Cosa si intende per primo soccorso e che cosa si è obbligati a fare in una situazione di emergenza? Per “primo soccorso” si intende l’insieme di manovre, di azioni e di interventi eseguiti sulla vittima di un incidente o di un malore nell’immediatezza dell’accaduto, in attesa dell’arrivo dei sanitari.
Il primo soccorso in azienda è diretto a contrastare tempestivamente l’emergenza sanitaria sul posto di lavoro.
La corretta organizzazione delle squadre di emergenza può salvare una vita umana, soprattutto:
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
CHI ORGANIZZA IL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA?
L’organizzazione della squadra di emergenza è un obbligo del datore di lavoro, come previsto dall’art. 45 D.Lgs. 81/2008, che recita: “il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale delle squadre di emergenza e la formazione di primo soccorso sono individuati dal D.M. 388/2003, che obbliga in tutte le aziende la presenza di:
Il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione è previsto nel D.M. 388/03 (vedi gli allegati 1 e 2).
Il contenuto della cassetta di primo soccorso previsto dal D.M. 388/03 può essere integrato, sentito il Medico Competente, sulla base dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro.
Il datore di lavoro, a norma dell’art. 18 lett. b) D.lgs. 81/2008, deve “designare preventivamente i lavoratori incaricati di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.
È una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore o, comunque, un lavoratore “subordinato”.
La designazione degli addetti al primo soccorso richiede la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il numero dei lavoratori designati quali “addetti al primo soccorso” non è determinato dal legislatore ma viene individuato “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva”, quindi anche in funzione degli eventuali turni di lavoro, possibili assenze per malattie, ferie, nonché prevedendo una distribuzione degli addetti al primo soccorso uniforme nei vari:
che compongono l’azienda.
Insomma, il numero di addetti delle squadre di emergenza di primo soccorso deve essere adeguato al fine di garantire la copertura continua del servizio durante gli orari di lavoro, nonché un intervento tempestivo anche in ragione della superficie complessiva dell’azienda.
IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE LA NOMINA?
Come previsto dal cosiddetto Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08), i lavoratori individuati dal datore di lavoro come addetti al primo soccorso non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Il compito principale dell’addetto della squadra di emergenza per il primo soccorso è quello di saper comunicare con i sanitari che intervengono sul luogo dell’incidente, in modo da fornire loro tutti gli elementi necessari per analizzare e valutare la gravità o meno dell’infortunio.
Per tali motivi l’addetto al primo soccorso deve:
L’addetto al primo soccorso è esente da responsabilità penali nell’adempimento delle proprie funzioni, poiché agisce in “stato di necessità”, ad eccezione delle ipotesi di:
Va precisato che queste ultime responsabilità sono in capo a chiunque si trovi di fronte ad un infortunato o ad una persona bisognosa di cure e soccorso, a prescindere dalla nomina di addetto al primo soccorso.
L’addetto al primo soccorso, una volta designato dal datore di lavoro, deve ricevere una formazione adeguata di durata variabile a seconda del tipo di azienda, per mezzo di corsi di primo soccorso il cui programma è individuato e specificato negli Allegati 3 e 4 del D.M 388/2003.
I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. I corsi pertanto, si distinguono per aziende appartenenti al:
Il gruppo a cui appartiene un’azienda viene definito in base al codice di tariffa INAIL, che consente di identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL.
Secondo il D.M.388/03 rientrano nel Gruppo A:
Inoltre, rientrano nel gruppo A le seguenti aziende:
La classificazione dei gruppi B e C per quanto riguarda il primo soccorso viene fatta con riferimento al gruppo A, come di seguito riportato:
I corsi di formazione di primo soccorso, tenuti esclusivamente da personale medico, hanno durata variabile a seconda del tipo di azienda:
La formazione è soggetta ad aggiornamento triennale.
Il corso di formazione per l’aggiornamento degli addetti della squadra di emergenza di primo soccorso ha durata minima di:
No, non è possibile ai sensi della legislazione vigente, erogare la formazione di primo soccorso in modalità e-learning, anche in considerazione della necessità di svolgere addestramento con prove pratiche.
Per maggiori informazioni leggi l'approfondimento: ATTESTATO PRIMO SOCCORSO: QUALI CORSI FARE, CHI LO RILASCIA, QUALI SCADENZE RISPETTARE
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