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Il Glossario di Vega: terminologia tecnica a portata di mano

Agenti Biologici

Agenti Biologici: secondo la definizione fornita dall’ art. 267 del D. Lgs. 81/08, per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”. Nella definizione di agente biologico, quindi, sono compresi batteri, virus, funghi e parassiti che, in circostanze favorevoli, sono in grado di riprodursi e crescere considerevolmente infettando l’organismo ospite.

Nel D. Lgs. 81/08 gli agenti biologici si suddividono in 4 gruppi di pericolosità a seconda del rischio di infezione:

    • Gruppo 1: nessuno o basso rischio individuale e collettivo - si tratta di agenti con scarsa probabilità di causare malattie nell’uomo o negli animali;
    • Gruppo 2: moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo – si tratta di agenti che possono causare malattie nell’uomo o negli animali, tuttavia è improbabile che costituiscano un pericolo per la comunità, per gli animali e per l’ambiente;
    • Gruppo 3: elevato rischio individuale, basso rischio collettivo – si tratta di agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un grave rischio anche per i lavoratori in quanto possono diffondersi nella comunità. Tuttavia, in genere, per questi agenti biologici sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapeutiche.
    • Gruppo 4: elevato rischio individuale e collettivo – si tratta di agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un grave rischio anche per i lavoratori in quanto possono diffondersi nella comunità. Non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapeutiche.

Tra i settori di attività in cui, dal punto di vista lavorativo e secondo definizione, è più sensibile il rischio di esposizione agli agenti biologici troviamo:

      • Servizi sanitari;
      • Agricoltura;
      • Zootecnia;
      • Industria alimentare;
      • Servizi veterinari;
      • Itticoltura.

Il Datore di Lavoro che utilizza agenti biologici dei gruppi 2, 3, 4 è tenuto a darne comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti secondo quanto previso dal D. Lgs. 81/08.

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