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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO SICUREZZA PREPOSTI INTEGRATIVO ALLA FORMAZIONE E-LEARNING - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 E DECRETO LAVORO 2023

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Dalla definizione del D.Lgs. 81/08 il preposto deve avere delle competenze professionali sulla base delle quali può sovrintendere all’attività lavorativa, vigilare sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori e svolgere gli obblighi individuati all’art. 19 del decreto.



In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.



Premesso ciò se l’apprendista non è difatto titolare di tali poteri e manchi della dovuta esperienza non può essere individuato come preposto.


RISPOSTA:

Sull’argomento si è espressa la Commissione interpelli (interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023) e, per il caso specifico, scrive “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.


RISPOSTA:

Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, non è tenuto a svolgere la formazione preposto. Per quanto concerne il quesito sul professore di ginnastica, questi, nei confronti degli studenti, non ricopre il ruolo di preposto poiché gli studenti, non sono equiparabili a lavoratori in quanto non fanno uso di “laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici“.


RISPOSTA:

La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008 tra le quali, all’art. 18, si prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.



Individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma se è presente un Preposto, questo deve essere nominato.



Pertanto, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro.



Nelle organizzazioni meno articolate, come quella descritta, Lei in qualità di Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori senza individuare un Preposto.


RISPOSTA:

La normativa non vieta che una persona esterna all’azienda, o comunque non assunta come dipendente, possa rivestire il ruolo di preposto, a patto che eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto e sia riconosciuto dai colleghi come tale. Questo vale anche per la figura del capoufficio: per poter essere identificati come preposto bisogna esercitare i relativi poteri e funzioni, anche se non è presente una delega specifica.


RISPOSTA:

Il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente.

Va da se, che un libero professionista che non ha collaboratori alle proprie dipendenze non deve “autonominarsi” preposto di se stesso.


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