La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro definisce come luoghi di lavoro, tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro accessibili al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
È evidente che rientrano in questa definizione anche le scuole. Quali sono quindi gli adempimenti applicabili per sicurezza, prevenzione e salute nella scuola?
Vediamo un approfondimento sul tema della sicurezza nelle scuole affrontando i seguenti argomenti:
QUALI SONO LE FIGURE PER LA SICUREZZA SCOLASTICA?
In tema di normativa per la sicurezza nella scuola, il principale riferimento è il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) D.Lgs. 81/08.
Consultando i principali articoli del TUSL è possibile identificare le figure dell’organigramma scolastico con un ruolo nella sicurezza scolastica, cerchiamo di capire quali sono:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: QUALE FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE?
Il Dirigente Scolastico, qualora non sia datore di lavoro e non svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, se in possesso di delega per la sicurezza scolastica con poteri decisionali e di spesa ha l’obbligo di frequentare la formazione di 16 ore per i dirigenti prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
LAVORATORI DELLA SCUOLA: QUALE FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SCOLASTICA?
Ogni lavoratore della scuola (insegnanti, collaboratori scolastici, etc), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, deve ricevere una formazione minima sulla sicurezza nelle scuole strutturata in un modulo generale di 4 ore comune a tutti i lavoratori ed un modulo specifico.
Per i lavoratori delle scuole la normativa vigente (Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) individua una formazione specifica di 8 ore relativa alle attività a rischio medio.
PREPOSTO E RLS: QUALE FORMAZIONE PER SICUREZZA, PREVENZIONE E SALUTE NELLA SCUOLA?
Qualora tra il personale scolastico vengano individuati uno o più preposti, questi dovranno frequentare una formazione particolare aggiuntiva per la sicurezza scolastica della durata minima di 8 ore come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), qualora venga eletto, deve frequentare uno specifico percorso formativo della durata di 32 ore come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
ADDETTI ALLE EMERGENZE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE: QUALE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO?
La normativa vigente per la sicurezza scolastica prevede che siano nominati gli addetti antincendio e primo soccorso.
In materia di sicurezza antincendio nelle scuole il D.M. 2/9/21 prevede che gli addetti antincendio debbano seguire una formazione di Livello 1, 2 o 3 secondo le casistiche previste dal Decreto stesso.
In materia di primo soccorso, invece, gli addetti al primo soccorso delle scuole devono frequentare specifici corsi di formazione della durata di 12 ore (Corsi Addetti Primo Soccorso Gruppo B – C)
Inoltre la normativa vigente (Legge 116 del 4/8/21) prevede l’obbligo di installazione del defibrillatore in tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado, tale obbligo comporta che debbano essere presenti anche degli addetti al primo soccorso autorizzati all’uso del defibrillatore.
QUALE FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO?
Nel momento in cui le studentesse e gli studenti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro entrano in azienda, essi sono di fatto equiparati dalla normativa vigente ai lavoratori.
Per tale ragione le studentesse e gli studenti in Alternanza Scuola -Lavoro devono seguire percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati al livello di rischio dell’azienda ed alla mansione svolta.
La normativa vigente, salvo diversi accordi in sede di convenzione, prevede che il modulo di formazione generale per i lavoratori sia a carico della scuola mentre il modulo di formazione specifica sia a carico dell’azienda ospitante.
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