FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Un pannello di controllo, costruito "in azienda" e per uso interno, va corredato di documentazione, anche se non rientra nella definizione di macchina? | 18/12/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il pannello di controllo ad uso interno deve essere progettato e realizzato a regola d'arte e deve essere conservata la documentazione che attesta ciò. Non deve essere marcato CE. | |
Per una macchina costruita "in azienda" e per uso interno, quindi non destinata all'immissione sul mercato, è obbligatorio produrre la dichiarazione di conformità ed applicare la marcatura CE? | 18/12/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Una macchina “autocostruita” è soggetta a Direttiva Macchine poiché quest'ultima si applica anche in caso di semplice messa in servizio della macchina. | |
Una linea per infustamento di urea composta da n. 3 macchine per riempimento fusti (le macchine prelevano il prodotto da cisterna, l'operatore aziona pulsante per riempimento) e n. 1 nastro trasportatore (trasporta il fusto vicino ad area di pallettizzazione) non è da considerarsi un insieme di macchine, è corretto? Preciso che le macchine possono funzionare anche singolarmente. | 18/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Per poter confermare che non si tratti di un insieme di macchine accorerebbe visionare il suo funzionamento. In ogni caso si ricorda che una serie di singole macchine e quasi-macchine munite di marcatura CE costituisce un «insieme di macchine» quando soddisfa i tre criteri riportati qui di seguito:
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Al mio cancello sono stati sostituiti i motori perché rotti. La ditta che ha eseguito il lavoro è diventata nuovo costruttore? Se si, mi deve rilasciare il fascicolo tecnico e la marcatura CE? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Se la sostituzione dei motori non ha portato modifiche sostanziali, il cancello non deve essere marcato CE dall’installatore; se invece sono state eseguite modifiche sostanziali (tipo aumento di potenza dei motori) l’impresa che ha eseguito le modifiche diventa il nuovo fabbricante e quindi è tenuta a marcare CE il cancello, rilasciare il manuale e la dichiarazione di conformità. | |
I comandi, secondo la direttiva macchine e l'allegato V DLgs 81/08, dovrebbero essere studiati per evitare-limitare i rischi di movimenti non voluti e pericolosi di un macchinario. Se è così, per quale motivo la grandissima maggioranza dei radiocomandi di gru e gru su camion (quindi macchine non certo a rischio basso) sono dotati di leve e joistik che pur semiprotetti da una barriera perimetrale, lasciano ampio spazio e possibilità di muovere inavvertitamente i comandi stessi e di provocare conseguenti movimenti incontrollati della macchina. | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Quanto da lei osservato è corretto e questo dimostra come alcuni aspetti della Direttiva Macchine siano valutati con scarsa attenzione da parte dei fabbricanti. Per farle un esempio anche la norma CEI EN 62745 “Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario” prescrive al punto 4.2.1 quanto segue” The remote station and its control actuators shall be designed and arranged so as to minimise the possibility of inadvertent actuation (for example, caused by dropping to the floor or striking an obstruction, failure of electronics) generating an unintended hazardous command”. Questo requisito non sempre viene assolto pienamente dal fabbricante. | |
E' corretto elaborare una precisa valutazione dei rischi e dei vizi palesi con relative istruzioni di lavoro e formazione del personale per una macchina costruita e acquistata dopo il 1996, della quale sono state smarrite sia il manuale d'uso e manutenzione che la dichiarazione CE? | 04/05/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: In assenza di documentazione attestante la conformità CE della macchina e in assenza di manuale risulta necessario effettuarne un'analisi dei rischi elaborando le relative istruzioni per il corretto uso. A seguito degli eventuali adeguamenti sarà necessario procedere con la formazione e l'addestramento dei lavoratori addetti, avendo cura di registrare le attività svolte. | |
La nostra azienda è in possesso di macchine acquistate prima del 1996, macchine che non hanno subito modifiche. Abbiamo effettuato una valutazione del rischio e individuato le misure di sicurezza da adottare secondo l'allegato V del D.lgs. 81/2008. La ditta incaricata per l'istallazione dei ripari dovrà rilasciare anche la dichiarazione di conformità secondo l'Allegato V? Non dobbiamo vendere la macchina, ma a livello normativo avremmo una corrispondenza... questo passaggio del possesso di una dichiarazione di conformità non mi è chiaro. Inoltre la macchina è priva di libretto di Uso e Manutenzione, basta un istruzione operativa di lavoro sicuro? | 19/11/2021 |
