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Patente a Crediti nei Cantieri

La patente a crediti (chiamata anche patente a punti) nei cantieri è un sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.

Questo sistema prevede l'assegnazione di un punteggio a imprese e lavoratori autonomi basato sul rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità contributiva. La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, mira a garantire che solo soggetti qualificati possano operare nei cantieri, con punteggi che possono essere incrementati o decurtati in funzione della conformità normativa.

Dal 1° ottobre 2024, data dalla quale la patente a crediti nei cantieri diventa obbligatoria, le imprese e i lavoratori autonomi devono quindi adeguarsi richiedendo il rilascio tramite la piattaforma informatica predisposta nel sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Chi non rispetta queste disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative e a possibili esclusioni dai cantieri pubblici.

Considerato che con la pubblicazione del D.M. 132/2024 e della Circolare INL n. 4/2024, la patente a punti nei cantieri diventa di fatto definitiva essendone state definite le modalità per la richiesta, i contenuti e i criteri di attribuzione dei punti.

Vediamo di fare il punto sulla patente a crediti nei cantieri approfondendo i seguenti temi:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PATENTE A PUNTI EDILIZIA

La patente a crediti edilizia per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è regolata da una serie di normative chiave, che disciplinano la sua istituzione, rilascio e gestione.

  • Decreto Legislativo n. 81/2008, n. 81: il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), all’articolo 27, introduce il "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti". Questo sistema è stato pensato per garantire che chi opera nei cantieri temporanei o mobili rispetti le normative sulla sicurezza sul lavoro attraverso un sistema di punteggio, che favorisce le imprese e i lavoratori autonomi più qualificati e rispettosi delle regole.
  • Decreto-Legge n. 19/2024 e Legge n. 56/2024: il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, successivamente convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/08, introducendo formalmente la "patente a crediti". Questo decreto specifica le disposizioni urgenti in materia di sicurezza nei cantieri e l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che include anche la riforma della qualificazione delle imprese nei cantieri.
  • Decreto Ministeriale n. 132/2024: il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, definisce le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti edilizia e regola i contenuti della patente stessa, nonché individua i criteri di attribuzione dei crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale.
  • Circolare INL n. 4/2024: la Circolare n. 4 del 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione della patente a crediti cantieri. In particolare, chiarisce le modalità di rilascio della patente, specifica chi è obbligato a possederla e offre una guida pratica per le imprese, inclusi i casi di soggetti esteri operanti in Italia

CHI DEVE AVERE LA PATENTE A PUNTI EDILIZIA? SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI…

I soggetti obbligati al possesso della patente a crediti, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal D.M. n. 132/2024 e precisato dalla Circolare INL n. 4/2024, sono:

  • Imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili: Queste imprese non devono necessariamente essere del settore edile, ma devono svolgere attività fisiche nei cantieri.
  • Lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili: Anche i lavoratori autonomi che lavorano direttamente nei cantieri sono soggetti all'obbligo di possedere la patente a crediti edilizia.

Citando la circolare INL 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono esclusi dall’obbligo di chiedere la patente a punti edilizia i seguenti soggetti:

  • Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: ingegneri, architetti, geometri, ecc.).
  • Imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza​.

Inoltre, anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi non appartenenti all'UE sono obbligati ad avere la patente a crediti, se operano in Italia nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, per queste imprese, il rilascio della patente può avvenire sulla base di documenti equivalenti rilasciati nel paese di origine​, come meglio specificato nel paragrafo che segue.

COME FUNZIONA LA PATENTE A CREDITI CANTIERI? 

patente-a-punti-edilizia

La patente a crediti per i cantieri edili è un sistema di qualificazione che attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Il punteggio può essere incrementato (fino a un massimo di 70 punti oltre ai 30 iniziali, per un massimo di 100 punti) o decurtato (fino a un minimo di 15 punti, sotto i quali non è più possibile operare nel cantiere) a seconda del rispetto delle normative in materia di sicurezza e formazione. Il sistema consente di monitorare costantemente la qualificazione di chi opera nei cantieri, favorendo chi investe in sicurezza e penalizzando chi commette infrazioni.

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI EDILIZIA?

Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

COME RICHIEDERE LA PATENTE A PUNTI CREDITI CANTIERE?

Per ottenere la patente a punti, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro https://servizi.ispettorato.gov.it/ e autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
  • L’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP, sono attestati con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

La patente a crediti viene rilasciata in formato digitale e contiene informazioni dettagliate sull'impresa o il lavoratore autonomo, inclusi i punteggi aggiornati e gli eventuali provvedimenti di decurtazione.

L’accesso al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro avviene con credenziali SPID o CIE. La richiesta della patente a crediti può essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. tali soggetti possono presentare la domanda anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

L’accesso al portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro avviene dal seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ e le domande possono essere presentate dal 1° ottobre 2024, data dalla quale il portale per la patente a punti cantieri è attivo.

