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Rischio Rumore: come effettuare la Valutazione del Rischio?

Il rumore inteso come rischio lavorativo fa parte del gruppo degli agenti fisici che sono trattati dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.

Oltre al rumore in questo gruppo sono compresi anche le vibrazioni meccaniche, gli ultrasuoni e gli infrasuoni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiale e naturali, il microclima, le atmosfere iperbariche e le radiazioni ionizzanti.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio rumore affrontando i seguenti argomenti:

TIPOLOGIE DI RISCHIO RUMORE

Il rumore può provocare danni sulla salute agendo sugli organi e sugli apparati cardiovascolare, endocrino, sul sistema nervoso centrale, con numerose conseguenze.

Il danno più grave provocato dal rumore è indubbiamente l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. L’ipoacusia infatti è una delle malattie professionali più frequentemente denunciate in Italia, anche se con un trend in diminuzione.

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, il rumore può determinare un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e riduce la percezione di segnali acustici di sicurezza, aumentando la probabilità degli infortuni sul lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art.190 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

Gli aspetti che devono essere presi in considerazione sono:

  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
  • per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  • tutti gli effetti indiretti del rischio rumore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • il prolungamento del periodo di esposizione al rischio rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile non è necessario approfondire la valutazione del rischio rumore. Nei casi in cui sorgano dubbi sulla reale situazione di rischio rumore a cui sono esposti i lavoratori ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da valutare il superamento o meno dei valori inferiori d’azione per i lavoratori più a rischio.

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI D’AZIONE

L’articolo 189 del D. Lgs. 81/08 fissa, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) e alla pressione acustica di picco (ppeak), i seguenti valori di riferimento:

  • valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
  • valori superiori di azione rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
  • valori inferiori di azione rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia caratterizzata da un’alta variabilità dell’esposizione giornaliera al rischio rumore è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori sopra riportati) il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A) e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Se è presente un’alta variabilità del livello di esposizione settimanale allora va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

QUANDO È NECESSARIA LA MISURAZIONE E QUALE METODO RISPETTARE

Ma quando è necessario effettuare la misurazione?

La valutazione del rischio deve prevedere anche misurazioni dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti nei casi in cui può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati.

I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011). Il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

In fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata facendo riferimento alle banche dati sul rischio rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO RUMORE 

Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione del rischio rumore il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

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  • adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  • scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
  • progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  • adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
  • opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Tali misure vanno considerate in particolare quando risultano superati i valori superiori di azione, ai fini di ridurre l’esposizione al rischio rumore. Inoltre i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali di avvertimento e l’accesso a queste aree è limitato, se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio rumore di esposizione.

Con il superamento dei valori superiori d’azione il D. Lgs. 81/08 prevede anche che il datore di lavoro sottoponga i lavoratori a sorveglianza sanitaria con cadenza di norma annuale (o diversa se prevista dal medico competente).

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

L’uso dei dispositivi di protezione individuali per l’udito (otoprotettori) è da prevedere qualora l’adozione delle misure di prevenzione e protezione sopra riportate non consentano di evitare il rischio rumore. In particolare il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l’udito quando l’esposizione supera il valore inferiore d’azione. L’obbligo di utilizzo scatta invece quando l’esposizione del lavoratore supera il valore superiore d’azione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Il processo di valutazione del rischio rumore si deve concludere con la redazione del documento di valutazione del rischio rumore in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare tutti i rischi di esposizione a cui sono esposti i lavoratori e le misure obbligatorie di prevenzione e protezione messe in atto.

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