di progettazione ed erogazione dei corsi.

Precisiamo, rimandando ad altri approfondimenti, che qualora il datore di lavoro organizzi direttamente la formazione verso i propri lavoratori, preposti o dirigenti (possibilità concessa dal nuovo Accordo ai datori di lavoro, ma limitatamente, come si è detto, per la sola formazione verso i lavoratori, preposti e dirigenti dipendenti dell’azienda), il datore di lavoro che assume quindi la funzione di “soggetto formatore” dovrà rispettare obbligatoriamente solo alcuni dei punti che vedremo di seguito.

QUAL È L’APPROCCIO IDONEO PER ORGANIZZARE E GESTIRE I CORSI DA PARTE DEI SOGGETTI FORMATORI?

L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti formatori devono seguire un approccio strutturato e metodico per garantire che i corsi siano efficaci e conformi alle normative vigenti.

Ecco che si fa riferimento all’approccio per processi, un metodo strutturato che mira a gestire in modo efficace tutte le fasi del processo formativo, garantendo il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

QUALI SONO LE FASI PER UNA CORRETTA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CORSO?

L’approccio per processi più noto e comunemente utilizzato è basato sul ciclo PDCA di Deming consiste nelle seguenti fasi:

  • Pianificazione (Planning): prima di avviare qualsiasi corso, è importante condurre un'analisi dei fabbisogni formativi e del contesto identificando i rischi specifici presenti in azienda e le necessità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori. La formazione deve essere progettata per rispondere ai requisiti normativi e alle necessità dell’azienda in termini di sicurezza e prevenzione, definendo gli obiettivi didattici, i contenuti formativi, le metodologie di insegnamento, la durata del corso e le modalità di valutazione.
  • Realizzazione (Do): l’effettiva somministrazione del corso può avvenire in presenza, in videoconferenza sincrona, e-learning o con modalità mista. Durante questa fase, l'approccio per processi garantisce che ogni modulo formativo venga gestito nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi prefissati.
  • Monitoraggio (Check): una valutazione continua del processo formativo attraverso verifiche periodiche e finali consente di controllare l'apprendimento dei partecipanti e l’efficacia della formazione. L'approccio per processi punta a garantire che ogni fase del processo formativo produca risultati concreti e misurabili. Gli obiettivi fissati all'inizio del percorso devono essere monitorati e verificati durante e dopo l'erogazione del corso.
  • Riesame e adozione di misure di miglioramento (Act): in questa fase viene effettuata una valutazione complessiva dell’intero processo formativo, dalle prime fasi di progettazione fino all’erogazione e alla verifica dell'apprendimento per individuare eventuali criticità o aree in cui è possibile apportare miglioramenti mediante misure correttive e migliorative.

QUALI METODOLOGIE DIDATTICHE PREFERIRE? 

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Le metodologie didattiche vanno scelte in base al tipo di contenuto, al pubblico e agli obiettivi formativi, ma in generale si tende a favorire un approccio attivo e pratico, che integri teoria e pratica, coinvolgendo i discenti in modo diretto.

Per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, tenuto in considerazione che la platea è composta principalmente da soggetti adulti, è essenziale scegliere metodologie didattiche che promuovano la partecipazione attiva e l'applicazione pratica delle conoscenze.

Ecco le principali metodologie didattiche attive da preferire:

  • Lavori di gruppo: lavorare in team è indicato per migliorare la capacità dei partecipanti di risolvere problemi comuni legati alla sicurezza, stimolando la discussione e la condivisione di esperienze. Questo approccio facilita lo scambio di idee e il confronto tra partecipanti con esperienze diverse.
  • Casi studio: le discussioni strutturate e l'analisi di casi studio sono utili per promuovere il pensiero critico. Viene suggerito l’utilizzo di casi pratici legati agli specifici rischi professionali affrontati dai lavoratori, permettendo ai partecipanti di applicare le conoscenze teoriche alla pratica.
  • Simulazioni e Role-Playing: per rendere i corsi pratici ed efficaci, vengono suggerite simulazioni di situazioni reali, in cui i partecipanti devono applicare le nozioni apprese per risolvere problemi legati alla sicurezza sul lavoro. Questo permette di migliorare le capacità di gestione del rischio e la consapevolezza operativa.
  • Lezioni frontali: sono una metodologia utile per trasmettere concetti teorici, ma devono essere integrate con approcci più interattivi e pratici, come discussioni e simulazioni, per promuovere un coinvolgimento attivo e ottimizzare l'apprendimento dei partecipanti.
  • Tecnologie ICT e digitali: le metodologie didattiche attive possono anche sfruttare le tecnologie ICT e digitali per creare nuovi spazi e modalità di apprendimento permettendo l’apprendimento a distanza, la ripetizione sicura di esercitazioni e la sperimentazione di scenari complessi. Esempi includono: realtà aumentata e virtuale, simulatori virtuali, gamification e metaverso.

