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Il Glossario di Vega: terminologia tecnica a portata di mano

ASPP

ASPP:  con questo acronimo, che significa Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, si intende quella figura che compone il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in appoggio al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con specifiche competenze in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro.

Il Datore di Lavoro ha la facoltà di nominare uno o più Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) al fine di migliorare l’efficacia di azione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Non vi sono parametri specifici per definire il numero di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) necessari in un’organizzazione, in questo senso l’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 81/08 si limita a riportare che: “gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni […] devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda”.

Il Datore potrà quindi nominare uno o più Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in funzione di:

  • settore di appartenenza dell’azienda;
  • attività esercitata;
  • dimensioni dell’azienda;
  • complessità organizzativa;
  • numero di lavoratori;
  • rischi presenti;
  • presenza di più unità produttive e/o sedi.

Ma cosa vuol dire essere in possesso delle competenze giuste per svolgere il ruolo di ASPP? Come per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), anche per ricoprire il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è necessario avere alcuni requisiti specifici:

  • possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado;
  • partecipazione a specifici percorsi formativi che consentano di conseguire le competenze necessarie per espletare correttamente questi incarichi, con superamento delle prove di verifica da essi previste.

I contenuti e caratteristiche dei percorsi formativi necessari per acquisire i ruoli di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono regolati dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

Infine è importante ricordare che per la nomina dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) il Datore di Lavoro dovrà obbligatoriamente consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ai sensi del D. Lgs. 81/08 art.18 c.1 lett.s) in comb.disp. art.50 c.1 lett.c).

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