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E' corretto che una quasi-macchina abbia la marcatura CE? | 29/08/2019 |
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Una macchina automatica viene venduta senza uno specifico sistema di bloccaggio del pezzo (attrezzaggio) poichè non è stato definito in fase contrattuale la tipologia di pezzo da lavorare, demandato all'utilizzatore finale la creazione del sistema di bloccaggio pezzo più idoneo a seconda delle dimensioni e geometrie del pezzo stesso. | 05/08/2019 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Purtroppo non esiste un chiarimento ufficiale da parte del legislatore su come devono essere considerati gli stampi ad iniezione. L'interpretazione più diffusa è quella di considerarli delle attrezzature intercambiabili. Il fabbricante deve procedere quindi con la redazione del fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità CE, il manuale e la loro marcatura CE. | |
E' corretta la dicitura "linea nuova" all'interno di una dichiarazione di conformità CE di una macchina tipo linea di trasporto pile di cartone ondulato? | 12/07/2019 |
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La società per cui lavoro progetta e costruisce autonomamente delle attrezzature automatizzate di test e assemblaggio di articoli in plastica per uso interno. Le parti elettriche e pneumatiche delle macchine vengono progettate e costruite internamente dai nostri tecnici. Nell'ottica della marcatura CE di queste macchine vorremmo avere un chiarimento: i quadri a bordo macchina devono essere marcati CE e devono essere realizzati da aziende specializzate nel settore oppure possiamo progettarli e cablarli noi con le nostre competenze interne? La marcatura CE della macchina nel suo insieme (e relativa documentazione a corredo) fatta in conformità alla Direttiva Macchine in un certo senso va a coprire anche la parte elettrica? | 20/03/2019 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La marcatura dei quadri e dell'intera macchina non necessita di particolari abilitazioni per chi le emette. La marcatura CE della macchina si sensi della direttiva 2006/42/CE ingloba di fatto la conformità alla direttiva bassa tensione. | |
Stiamo affrontando un'offerta per certificare con CE d'insieme una pressa (con funzione di trancia) e un'isola robotizzata di asservimento. | 19/02/2019 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’insieme di macchine/quasi macchine come descritto non rientra nell’allegato IV del D.Lgs. 17/10. Per la valutazione della conformità dell’insieme si deve pertanto seguire quanto indicato dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 17/10 e cioè: “Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII”. Resta inteso che invece le valutazioni di conformità degli elementi costituenti l’insieme dovranno seguire le procedure previste dall’art. 9 in caso di macchine e art 10 in caso di quasi-macchine. | |
1- nelle dichiarazioni di conformità deve essere messo anche il numero di matricola o può bastare il numero di serie? (Es. abbiamo acquistato 20 fasce di sollevamento ma il certificato di conformità fa riferimento solo alla serie e non è citata la matricola di ogni singola fascia) | 01/02/2019 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: 1) Premesso che la Direttiva Macchine 2006/42/CE fa riferimento solo al numero di serie e non al numero di matricola (su cui peraltro non se ne evince la differenza), riportiamo quanto indicato dalla Guida applicativa alla Direttiva medesima: “Nel caso delle macchine di serie prodotte in grandi quantità, è possibile stilare un’unica dichiarazione CE di conformità che copre una gamma di numeri di serie o partite; in questo caso, la gamma coperta dalla dichiarazione deve essere specificata; si dovrà emettere una nuova dichiarazione CE di conformità per ciascuna nuova gamma di numeri di serie e partite. Ad ogni modo, si deve fornire la necessaria identificazione per garantire il collegamento fra ciascuna macchina e la dichiarazione CE di conformità applicabile”. 2) Non risulta necessario redigere un’ulteriore “dichiarazione di conformità all’allegato V”. Resta inteso che il datore di lavoro che acquista l’attrezzatura dovrà comunque verificare che la stessa risponda ai requisiti minimi dell’allegato V come dichiarato dal venditore. 3) Non abbiamo un fac-simile di dichiarazioni di conformità all’allegato V, ma ricordiamo che non esiste un format definito da normativa. Le modalità di redazione di questo documento è libera ma deve evidentemente contenere alcuni elementi minimi che sono: l’indicazione del tipo e modello di macchina e il suo numero di serie (se presente o codice univoco identificativo), un’espressa dichiarazione che la macchina è conforme ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. 81/08 e dall’art. 11 del D.P.R 459/96, la data e la firma del datore di lavoro che vende l’attrezzatura. |