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Lavoratore notturno

Lavoratore notturno: la definizione di lavoratore notturno è riportata nel comma 2, alla lett. e), del D. Lgs. n. 66/2003, ed è così articolata:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni (notti) lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoratore notturno a tempo parziale (part time).

Per comprendere appieno tale definizione sul lavoratore notturno è necessario chiarire cosa la normativa considera per “periodo notturno” (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 66/2003), ovvero il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Pertanto, a seconda delle indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale che si applica al lavoratore, il periodo notturno potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) e fino alla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).

La regolamentazione del “lavoratore notturno”, come chiarito dal dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 1050 del 26 novembre 2020, va quindi intesa nel senso che:

  • è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);
  • in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”;
  • in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.

Come definito dall’art. 1 del D. Lgs. N. 67/2011, il lavoratore notturno rientra tra le tipologie di funzioni lavorative per le quali è possibile esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato. Infatti tra le i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, anche detti “lavori usuranti”, rientro per la pensione anticipata anche i lavoratori notturni appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori a turni (ovvero lavoratori notturni con orario di lavoro inserito nel quadro del lavoro a turni) che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
  • al di fuori dei casi di cui al precedente, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore per nel periodo notturno per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
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