Appaltante e appaltatore: con questi termini si identificano rispettivamente:
Questa è quindi la sostanziale differenza tra l’appaltante e l’appaltatore e l’appalto può essere stipulato da un committente privato, pubblico, singolo o rappresentate di un’organizzazione (ad esempio: un’azienda).
Nel caso l’appalto venga stipulato da un’azienda, il soggetto appaltante è tipicamente un datore di lavoro committente; in questo caso, i lavori, i servizi o le forniture possono coinvolgere le attività svolte nell’azienda del datore di lavoro committente, determinando potenziali “rischi interferenti”.
Il soggetto appaltatore a cui sono affidati i lavori, servizi e forniture può a sua volta essere un’impresa appaltatrice o un lavoratore autonomo.
Come sopra accennato, qualora i lavori, i servizi o le forniture comportino delle interferenze con le attività svolte dal committente, possono generarsi dei “rischi interferenti”, spesso causa di infortuni: l’art. 26 del D. Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro stabilisce gli obblighi di prevenzione connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
In particolare, il D.Lgs. 81/08 prevede per l’appaltante l’obbligo di verificare in merito all’idoneità tecnico professionale degli appaltatori e di fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, appaltatore e appaltante devono collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese subappaltatrici coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
All’appaltante inoltre spetta il compito di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) che identifica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e che deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.
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