RSPP: CHI È?
L’acronimo RSPP ha il significato di: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Il D.Lgs. 81/2008 (noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) indica come obbligatoria la nomina di un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) all’interno di ogni azienda.
Approfondiamo il tema del RSPP e degli ASPP affrontando i seguenti argomenti:
L’art. 17 del D. Lgs. 81/08 individua gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro e tra questi c’è la nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
Il Datore di Lavoro può nominare un RSPP interno all’azienda oppure può affidare il ruolo ad un consulente RSPP esterno, in ogni caso non può delegare la nomina RSPP ad altre figure dell’organizzazione aziendale.
In estrema sintesi, il ruolo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è di consulente, esperto in materia di salute e sicurezza, del datore di lavoro. Il datore di lavoro pertanto sarà affiancato dal RSPP nella gestione della salute e sicurezza del lavoro nella propria azienda.
Ma quali responsabilità ha il RSPP?
Benché il ruolo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP sia essenzialmente privo di autonomi poteri organizzativi, il RSPP deve attivarsi ed essere propositivo verso il datore di lavoro, che comunque rimane il primo garante della sicurezza in azienda.
Il principale compito del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sia in prima persona che tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il RSPP, infatti, si pone come coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nel dettaglio il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ha i seguenti compiti:
a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori;
f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza.
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, dopo aver dettagliatamente individuato i rischi presenti nel processo produttivo, deve definire le misure di prevenzione e protezione con l’obiettivo di diminuire il livello di rischio delle attività aziendali.
Per distinguere chiaramente se una misura è di prevenzione o di protezione il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dovrà definire correttamente l’evento dannoso, il pericolo e la situazione pericolosa che si potrebbe verificare.
“Misure di Prevenzione” qual è il significato: ridurre la frequenza di accadimento dell’evento dannoso
“Misure di Protezione” qual è il significato: ridurre la magnitudo (gravità) conseguente al verificarsi dell’evento dannoso.
A seconda delle dimensioni, della forma o della tipologia di azienda, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP può dunque essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP, figure professionali che devono essere anch’esse in possesso di competenze tecniche specifiche per poter supportare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal datore di lavoro per garantire un’efficace azione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Per la figura di RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, sia nel caso di RSPP interno che esterno, la Legge non prevede sanzioni contravvenzionali specifiche, tuttavia può essere ritenuto responsabile (o corresponsabile) dei reati connessi alla mancata attuazione delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro qualora l’infortunio si verifichi a causa della sua consulenza imprecisa o errata.
La figura del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP da sempre ha contorni sfumati nel contesto aziendale, anche a causa della difficoltà di comprendere il legame che intercorre tra il Datore di Lavoro e il massimo organismo esperto in materia di sicurezza costituito dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e dal SPP. Se da un lato è indubbio che il Datore di Lavoro è il primo garante della sicurezza in azienda, dall’altro è evidente che tutto ciò che il SPP determina, per imperizia, imprudenza o scarsa diligenza nello svolgimento dei propri compiti, può costituire una colpa ricadente sullo stesso SPP. A ciò si aggiunge che il RSPP/SPP non rappresenta solo un organismo di consultazione da parte del Datore di Lavoro, ma altresì un elemento attivo di per sé nell’organizzazione aziendale, dal quale cioè ci si aspetta sia di attivarsi per prevenire, che di impedire, in modo indiretto, qualsiasi situazione di pericolo riscontrata o riscontrabile.
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