“DOCUMENTO PROGETTUALE” E “PROGETTO FORMATIVO”: A COSA SERVONO?

Questi sono documenti che, secondo il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, dovrà predisporre il “soggetto formatore”.

Nel contesto della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i termini “documento progettuale” e “progetto formativo” possono essere considerati sinonimi. Entrambi si riferiscono al documento, redatto dal soggetto formatore, che serve come guida per assicurare che il corso sia ben strutturato, rispetti le normative vigenti e risponda efficacemente ai bisogni formativi dei partecipanti.

Il documento progettuale viene redatto a valle della progettazione del corso e prima che questo venga erogato. Il progetto formativo deve essere pronto con sufficiente anticipo per garantire che tutti gli elementi necessari (contenuti, materiali, metodologie, risorse, ecc.) siano predisposti in tempo.

QUALI SONO I REQUISITI MINIMI DEL DOCUMENTO PROGETTUALE?

La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni individua i requisiti che il documento progettuale deve rispettare:

  • Conformità: il progetto formativo deve rispettare le normative legislative, le specifiche del settore e gli standard di riferimento pertinenti.
  • Coerenza: le scelte metodologiche, tecniche, organizzative e gestionali devono essere adeguate rispetto agli obiettivi formativi prefissati.
  • Pertinenza: il documento progettuale deve rispondere in maniera adeguata alle finalità della formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro.
  • Efficacia: il progetto formativo deve essere capace di raggiungere i risultati attesi, garantendo il miglioramento delle competenze professionali, in funzione del ruolo dei destinatari all'interno dell'organizzazione aziendale.

QUALI SONO I CONTENUTI MINIMI DEL DOCUMENTO PROGETTUALE?

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

  • le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:

- gli obiettivi e risultati attesi;

- l'articolazione oraria delle unità didattiche;

- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

  • le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):

- la strategia formativa e le metodologie didattiche;

- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;

- le azioni di tutoraggio.

  • le specifiche per il controllo e la verifica:

- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);

- le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

QUALI DOCUMENTI DEVE REDIGERE IL SOGGETTO FORMATORE?

Oltre al documento progettuale, o progetto formativo, un soggetto formatore deve predisporre e prevedere una serie di documenti per erogare i corsi in maniera efficace e conforme alle normative, garantendo la tracciabilità delle attività formative svolte.

Ecco i principali:

  • Registro delle presenze: documento obbligatorio che tiene traccia delle presenze dei partecipanti per ogni sessione formativa. Deve contenere le firme o le tracciature di presenza dei partecipanti per garantire che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste. Può essere in formato cartaceo o digitale e deve essere conservato come parte del fascicolo del corso
  • Fascicolo del corso: si tratta di un insieme di documenti che il soggetto formatore deve raccogliere e conservare per almeno 10 anni per ciascun corso di formazione erogato. Al suo interno vengono inclusi il registro delle presenze, il progetto formativo, il programma del corso le informazioni e il verbale di verifica finale oltre ai dati dei partecipanti e l’elenco dei docenti con le firme.
  • Verbale delle verifiche finali: documento su supporto cartaceo o elettronico che attesta i risultati finali della verifica dell’apprendimento dei partecipanti, includendo esiti di test teorici e pratici.
  • Attestati di partecipazione: al termine di ciascun corso, ai partecipanti viene rilasciato un attestato che certifica la loro partecipazione e il superamento delle eventuali prove di verifica finale. Gli attestati rilasciati secondo l’accordo Stato Regioni hanno validità su tutto il territorio nazionale.

LA VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO: COME VA FATTA?

La verifica finale di apprendimento è obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per poter accedere alla verifica finale dell’apprendimento è necessario verificare che il discente abbia frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste per il corso in questione.

Al termine della verifica finale, il soggetto formatore deve redigere il verbale, su supporto cartaceo o elettronico, nel quale devono essere riportati almeno i seguenti dati:

  • dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
  • dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
  • elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
  • luogo e data della verifica finale;
  • sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
  • esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

Come precedentemente scritto, il verbale di verifica finale farà parte del “Fascicolo del corso”.

PER APPROFONDIRE… 

Per scoprire tutte le novità che verranno introdotte dal nuovo Accordo, rimandiamo al seminario gratuito “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” disponibile in e-learning e tenuto dall’Avv. Rolando Dubini, dall’Avv. Lorenzo Fantini e dall’Ing. Federico Maritan. Per iscriverti al seminario: CLICCA QUI!  

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