FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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A livello normativo esiste un obbligo di dotare l’impianto antincendio di gruppo di continuità? Se così fosse quando è necessario? | 07/03/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il riferimento normativo per la conformità del sistema di alimentazione delle reti idriche antincendio attualmente in vigore è la norma UNI EN 12845:2020. Detta norma, nel caso di installazione di elettropompe, impone che “L’alimentazione elettrica deve essere sempre disponibile”. La scelta della modalità realizzativa che permetta di ottenere tale disponibilità continua è lasciata al progettista, ma può comprendere (tra le altre soluzioni potenzialmente valide) una doppia alimentazione rete elettrica aziendale/gruppo elettrogeno. | |
Rispetto alle "esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti" è corretto affermare che le prove con naspi e idranti dovranno essere effettuate solo da quegli addetti che operano in aziende dotate di naspi e idranti? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D.M. 2/9/21 prevede per gli addetti antincendio di attività di livello 2 e 3 l'effettuazione anche di prove pratiche con naspi e idranti, a prescindere dall'effettiva disponibilità degli stessi presso l'azienda. | |
Per quelle attività per cui è variata la tipologia di rischio incendio e quindi è necessario adeguare la formazione (esempio passaggio rischio medio - rischio elevato), entro quanto tempo si deve procedere con l'adeguamento formativo? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D.M. 2/9/21 non stabilisce il tempo concesso per l'adeguamento formativo, pertanto, a rigore, l'adeguamento formativo deve essere fatto immediatamente. | |
Il "Minicodice" a quali attività si applica? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il “Minicodice” D.M. 3/9/21 si applica solo ai luoghi di lavoro a rischio basso d’incendio, ovvero quelli ubicati in attività non soggette o non dotate di specifica RTV aventi tutti i requisiti previsti al punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/21. | |
Per la valutazione del rischio incendio delle attività a rischio non basso, quale indice di affollamento si utilizza? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’indice di affollamento per le attività a rischio incendio non basso, che quindi non rientrano nel “Minicodice” D.M. 3/9/21, non è univoco ma dipende dal tipo di attività. | |
E' necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 3/9/21? | 19/10/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il nuovo D.M. 3/9/21 prevede che la valutazione del rischio incendio debba essere aggiornata nei casi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero: • in caso di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro; • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; • a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Riassumendo, non è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, andrà aggiornata qualora si verifichino i casi sopra esposti secondo le modalità previste dalla nuova norma. | |
Per quanto riguarda le prove di evacuazione e le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, è sempre il D.M. del 26 agosto 1992 ad avere validità? | 19/10/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Citando il testo coordinato del D.M. 26 agosto 1992, realizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (reperibile da www.vigilfuoco.it): | |
In caso di aziende a rischio basso posizionate all’interno di realtà a rischio medio (es. piccolo negozio inserito in un centro commerciale), la valutazione del rischio di incendio dovrà essere fatta a prescindere da quanto fatto dal centro commerciale? | 22/09/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: In caso di promiscuità strutturale, impiantistica, nonché relativa al sistema di percorsi d’esodo (come nell’esempio del negozio inserito in centro commerciale), la valutazione del rischio per la specifica porzione di attività non potrà prescindere da quella effettuata per la realtà nel suo complesso. | |
Per il calcolo del carico di incendio, possono essere utilizzati i parametri inseriti nella sezione E3 (prospetto potere calorifico) dell'APPENDICE NAZIONALE ITALIANA alla UNI EN 1991-1-2:2005? | 22/09/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Impiegare tali valori come riferimento risulta essere un approccio corretto. | |
Esiste un obbligo normativo sull'aggiornamento dei piani di emergenza ai sensi dei nuovi decreti antincendio che sostituiranno il D. M. 10/3/98? | 31/08/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Non sussiste un obbligo normativo che preveda l’aggiornamento dei piani di emergenza e delle planimetrie di emergenza esistenti come conseguenza all’entrata in vigore del D. M. 2/9/21. |