Agenti Biologici: secondo la definizione fornita dall’ art. 267 del D. Lgs. 81/08, per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”. Nella definizione di agente biologico, quindi, sono compresi batteri, virus, funghi e parassiti che, in circostanze favorevoli, sono in grado di riprodursi e crescere considerevolmente infettando l’organismo ospite.
Nel D. Lgs. 81/08 gli agenti biologici si suddividono in 4 gruppi di pericolosità a seconda del rischio di infezione:
Tra i settori di attività in cui, dal punto di vista lavorativo e secondo definizione, è più sensibile il rischio di esposizione agli agenti biologici troviamo:
Il Datore di Lavoro che utilizza agenti biologici dei gruppi 2, 3, 4 è tenuto a darne comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti secondo quanto previso dal D. Lgs. 81/08.
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