La patente a crediti (chiamata anche patente a punti) nei cantieri è un sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
Questo sistema prevede l'assegnazione di un punteggio a imprese e lavoratori autonomi basato sul rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità contributiva. La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, mira a garantire che solo soggetti qualificati possano operare nei cantieri, con punteggi che possono essere incrementati o decurtati in funzione della conformità normativa.
Dal 1° ottobre 2024, data dalla quale la patente a crediti nei cantieri diventa obbligatoria, le imprese e i lavoratori autonomi devono quindi adeguarsi richiedendo il rilascio tramite la piattaforma informatica predisposta nel sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Chi non rispetta queste disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative e a possibili esclusioni dai cantieri pubblici.
Considerato che con la pubblicazione del D.M. 132/2024 e della Circolare INL n. 4/2024, la patente a punti nei cantieri diventa di fatto definitiva essendone state definite le modalità per la richiesta, i contenuti e i criteri di attribuzione dei punti.
Vediamo di fare il punto sulla patente a crediti nei cantieri approfondendo i seguenti temi:
La patente a crediti edilizia per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è regolata da una serie di normative chiave, che disciplinano la sua istituzione, rilascio e gestione.
I soggetti obbligati al possesso della patente a crediti, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal D.M. n. 132/2024 e precisato dalla Circolare INL n. 4/2024, sono:
Citando la circolare INL 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Sono esclusi dall’obbligo di chiedere la patente a punti edilizia i seguenti soggetti:
Inoltre, anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi non appartenenti all'UE sono obbligati ad avere la patente a crediti, se operano in Italia nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, per queste imprese, il rilascio della patente può avvenire sulla base di documenti equivalenti rilasciati nel paese di origine, come meglio specificato nel paragrafo che segue.
La patente a crediti per i cantieri edili è un sistema di qualificazione che attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Il punteggio può essere incrementato (fino a un massimo di 70 punti oltre ai 30 iniziali, per un massimo di 100 punti) o decurtato (fino a un minimo di 15 punti, sotto i quali non è più possibile operare nel cantiere) a seconda del rispetto delle normative in materia di sicurezza e formazione. Il sistema consente di monitorare costantemente la qualificazione di chi opera nei cantieri, favorendo chi investe in sicurezza e penalizzando chi commette infrazioni.
Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
Per ottenere la patente a punti, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro https://servizi.ispettorato.gov.it/ e autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:
La patente a crediti viene rilasciata in formato digitale e contiene informazioni dettagliate sull'impresa o il lavoratore autonomo, inclusi i punteggi aggiornati e gli eventuali provvedimenti di decurtazione.
L’accesso al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro avviene con credenziali SPID o CIE. La richiesta della patente a crediti può essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. tali soggetti possono presentare la domanda anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
L’accesso al portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro avviene dal seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ e le domande possono essere presentate dal 1° ottobre 2024, data dalla quale il portale per la patente a punti cantieri è attivo.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a punti edilizia e fino al 31/10/2024 è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva va effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. Entro il 31/10/2024 l’operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
A partire dal 1° novembre 2024 non è più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma è indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a punti edilizia tramite il portale dell’INL e solo con la patente a punti cantieri in formato digitale ottenuta tramite il portale è possibile operare nei cantieri.
Spetta al committente o al responsabile dei lavori verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in categoria pari o superiore alla terza.
Il committente o il responsabile dei lavori che non ha verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili entra ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024.
A partire da tale data, il possesso della patente a punti edilizia è obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in questi cantieri, ad eccezione di coloro che forniscono servizi esclusivamente intellettuali, che effettuano mere forniture o che possiedono già la certificazione SOA almeno in qualifica III.
La patente a crediti cantieri di ciascuna impresa o lavoratore autonomo ha un punteggio iniziale pari a 30 punti.
Il punteggio della patente a crediti può essere incrementato di altri 70 punti (fino quindi a un totale massimo di 100 punti) attribuiti in base a requisiti predefiniti, individuati nella “TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI” allegata al D.M. 132/2024, quali:
La richiesta di riconoscimento dei crediti ulteriori, rispetto ai 30 iniziali, da parte delle aziende potrà essere presentata nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2025 (non più al momento di presentazione della domanda nel portale dell’Ispettorato come inizialmente previsto).
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previo invio telematico della relativa documentazione nel portale dell’Ispettorato.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
In base all’art. 27 comma 6 del d.Lgs. 81/08, le decurtazioni dei crediti dal punteggio della patente sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, di cui riportiamo di seguito le 29 fattispecie:
Fattispecie | Decurtazione di crediti | ||
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 | |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 | |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 | |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 | |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 | |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 | |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 | |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 | |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 | |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 | |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 | |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 | |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 | |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 | |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 | |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 | |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 | |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 | |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 | |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 | |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 | |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 2 | |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 | |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 | |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 | |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 | |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 | |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 | |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
Nel caso in cui vengano contestate più violazioni tra le 29 sopra elencate nell'ambito dello stesso accertamento ispettivo, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Con meno di 15 punti nella patente, l’impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.
Tuttavia, se il valore dei lavori eseguiti nel cantiere è pari almeno al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà completare le attività in corso.
Con patente con meno di 15 punti, ai sensi del D.M. 132/2024, è possibile recuperare i crediti decurtati previa valutazione da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto:
Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti al di fuori dell'Italia, ma operanti nei cantieri temporanei o mobili in Italia, sono anch'essi soggetti all'obbligo di ottenere la patente a crediti. Tuttavia, il processo varia a seconda che siano stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese extra-UE.
In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e il rilascio avviene in formato digitale.
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