Preposto di Fatto: Per comprendere chi è il “preposto di fatto” è necessario ricordare chi è il preposto…
La figura del preposto sul lavoro è centrale per svolgere in sicurezza le attività aziendali. Ai sensi dell'art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/08, il preposto è un “soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il preposto infatti è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, a patto che sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo che in concreto ha cagionato l’infortunio; tra gli obblighi del preposto ricordiamo che egli: sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, verifica il rispetto delle normative antinfortunistiche, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, intervenendo se necessario per modificare il comportamento non conforme e/o interrompendo l’attività lavorativa in caso di persistere delle inosservanze. Si tratta, difatti, di un soggetto la cui sfera di responsabilità è modellata sui poteri di gestione e di controllo di cui concretamente dispone.
Come stabilito ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs. 81/08 (principio di effettività), la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale posizione, ovvero nel caso specifico, quella di preposto.
Pertanto, in assenza di incarico formale, ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs. 81/08 si parla di “preposto di fatto”.
Il preposto di fatto assume quindi le stesse caratteristiche e responsabilità del preposto cosiddetto “di diritto”, ossia colui al quale sia stato conferito formale incarico.
I casi giurisprudenziali nei quali la Corte di Cassazione si è espressa in merito sono diversi, con preposti identificati come "preposti di fatto" e quindi condannati per omissioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro che hanno comportato infortuni gravi o anche mortali.
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