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Sicurezza sul Lavoro: cosa si intende
e quali sono le figure chiave coinvolte

Cosa si intende per salute e sicurezza sul lavoro?

Salute e sicurezza sul lavoro significa evitare che il lavoratore subisca degli infortuni sul posto di lavoro come principio cardine adottato da ogni azienda. Per la legge, lavoro e sicurezza sono due termini che non possono essere separati.

Nel nostro Paese la normativa sicurezza sul lavoro è disciplinata  da diverse leggi come il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, più noto (anche se in modo errato, non trattandosi dell’unica legge sulla sicurezza) come “Testo unico sicurezza sul lavoro” o TUSL, in cui si deduce come l’obiettivo primario del legislatore sia quello di assicurare e garantire un adeguato livello di sicurezza sul posto di lavoro

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro e sulle norme sulla sicurezza sul lavoroaffrontando i seguenti argomenti:

LA SALUTE, LA SICUREZZA E IL LAVORO SONO TUTELATI DALLA COSTITUZIONE?

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La tutela della salute, il lavoro in sicurezza e il diritto al lavoro in termini generali sono diritti fondamentali tutelati non solo dalla specifica normativa sulla sicurezza sul lavoro, ma anche dalla Costituzione della Repubblica, nei seguenti articoli:

  • Art. 32 Costituzione - “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
  • Art. 38 Costituzione - “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
  • Art. 35 Costituzione - “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"
  • Art. 41 Costituzione - “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
     

COME SI RAGGIUNGE UN “ADEGUATO LIVELLO DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”?

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (TUSL 81/08) non individua specificatamente le misure e le norme di sicurezza che il datore di lavoro deve adottare per prevenire gli infortuni causati dai rischi insiti all'ambiente di lavoro e quelli derivanti da elementi esterni al luogo di lavoro. Le norme di sicurezza sul lavoro non individuano lo standard di sicurezza che il datore di lavoro deve garantire, pertanto, l’assenza di indicazioni ha indotto la giurisprudenza a coniare il concetto della “massima sicurezza sul lavoro possibile”. Questo significa che il datore di lavoro è tenuto ad offrire misure e tecniche di sicurezza secondo la “migliore scienza ed esperienza”.
L’imprenditore, per la sua posizione di garante, a norma dell’art. 2087 c.c. “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

 

IL DATORE DI LAVORO PUÒ SCEGLIERE LIBERAMENTE LE MISURE DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO?

Il datore di lavoro è libero di scegliere le misure di sicurezza sul lavoro più idonee dopo un’attenta e ponderata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro ma, è obbligato, ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro, ad adottare standard elevati di salute e sicurezza sul posto di lavoro, senza bilanciare ed analizzare i costi (delle misure sicurezza e degli infortuni) e i benefici.

In linea di principio, il datore di lavoro, qualora possa scegliere tra diversi sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, è tenuto ad adottare quello più idoneo a garantire un maggior livello di salute e sicurezza sul lavoro.
 

CHE COS’È LA “VALUTAZIONE DEI RISCHI”?

Il Datore di Lavoro nel predisporre le misure di prevenzione e protezione per tutelare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro deve conoscere i rischi, realizzando una mappatura dei rischi che consenta:

  • l’analisi, la stima e la valutazione del rischio
  • la valutazione dell’impatto organizzativo, economico, reputazionale, ecc.
  • la gestione del rischio sul lavoro e le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro da adottare per ridurlo se non neutralizzarlo.

A norma dell’art. 17 lett. a) D.Lgs. 81/2008 “Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)…”.

La legge e le norme di sicurezza sul lavoro (principalmente il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) non danno indicazioni metodologiche al datore di lavoro sulla valutazione dei rischi, pertanto il datore di lavoro dovrà scegliere i criteri da adottare per analizzare e valutare i rischi e per predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008, per determinate tipologie di Aziende, il legislatore ha previsto la possibilità di svolgere la valutazione dei rischi e redigere il DVR attraverso “procedure standardizzata”. Vedi il format del DVR predisposto sulla base delle procedure semplificate: CLICCA QUI!

LA SICUREZZA SUL LAVORO: COSTI O VANTAGGI?

La valutazione del rischio permette di prevenire le situazioni di pericolo che potrebbero causare infortuni o malattie professionali e di proteggere i lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali.

La corretta gestione del rischio sul lavoro e l’adozione degli adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (DPC) permettono di proteggere i lavoratori, limitando l’insorgere di malattie ed infortuni.

Quindi, sostenere un costo o investire in un sistema di sicurezza aziendale sul lavoro permette di tutelare le figure apicali (e le figure chiave responsabili della sicurezza sul lavoro) dell’azienda e di assicurare alla stessa numerosi vantaggi anche di tipo economico.

Investire sulla salute e sicurezza sul lavoro, sulla prevenzione e protezione limita o elimina:

  • la responsabilità civile (risarcimento del danno, azioni di rivalsa dell’INAIL, etc.)
  • la responsabilità penale (condanne restrittive alle libertà personali del reo e sanzioni pecuniarie)
  • la responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01 che colpisce l’azienda con sanzioni pecuniarie variabili da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 e/o interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, ecc.).

QUALI SONO GLI ENTI DELLO STATO PREPOSTI AI CONTROLLI E ALLA VIGILANZA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?

A norma dell’art. 13 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:

  • dall'azienda sanitaria locale competente per territorio
  • dal personale ispettivo del Ministero del lavoro
  • e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF).
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