Il rumore inteso come rischio lavorativo fa parte del gruppo degli agenti fisici che sono trattati dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.
Oltre al rumore in questo gruppo sono compresi anche le vibrazioni meccaniche, gli ultrasuoni e gli infrasuoni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiale e naturali, il microclima, le atmosfere iperbariche e le radiazioni ionizzanti.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio rumore affrontando i seguenti argomenti:
Il rumore può provocare danni sulla salute agendo sugli organi e sugli apparati cardiovascolare, endocrino, sul sistema nervoso centrale, con numerose conseguenze.
Il danno più grave provocato dal rumore è indubbiamente l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. L’ipoacusia infatti è una delle malattie professionali più frequentemente denunciate in Italia, anche se con un trend in diminuzione.
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, il rumore può determinare un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e riduce la percezione di segnali acustici di sicurezza, aumentando la probabilità degli infortuni sul lavoro.
L’art.190 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
Gli aspetti che devono essere presi in considerazione sono:
Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile non è necessario approfondire la valutazione del rischio rumore. Nei casi in cui sorgano dubbi sulla reale situazione di rischio rumore a cui sono esposti i lavoratori ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da valutare il superamento o meno dei valori inferiori d’azione per i lavoratori più a rischio.
L’articolo 189 del D. Lgs. 81/08 fissa, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) e alla pressione acustica di picco (ppeak), i seguenti valori di riferimento:
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia caratterizzata da un’alta variabilità dell’esposizione giornaliera al rischio rumore è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori sopra riportati) il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A) e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
Se è presente un’alta variabilità del livello di esposizione settimanale allora va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Ma quando è necessario effettuare la misurazione?
La valutazione del rischio deve prevedere anche misurazioni dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti nei casi in cui può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati.
I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011). Il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
In fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata facendo riferimento alle banche dati sul rischio rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione del rischio rumore il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
Tali misure vanno considerate in particolare quando risultano superati i valori superiori di azione, ai fini di ridurre l’esposizione al rischio rumore. Inoltre i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali di avvertimento e l’accesso a queste aree è limitato, se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio rumore di esposizione.
Con il superamento dei valori superiori d’azione il D. Lgs. 81/08 prevede anche che il datore di lavoro sottoponga i lavoratori a sorveglianza sanitaria con cadenza di norma annuale (o diversa se prevista dal medico competente).
L’uso dei dispositivi di protezione individuali per l’udito (otoprotettori) è da prevedere qualora l’adozione delle misure di prevenzione e protezione sopra riportate non consentano di evitare il rischio rumore. In particolare il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l’udito quando l’esposizione supera il valore inferiore d’azione. L’obbligo di utilizzo scatta invece quando l’esposizione del lavoratore supera il valore superiore d’azione.
Il processo di valutazione del rischio rumore si deve concludere con la redazione del documento di valutazione del rischio rumore in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare tutti i rischi di esposizione a cui sono esposti i lavoratori e le misure obbligatorie di prevenzione e protezione messe in atto.
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