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La Valutazione del Rischio Incendio: cos’è e come va elaborata?

La valutazione del rischio antincendio è lo strumento con il quale il datore di lavoro analizza i rischi di incendio presenti in azienda e determina le misure di sicurezza antincendio da attuare.

La valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: QUALI CRITERI DEVONO ESSERE UTILIZZATI? 

Valutazione-del-rischio-incendio-esempio

Dal 29/10/22, il Decreto Ministeriale del 3/9/2021, abrogando il D.M. 10/3/98, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri “temporanei o mobili” individuati al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008. 

In base a quanto definito al comma 2 del punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/21 i luoghi di lavoro possono essere classificati come: 

  • Luoghi di lavoro a rischio incendio basso;
  • Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso.

Se il luogo di lavoro presenta:

  • un livello di rischi incendio NON BASSO, la definizione della strategia antincendio idonea viene eseguita seguendo i criteri del D.M. 3/8/2015 (il cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi)
  • un livello di rischio incendio BASSO, la mitigazione del rischio viene conseguita attraverso i criteri del D.M. 3/9/2021, ossia per mezzo del cosiddetto “Minicodice”

QUALI SONO I LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO INCENDIO?

Per luoghi di lavoro a BASSO rischio di incendio si intendono i luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi indicati di seguito: 

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2; 
  • piani situati a quota compresa tra - 5 m e 24 m;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico d’incendio specifico inferiore a 900 MJ/m2);
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 

QUALI SONO I LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO INCENDIO NON BASSO?

Sono valutati a rischio NON BASSO d’incendio i luoghi di lavoro o parte di essi che non rientrano nei criteri di classificazione dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: COME VA REDATTA?

La valutazione del rischio incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente, al fine di prendere i provvedimenti che sono eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza dell’attività. 

Valutazione-del-rischio-incendio

La valutazione del rischio incendio ricomprende almeno i seguenti punti: 

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’ incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
  • individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nel caso l’attività sia dotata di specifica regola tecnica verticale viene verificato il rispetto delle disposizioni indicate nella regola tecnica di riferimento.

Laddove il luogo di lavoro ospitasse attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi (di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011), in possesso di progetto di prevenzione incendi:

  • depositato presso il Comando Provinciale VV.F: in occasione di SCIA per le attività soggette di categoria A;
  • approvato dal Comando Provinciale VV.F. per attività di categoria B e C;

la conformità delle misure adottate sarà valutata rispetto al contenuto di tali progetti, tenendo in considerazione eventuali note e prescrizioni ricevute dal Comando.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: QUANDO VA AGGIORNATA?

Ai sensi del D.M. 3/9/2021 la valutazione del rischio incendio deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

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PER SAPERNE DI PIÙ...

Leggi l’Approfondimento D.M. 3/9/21: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO!

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