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Il Glossario di Vega: terminologia tecnica a portata di mano

Danno Differenziale

Danno Differenziale: con il termine “danno differenziale” si intende quella parte di risarcimento del maggior danno rispetto a quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo che spetta al lavoratore o ai suoi eredi in ragione di un fatto illecito penale commesso dal datore di lavoro o da un soggetto terzo.

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o gli viene diagnosticata una malattia professionale, l’ente previdenziale gli riconosce un indennizzo e ciò a fronte dell’assicurazione obbligatoria che viene stipulata con l’INAIL dal datore di lavoro.

Nel caso in cui l’infortunio sia causato da una responsabilità altrui, che sia il datore di lavoro o un terzo e il danno subito sia di un ammontare superiore rispetto a quello indennizzato dall’INAIL, si può configurare il caso del “danno differenziale”.

Il risarcimento del danno differenziale e l’indennizzo INAIL si differenziano in quanto si basano su principi differenti:

  • Il risarcimento erogato dall’INAIL si verifica all’accadimento dell’infortunio sul lavoro o al riconoscimento di una malattia professionale, senza che ci sia l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro o di un terzo
  • Il risarcimento del danno differenziale richiede che l’evento dannoso sia causato dal comportamento colposo da parte del datore di lavoro o di un terzo e spetta a chi, pur percependo già una rendita Inail, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello accertato e indennizzato dall’INAIL.

Come si calcola il danno differenziale?

Volendo semplificare il calcolo, il danno differenziale è la differenza tra quanto versa l’ente previdenziale a titolo di indennizzo per l’infortunio o per la malattia professionale e quanto sia possibile chiedere al responsabile del sinistro come risarcimento del danno complessivamente inteso.

Il danno differenziale può comprendere, quindi, anche il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale come di seguito spiegati:

  • danno patrimoniale: in tale categoria sono comprese le spese vive sostenute dal lavoratore (spese mediche, di riabilitazione, ecc…) e il mancato guadagno dovuto all’infortunio;
  • danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico–fisica del lavoratore;
  • danno morale o danno non patrimoniale: corrisponde al risarcimento della sofferenza psicologica e dei turbamenti dello stato d’animo;
  • danno esistenziale: inteso come le alterazioni delle abitudini e della vita di relazione affettiva del soggetto danneggiato che comportano concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita.

Per il calcolo del danno biologico differenziale, l’INAIL per postumi valutati tra il 6% ed il 15% prevede un indennizzo in capitale liquidato una tantum (variabile in funzione dell’età e del grado di inabilità secondo tabella INAIL aggiornata con D.M. 45/2019) mentre per invalidità superiori al 15% l’indennità è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 del DPR 1124/1965 stabilite dall’INAIL di concerto con il Ministero del Lavoro aggiornate ogni quinquennio.

Per invalidità permanenti inferiori al 6% l’INAIL non riconosce alcun indennizzo ed il lavoratore può richiedere l’intero risarcimento del danno liquidato secondo i criteri civilistici.

Il danno differenziale deve essere calcolato tenendo conto di quanto l’INAIL corrisponde al lavoratore e quanto gli spetterebbe per il danno subito nel suo complesso.

Ne consegue che, se il danno subito non supera l’indennità liquidata dall’INAIL, nessun risarcimento del danno differenziale potrà essere riconosciuto al lavoratore.

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