Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): l’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Il datore di lavoro può organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, oppure può incaricare persone o servizi esterni.
Il datore di lavoro ha in capo l’obbligo non delegabile di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, in base alle esigenze ed ai rischi aziendali, ha la facoltà di nominare anche uno o più Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Entrambe le figure, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), devono possedere capacità e requisiti professionali specifici e devono poter disporre di mezzi e tempo adeguati allo svolgimento dei compiti a loro assegnati.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per la sicurezza provvede:
Va ricordato che i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per la sicurezza sul lavoro sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni
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