Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in poi RLS) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come già previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
Nonostante l’individuazione del RLS e (o, come alcuni dicono, la “nomina del RLS”) sia sempre prevista, sia il numero minimo di RLS che le modalità per designazione ed elezione cambiano in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un numero massimo di 15 dipendenti, il RLS è solitamente eletto direttamente dai lavoratori, individuandolo al loro interno. Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, il RLS è comunque eletto o designato dai lavoratori, all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
L’Elezione o la Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non costituisce un obbligo del Datore di Lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale Elezione o Designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. La legge (D. Lgs. 81/08) prevede solo il numero minimo di RLS, demandando alla contrattazione collettiva (CCNL) la possibilità di definire un numero effettivo di RLS superiore al minimo di legge. Ricordiamo che il RLS non può coincidere con il RSPP nominato dal Datore di Lavoro.
La designazione o l’elezione del RLS è un diritto / dovere dei lavoratori, non un obbligo a carico del datore di lavoro. Insomma, contrariamente alla convinzione di alcuni, il datore di lavoro non deve procedere alla nomina del RLS!
Qualora i lavoratori non procedano alla elezione o designazione del RLS, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione. Per contro, è un obbligo del datore di lavoro informare i lavoratori sulla possibilità di elezione o designazione del RLS, nonché il formare il RLS individuato dai lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Ricordiamo però che, qualora i lavoratori non abbiano eletto o designato il RLS nella propria azienda, le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Il D.Lgs. 81/08 non prevede dei veri e propri obblighi per il RLS, bensì delle attribuzioni, spesso chiamate “compiti del RLS”. Il RLS in sostanza ha dei diritti, non degli obblighi.
I compiti del RLS possono essere così riassunti:
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Per poter adempiere ai propri compiti e svolgere correttamente le attività che gli competono, il RLS necessita di formazione, conoscenze e competenze ulteriori rispetto a quella già in suo possesso come lavoratore. In virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di “vigilanza” interna, e della posizione che lo vede avere rapporti sia con i lavoratori suoi colleghi che con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (datore di lavoro, RLS, Medico Competente), occorre infatti un approfondimento relativo sia l’identificazione e le principali misure per la gestione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro, che rispetto alle criticità che possono sorgere nel relazionarsi con soggetti il cui ruolo è, almeno in apparenza, contrapposto al suo.
Il RLS ha dunque diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, prevista dall’art. 37, del D.Lgs. 81/2008, finalizzata a permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima della formazione per il RLS è di 32 ore, di cui 12 dovranno vertere su rischi specifici e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Al termine dell’attività formativa deve essere svolta una verifica di apprendimento. Nonostante i contenuti generali e la durata minima siano già stabiliti all’interno di detto articolo, modalità, durata e contenuti specifici della formazione del RLS possono essere stabiliti in modo particolare in sede di contrattazione collettiva nazionale ed indicata nel relativo CCNL.
Si ricorda che è possibile effettuare la formazione per RLS in modalità e-learning solo se nel CCNL di appartenenza risulta prevista questa modalità come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
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La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sempre previsto obbligatoriamente un aggiornamento per il RLS, nella legislazione vigente non è indicata la durata minima di tale aggiornamento formativo. In assenza di indicazioni da parte della legislazione, per le aziende con meno di 15 lavoratori si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all'anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50.
Vedi la proposta formativa per l’aggiornamento del RLS di Vega Formazione:
- CORSI AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI
- CORSI AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI
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