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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO PSC, POS, FASCICOLO DELL'OPERA: I DOCUMENTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI (AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP, CSP, CSE)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. 81/08 si intende per “impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.



Pertanto a nostro parere anche la ditta che fornisce ed installa un ponteggio, accedendo all’interno del cantiere, ha l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) (art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 81/08).


RISPOSTA:

Si evidenzia che il POS è un documento che compare nel Titolo IV, tra gli «Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto», senza che siano distinte le responsabilità dei diversi ruoli. Fa però riferimento all’art. 89, c. 1, lett. h), che lo descrive come «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV.



Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato da Datore di lavoro, RSPP, MC e RLS per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS nel rispetto dei contenuti minimi dell'allegato XV. Il motivo di tale scelta del legislatore è che il POS è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro e, pertanto, è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questo l'unico penalmente responsabile. Per quanto riguarda il RLS si deve parlare di avvenuta consultazione, la cui prova può avvenire in altri modi ben diversi da una firma e, per quanto riguarda il MC, si tratta di una "presa visione" alternativa alla visita (art. 104 del D.Lgs 81/08).



Si evidenzia infine che, nei modelli semplificati indicati nell’art. 104 bis e nel Decreto Interministeriale del 09/09/2014 riportano in evidenza la sola firma del datore di lavoro e del RLS, quest’ultima, come sopra indicato, solo per consultazione ed evidenziabile in altra modalità.


RISPOSTA:

Il POS è un documento obbligatorio per ogni impresa esecutrice, e va redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai rischi lavorativi dell’impresa stessa all’interno del singolo cantiere.



Il D.Lgs. 81/08 non da specifiche in merito all’obbligo di inoltro del POS alle imprese in subappalto, anche se trattandosi di un documento relativo ai rischi della singola impresa non ha grande rilevanza per le altre imprese esecutrici. Le imprese esecutrici dovranno invece ricevere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, che riguarda la prevenzione dei rischi dell’intero cantiere.



Si precisa che resta in capo all’impresa affidataria la verificare della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, com. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08


RISPOSTA:

Il POS è il documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico cantiere. Un consulente, in quanto lavoratore autonomo, non è tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi, quindi nemmeno del POS.

Qualora l’attività intellettuale sia svolta in un cantiere da un dipendente di un’azienda, il datore di lavoro di quest’ultima dovrà redigere il POS.


RISPOSTA:

Se le attività svolte non rientrano nella tipologia indicata nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, ossia non sono opere edili o di ingegneria civile, non è necessario redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), ma un Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/08) per tali attività.

Inoltre se le attività rientrano nell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), sarà necessario richiedere al cliente/committente il DUVRI, ossia ricevere informazioni sui rischi presenti in tali ambienti di lavoro e coordinarsi al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.


RISPOSTA:
1. Il fascicolo dell’opera è predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione (CSP), viene eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori dal CSE ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo dell’opera e che richiedono la designazione dei coordinatori per la sicurezza, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione (CSP).
2. Nei costi della sicurezza, ove è prevista la redazione del PSC, vanno stimati a cura del coordinatore per la sicurezza, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
3. I costi dei corsi di formazione necessaria all’utilizzo di attrezzature specifiche (e i costi delle attrezzature stesse) non possono essere inclusi nei costi della sicurezza, se non rientrano nell’elenco precedente.
4. Nei casi in cui non è richiesto il PSC, per quanto riguarda lavori non pubblici, facendo riferimento all’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08, si rileva che i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni devono essere indicati nel contratto, senza specificare chi li debba stimare.

RISPOSTA:
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo richiamare l’allegato XV del D.Lgs 81/08, nel quale sono elencati i contenuti minimi del POS che ogni impresa esecutrice, (anche subappaltatrice) deve elaborare.
Al punto 3.2.1, lettera a, punto 3 vengono richiesti: “i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato”. In merito a questo punto (3.2.1) interessante evidenziare che nel modello semplificato di POS individuato nel D.I. del 09/09/2014 si fa riferimento anche ad una possibile gestione comune delle Emergenze, Evacuazione e Primo Soccorso.
Anche nel modello di PSC si riscontra tale possibilità al 2.1.2, lettera h “l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune”.
A fronte di tali indicazioni si può ipotizzare che nel POS dell’impresa esecutrice i nominativi degli addetti alle emergenze siano preferibilmente dipendenti dell’impresa, ma, non si esclude la possibilità che siano anche di tipo comune, gestiti dalla committenza o dalla ditta affidataria, sempre che tali servizi, siano preliminarmente coordinati e gestiti con i vari attori presenti in cantiere, in funzione delle varie emergenze ipotizzabili.

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