Il Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 sviluppa specificatamente gli obblighi del Datore di Lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico e introduce nell’art. 80 l’esplicito obbligo di valutazione del rischio elettrico in azienda.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio elettrico affrontando i seguenti argomenti:
Il documento di valutazione del rischio elettrico può essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda?
In generale, non essendo precisato diversamente nell’art. 80 del D. Lgs. 81/08, l’obbligo di valutazione del rischio elettrico può essere adempiuto:
Qualora il documento di valutazione del rischio elettrico sia autonomo e distaccato rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, ad esso dovrà essere applicata non solo la disciplina speciale (con i contenuti stabiliti dall’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 81/2008), ma dovrà contenere quei requisiti essenziali riconosciuti dalla disciplina generale (cioè dall’art. 28 D. Lgs. 81/2008).
Pertanto il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà avere come requisiti minimi:
e ad esso dovrà essere collegata data certa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 81/08, nel documento di valutazione del rischio elettrico devono essere illustrate le misure di prevenzione e protezione attuate per:
La valutazione del rischio elettrico si pone l’obiettivo di identificare e, appunto, valutare il rischio elettrico connesso con l’impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori ed, in particolare, da rischi elettrici derivanti da:
La valutazione del rischio elettrico dovrà tenere in considerazione inoltre:
Dal punto di vista metodologico, nello svolgimento dell’attività di analisi e della valutazione del rischio elettrico, il Datore di Lavoro dovrà accertarsi innanzitutto che gli impianti elettrici siano stati progettati ed installati nel rispetto della regola dell’arte.
In tal senso il D.M. 37/08 dispone non solo che l’installatore realizzi gli impianti elettrici nel rispetto della regola dell’arte (come d’altra parte richiesto anche dall’art. 81 del D.Lgs. 81/2008), ma anche che lo stesso installatore rilasci al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti (DICO).
Tuttavia, soprattutto per quanto attiene la responsabilità in capo al Datore di Lavoro, la sicurezza di un impianto elettrico non è determinata dalla sola realizzazione dello stesso nel rispetto della regola dell’arte ma anche, e soprattutto:
Pertanto, nel documento di valutazione del rischio elettrico, il Datore di Lavoro dovrà prendere in considerazione quelle norme tecniche che, essendo pertinenziali ai fini di gestione in sicurezza degli impianti elettrici, disciplinano:
Il vero fulcro della responsabilità del Datore di Lavoro non si identifica nella fase di progettazione, costruzione e installazione degli impianti elettrici (sempre che tali attività non vedano coinvolti direttamente i lavoratori dello stesso Datore di Lavoro), ma si concentra soprattutto nella fase di impiego ed esercizio dell’impianto medesimo.
Coerentemente con tale nuova prospettiva di responsabilità a carico del Datore di Lavoro, il decreto correttivo del 2009 aveva provveduto a correggere l’art. 18 (del Titolo I) aggiungendovi il comma 3-bis, che cita “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
In questo modo ha creato un collegamento tra la posizione di garanzia del Datore di Lavoro (e dei Dirigenti) e quella dei singoli professionisti coinvolti nella realizzazione degli impianti elettrici, ossia:
nel tentativo di disciplinare una possibile distribuzione delle responsabilità in base alle specifiche competenze di ciascuno.
Pertanto, il Datore di Lavoro dovrà valutare il rischio elettrico concentrandosi sugli aspetti di gestione della sicurezza elettrica, in particolare:
I rischi derivanti da un impianto elettrico possono ricadere su due tipologie di lavoratori:
Per garantire i lavoratori che utilizzano l’impianto elettrico dal rischio elettrico è fondamentale:
Più complessa è l’organizzazione del lavoro degli addetti ai Lavori Elettrici, per i quali è fondamentale, nella valutazione dei rischi, appoggiarsi a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente sull’argomento, con particolare riferimento alla Norma CEI 11-27.
Sulla base di quanto visto nei paragrafi precedenti, il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà prevedere procedure che descrivano:
Tali procedure dovranno essere allineate alle previsioni della Norma CEI 11-27, tra le quali possiamo citare le seguenti:
In sostanza, come peraltro dovrebbe avvenire per ogni rischio rilevante presente nel luogo di lavoro, la valutazione dei rischi sfocia in un sistema di gestione volto a garantire la corretta applicazione nel tempo delle misure di sicurezza individuate dal Datore di Lavoro.
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