La valutazione del rischio antincendio è lo strumento con il quale il datore di lavoro analizza i rischi di incendio presenti in azienda e determina le misure di sicurezza antincendio da attuare.
La valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Dal 29/10/22, il Decreto Ministeriale del 3/9/2021, abrogando il D.M. 10/3/98, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri “temporanei o mobili” individuati al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.
In base a quanto definito al comma 2 del punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/21 i luoghi di lavoro possono essere classificati come:
Se il luogo di lavoro presenta:
Per luoghi di lavoro a BASSO rischio di incendio si intendono i luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:
Sono valutati a rischio NON BASSO d’incendio i luoghi di lavoro o parte di essi che non rientrano nei criteri di classificazione dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
La valutazione del rischio incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente, al fine di prendere i provvedimenti che sono eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza dell’attività.
La valutazione del rischio incendio ricomprende almeno i seguenti punti:
Nel caso l’attività sia dotata di specifica regola tecnica verticale viene verificato il rispetto delle disposizioni indicate nella regola tecnica di riferimento.
Laddove il luogo di lavoro ospitasse attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi (di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011), in possesso di progetto di prevenzione incendi:
la conformità delle misure adottate sarà valutata rispetto al contenuto di tali progetti, tenendo in considerazione eventuali note e prescrizioni ricevute dal Comando.
Ai sensi del D.M. 3/9/2021 la valutazione del rischio incendio deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
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