L’AUTOCERTIFICAZIONE CON PEC FINO AL 31/10/2024

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a punti edilizia e fino al 31/10/2024 è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva va effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it  

La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. Entro il 31/10/2024 l’operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro: https://servizi.ispettorato.gov.it/.

A partire dal 1° novembre 2024 non è più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma è indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a punti edilizia tramite il portale dell’INL e solo con la patente a punti cantieri in formato digitale ottenuta tramite il portale è possibile operare nei cantieri.

CHI VERIFICA LA PATENTE A CREDITI DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI NEI CANTIERI?

Spetta al committente o al responsabile dei lavori verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.

Per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in categoria pari o superiore alla terza.

Il committente o il responsabile dei lavori che non ha verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

QUANDO VA IN VIGORE LA PATENTE A PUNTI CANTIERE?

Il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili entra ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024.

A partire da tale data, il possesso della patente a punti edilizia è obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in questi cantieri, ad eccezione di coloro che forniscono servizi esclusivamente intellettuali, che effettuano mere forniture o che possiedono già la certificazione SOA almeno in qualifica III.

LA GESTIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE CANTIERI: PUNTEGGIO INIZIALE E INCREMENTO DEI CREDITI

La patente a crediti cantieri di ciascuna impresa o lavoratore autonomo ha un punteggio iniziale pari a 30 punti.

Il punteggio della patente a crediti può essere incrementato di altri 70 punti (fino quindi a un totale massimo di 100 punti) attribuiti in base a requisiti predefiniti, individuati nella “TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI” allegata al D.M. 132/2024, quali:

  • storicità dell’azienda, fino a 10 crediti
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito per ciascun biennio, fino a massimo 20 crediti
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino ad un massimo di 30 punti (ad esempio: sistema di gestione della sicurezza certificato conformemente alla ISO 45001, formazione aggiuntiva dei lavoratori, specialmente a favore di lavoratori stranieri, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLS o RLST, …)
  • ulteriori attività, investimenti o formazione, fino ad un massimo di 10 punti (quali, ad esempio: dimensione dell’azienda, possesso di SOA in classifica I o II, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, requisiti reputazionali, …)

La richiesta di riconoscimento dei crediti ulteriori, rispetto ai 30 iniziali, da parte delle aziende potrà essere presentata nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2025 (non più al momento di presentazione della domanda nel portale dell’Ispettorato come inizialmente previsto).

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previo invio telematico della relativa documentazione nel portale dell’Ispettorato.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

DECURTAZIONE DEI PUNTI: COME E QUANDO AVVIENE?

In base all’art. 27 comma 6 del d.Lgs. 81/08, le decurtazioni dei crediti dal punteggio della patente sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, di cui riportiamo di seguito le 29 fattispecie:

 FattispecieDecurtazione di crediti 

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

 

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

 

3

Omessi formazione e addestramento:

2

 

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

 

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

 

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

2

 

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

 

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

 

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

 

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

 

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

 

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

 

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

 

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

 

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

 

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

 

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

 

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

 

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:

3

 

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

 

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

 

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

 

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

 

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

 

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

 

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

 

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

 

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

 

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

 

Nel caso in cui vengano contestate più violazioni tra le 29 sopra elencate nell'ambito dello stesso accertamento ispettivo, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

PATENTE A CREDITI CON MENO DI 15 PUNTI: COSA FARE?

Con meno di 15 punti nella patente, l’impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.

Tuttavia, se il valore dei lavori eseguiti nel cantiere è pari almeno al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà completare le attività in corso.

Con patente con meno di 15 punti, ai sensi del D.M. 132/2024, è possibile recuperare i crediti decurtati previa valutazione da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto:

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle 29 violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dall’art.5, comma 4 lettera a) del D.M. 132/2024.

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI STABILITI FUORI DALL'ITALIA?

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti al di fuori dell'Italia, ma operanti nei cantieri temporanei o mobili in Italia, sono anch'essi soggetti all'obbligo di ottenere la patente a crediti. Tuttavia, il processo varia a seconda che siano stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese extra-UE.

  • Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea: devono presentare un’autocertificazione attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese d'origine. Se tale documento equivalente è valido e riconosciuto, non sarà necessario richiedere la patente italiana. Il sistema li considererà qualificati.
  • Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato extra-UE: devono dimostrare, tramite autocertificazione, che il documento equivalente rilasciato nel loro Paese d'origine è riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente riconosciuto, le imprese e i lavoratori autonomi devono richiedere la patente italiana a crediti al pari delle imprese e lavoratori autonomi italiani​.

In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e il rilascio avviene in formato digitale​.

Per approfondire il tema, Vega Formazione organizza il seminario gratuito Seminario E-learning "Patente a punti nei cantieri: cosa cambierà davvero da ottobre 2024? Aspetti tecnici e giuridici". Per socprire il programma, CLICCA QUI.  

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