Si sente spesso parlare di “reati ambientali”, ma cosa si intende con questo termine? Per rispondere a questa domanda dobbiamo rivolgerci ai giuristi che ci spiegano che, in generale, nella legislazione ambientale, con il termine “reato ambientale” si intende: “un comportamento (condotta) idoneo a mettere in pericolo o a ledere l’ambiente”. Ovviamente, la condotta (come direbbe il giurista) e il tipo di conseguenza, devono essere specificatamente previsti nella legislazione ambientale vigente, in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, poiché: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato”. E quest’ultimo è un diritto sancito dalla nostra Costituzione e dal Codice Penale e, naturalmente, si applica anche ai reati ambientali.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Il codice penale prevede da tempo alcuni reati ambientali, tra i quali ricordiamo:
Più recentemente, con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, è stato introdotto nel codice penale il Titolo VI –bis, dedicato esclusivamente ai delitti contro l’ambiente, introducendo le seguenti nuove fattispecie di reato:
Per i reati ambientali introdotti con la Legge n. 68 del 2015, il codice penale prevede pene molto severe, che vanno dalla reclusione, da 6 mesi (impedimento di controllo) fino a 15 anni (disastro ambientale), nonché multe da 10.000 a 100.000 euro.
Considerando anche le possibili aggravanti, la pena della detenzione può arrivare fino a 20 anni!
Sebbene la responsabilità penale sia imputabile alla persona fisica (ad esempio una figura apicale all’interno dell’impresa, quale ad esempio l’amministratore della società o un soggetto delegato), anche l’azienda può essere “coinvolta”, con gravi conseguenze economiche.
I reati ambientali, infatti, possono causare anche una responsabilità amministrativa, così come prevista dal D. Lgs. 231/01 con l’applicazione in capo all’ente di conseguenti pene pecuniarie come:
La Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, raccoglie tutti gli elementi essenziali del fatto, per mezzo di accessi nei luoghi e sopralluoghi in cui si è verificato l’evento. Quanto raccolto viene trasmesso al Pubblico Ministero, che iscrive la notizia di reato nel registro degli indagati. L'iscrizione della notizia di reato segna l'inizio formale delle indagini preliminari (come previsto dall’art. 335 del codice di procedura penale).
Ma la Polizia Giudiziaria non svolge sopralluoghi al solo fine di visionare i luoghi…
La nostra legislazione prevede dei diritti per la persona sottoposta alle indagini, che possiamo riassumere brevemente così:
Il diritto alla difesa sussiste in capo a ciascun indagato sin dal compimento dell’interrogatorio o dell’ispezione, così come al compimento di atti di perquisizione o sequestro.
Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
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