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Riconoscimento Crediti Formativi (tabella allegato III Accordo Stato Regioni 7/7/16)

La normativa vigente prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi sulla sicurezza per alcuni soggetti con formazione inerente salute e sicurezza sul lavoro.

Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI SICUREZZA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo strumento normativo a cui fare riferimento per verificare il riconoscimento dei crediti formativi sulla sicurezza è l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

Nell’Allegato III dell’Accordo è possibile consultare delle tabelle che specificano in modo dettagliato i crediti formativi sulla sicurezza totali o parziali riconosciuti in attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lettera c) della Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013.

L’Allegato III contiene le tabelle relative ai crediti formativi dei corsi sicurezza sia per quanto riguarda la formazione base che per quanto riguarda gli aggiornamenti.

 

QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEGLI ESONERI PREVISTI DALL’ALLEGATO III DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7/7/2016?

Le tabelle contenute nell’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 indicano gli esoneri per i soggetti formati ai sensi del D. Lgs. 81/08 che vogliano o debbano frequentare i corsi di formazione previsti per altre figure, ovvero:

  • Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP)
  • Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE)
  • Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)
  • Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • Lavoratori
  • Dirigenti
  • Preposti
crediti-formativi-sicurezza

COME DIMOSTRARE LA VALIDITÀ DEGLI ESONERI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

L’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 prevede che, ai fini degli esoneri, occorre fornire evidenza documentale, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, dell’avvenuto completamento dei percorsi formativi di riferimento dai quali discenda l’esonero dai percorsi formativi di contenuto analogo.

CREDITI FORMATIVI SICUREZZA SUL LAVORO: ESEMPI DEI CASI PIÙ FREQUENTI

Si riportano di seguito alcuni dei casi più frequenti di soggetti che voglio verificare il riconoscimento dei crediti formativi sulla sicurezza ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

  • Un soggetto con formazione da Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che debba ricoprire il ruolo di preposto, deve frequentare anche la formazione da preposto?

No, il RLS ha un credito totale per la formazione da preposto.

  • Un soggetto con formazione da dirigente, deve frequentare anche la formazione generale per i lavoratori?

No, il dirigente ha un credito totale per la formazione generale per i lavoratori.

  • Un preposto che abbia regolarmente frequentato l’aggiornamento da preposto, deve frequentare anche l’aggiornamento previsto per i lavoratori?

No, il preposto ha un credito totale per l’aggiornamento lavoratori.

  • Un soggetto che abbia maturato crediti RSPP è esonerato dalla formazione per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del RSPP (DL SPP)?

Si, aver maturato i crediti RSPP seguendo il percorso formativo composto dal modulo A, B e C consente un esonero totale rispetto ai corsi per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente è necessario consultare le tabelle riportate nell’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

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