Responsabile dei lavori: Il responsabile dei lavori viene definito dall’art. 89 del D.Lgs 81/2008 (comma 1 lett. c) come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti. In sostanza quindi, il responsabile dei lavori può essere incaricato o delegato dal committente per svolgere tutti o una parte dei propri obblighi.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (ovvero il codice relativo ai lavori pubblici), il ruolo di responsabile dei lavori viene assunto dal responsabile del procedimento.
I compiti del Responsabile dei Lavori, essendo questi una figura non obbligatoriamente presente, devono quindi essere definiti formalmente al momento della nomina, potendo essere tutti o in parte quelli a carico del committente, per mezzo di un incarico o di una delega di funzione. Questo aspetto è chiaramente previsto al comma 1 dell’art. 93 del D.Lgs. 81/08, che riporta quanto segue:
“Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Uno dei compiti che normalmente viene affidato al responsabile dei lavori è la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea; inoltro dovrà comunicare tali nominativi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che accedono al cantiere.
Il responsabile dei lavori, sempre sulla base dell’incarico ricevuto, può essere coinvolto nelle fasi di progettazione dell’opera, nelle quali deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Per i lavori pubblici quanto sopra avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
Infine, sempre sulla base dell’incarico ricevuto dal committente, il responsabile dei lavori può essere tenuto a verificare che il coordinatore per la sicurezza abbia adempiuto ai propri obblighi, richiamati agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e), tra i quali:
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