FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Ho l’attestato di formazione rischio alto secondo il D.M. 10/03/1998, non più aggiornato. Ora la mia attività è di livello 2 (ex rischio medio), posso fare l’aggiornamento per tale livello? | 19/02/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’attestato di formazione secondo la precedente legislazione vigente (D.M. 10/03/1998), per decorrenza del periodo di transizione concesso dal nuovo Decreto Ministeriale (D.M. 02/09/2021), è da ritenersi non più “in corso di validità”. Ciò detto, con la partecipazione ad un corso di aggiornamento di livello equivalente a quello della formazione pregressa o inferiore, la formazione torna ad essere “valida”. Nel caso specifico, essendo l’ultimo attestato valido per attività di rischio “elevato”, si può procedere con l’aggiornamento della formazione con un corso di livello 2. | |
Relativamente ai requisiti per poter svolgere docenza nella formazione antincendio, il DM 2/9/2021 prevede 90 ore di esperienza pregressa in ambito pratico. Quali corsi vengono considerati per il calcolo delle ore? Sono considerati anche i corsi rischio basso svolti secondo il DM 10/03/98 che prevedevano 2 ore di prova pratica, seppur di presa visione? | 10/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il Suo dubbio è legittimo e rimane (parzialmente) irrisolto a livello normativo. Questo in quanto né il testo del D.M. 2/9/2021, né la successiva circolare di chiarimento DCPREV n. 15472 del 2021, forniscono chiarimenti espliciti relativi a quali porzioni dei corsi tenuti/organizzati ai sensi del D.M. 10/03/1998 siano da considerarsi “ambito pratico”. Potendoci dunque basare unicamente sui testi di legge, confermando la Sua interpretazione, riteniamo corretto il conteggio delle ore previste per le “Esercitazioni pratiche” come da programmi indicati dall’allegato IX dell’abrogato D.M. per corsi “A”, “B” e “C”. | |
Ai fini dell’aggiornamento degli addetti antincendio, le scuole Secondarie di I° grado che superano le 200 persone sono da considerare a rischio medio o elevato? E per una scuola dell'infanzia e Primaria che supera le 300 persone? | 06/02/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Le strutture descritte ricadono nelle attività di livello 2 (ex rischio medio). Per maggiori approfondimenti consigliamo di consultare la seguente pagina: Nuovo Decreto Antincendio – Vega Formazione | |
E' possibile scegliere a maggior tutela una formazione per gli addetti antincendio di livello superiore, pur a fronte di valutazione attestante un rischio inferiore? Ad esempio è possibile formare per il livello 2 anche se la valutazione del rischio incendio stabilisce un livello 1? | 06/02/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La normativa sul rischio incendio prevista dal nuovo DM 2/9/2021 prevede 3 livelli di rischio in relazione all’attività lavorativa. In base al livello di rischio è richiesto che gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ricevano una formazione congrua al livello stesso. Pertanto se l’azienda ha un’attività che ricade nel livello 1, gli addetti dovranno effettuare una formazione “minima” che risponde ai contenuti riportati dal DM 2/9/2021 nell’allegato III. Nulla vieta che gli addetti possano partecipare a una formazione superiore a quella “minima”, ad esempio una formazione in linea con quanto previsto per il livello 2 o 3. Per maggiori informazioni consultare la pagina: Nuovo Decreto Antincendio: tutte le risposte – Vega Formazione |