I temi della Privacy e della tutela dei dati personali negli ultimi anni, soprattutto in seguito all’adozione del Regolamento Europeo Privacy meglio conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), hanno assunto sempre maggior rilievo.
Perciò è fondamentale che anche le aziende adottino adeguati sistemi e procedure per la protezione dei dati personali dei propri dipendenti.
Vediamo un approfondimento su Privacy e GDPR affrontando i seguenti argomenti:
Il termine “Privacy” – oramai usato comunemente – richiama il concetto di protezione delle nostre informazioni “riservate”, ossia, nel linguaggio tecnico, dei dati personali delle persone fisiche.
Sebbene tutti i dati debbano essere protetti, e quindi i principi della Privacy debbano essere generalmente applicati al trattamento dei dati personali, ve ne sono alcuni che meritano un’attenzione maggiore, come quelli sensibili (es. l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, ecc) e quelli relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)
La protezione dei dati personali viene disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dal cosiddetto “Codice della privacy”, nonché dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR).
I soggetti coinvolti nel trattamento e protezione dei dati, ossia le figure fondamentali della Privacy, sono:
L’azienda, per svolgere la propria attività economica, tratta quotidianamente (e necessariamente) i dati non solo di altre imprese - per le quali non vige l’obbligo della Privacy - ma, anche, di persone fisiche i cui dati sono protetti grazie alla regolamentazione di privacy e GDPR.
Il Titolare e Responsabile del trattamento deve raccogliere, conservare e trattare i dati in modo da evitare il mancato rispetto dei diritti garantiti agli interessati e la violazione dei principi e della normativa interna del nostro ordinamento giuridico e del Regolamento Europeo Privacy (GDPR).
Il Titolare ed il Responsabile del trattamento sono tenuti ad adempiere ad alcuni obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, la normativa vigente sulla Privacy, come:
Il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono prestare attenzione su alcuni aspetti che permettono di prevenire e gestire i rischi della violazione del trattamento dei dati personali degli interessati come:
Considerando che le misure organizzative per garantire il corretto trattamento dei dati e il rispetto delle previsioni della legislazione sulla Privacy (GDPR) richiedono che il personale dell’azienda sia informato e formato, la risposta alla domanda è: si!
Con ciò intendiamo che la legislazione (GDPR) non impone esplicitamente un obbligo di formazione sulla Privacy dei dipendenti, ma che tale obbligo è di fatto implicito, dal momento che il datore di lavoro deve prendere tutte le misure organizzative atte a garantire il corretto trattamento dei dati.
I funzionari del Garante della Privacy e/o la Guardia di Finanza, possono procedere con accessi presso l’azienda o presso un’abitazione o altra privata dimora per verificare il corretto adempimento degli obblighi previsiti dalla legislazione in materia di Privacy (GDPR) ma, in questo caso, è necessario l’assenso informato del Titolare e/o del Responsabile o, in sua mancanza, la preventiva autorizzazione del giudice.
Gli accertamenti ispettivi possono essere attivati da segnalazioni o da reclami presentati al Garante della Privacy dagli interessati al trattamento o, semplicemente, sulla base di controlli pianificati dagli organismi preposti.
Per le imprese e i professionisti che commettono violazioni degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di privacy (GDPR) sono previste:
Una volta che l’autorità di controllo notifica le presunte violazioni di adempimenti in materia di Privacy (GDPR) al Titolare o al Responsabile del trattamento, questi possono inviare al Garante della Privacy scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti.
Il Garante della Privacy, al termine del procedimento, emette un’ordinanza che può essere di archiviazione o di ingiunzione ed in questo ultimo caso, il contravventore può proporre ricorso davanti al Giudice competente.
In ogni caso, il contravventore può definire la controversia nel seguente modo:
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