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LE FAQ DI VEGAFORMAZIONE

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Secondo l’art. 100, comma 6-bis), del D.Lgs. 81/08, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto ad assicurare l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria di cui all’art. 97, comma 6, lett. 3-ter del medesimo decreto (possesso di adeguata formazione da parte del Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto dell’impresa affidataria). Quali sono le modalità operative per adempiervi?

RISPOSTA:

L’art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08 obbliga il Committente o il Responsabile dei Lavoro ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto. Relativamente alle imprese affidatarie prevede l’acquisizione di una dichiarazione che indichi il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. Al successivo art. 100, comma 6-bis), si dispone, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, di assicurare che i soggetti che si occupano dello svolgimento delle attività di cui all’art. 97, quindi i soggetti indicati ai fini della verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria, siano adeguatamente formati. Ciò premesso, la domanda pone il problema di come assicurare l’adeguatezza della formazione. Il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97, tuttavia si può affermare che i contenuti della formazione devono riguardare gli aspetti inerenti l’attuazione dell’art. 97 (conoscenze in materia di salute e sicurezza nei cantieri per il controllo della sicurezza, per il coordinamento degli obblighi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, di verifica coerenza dei POS, di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori) e pertanto non può ritenersi sufficiente a riguardo la formazione di ruolo (dirigente o preposto) stabilita dall’art. 37, c, 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (atto n° 221 CSR), nonché, in generale, quella per l’espletamento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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