FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Abbiamo affidato ad un'impresa dei lavori edili, che prevedono l'utilizzo di un ponteggio. L'affidataria farà portare ed installare il ponteggio da ditta specializzata in ponteggi. Tale ditta è tenuta a redigere il POS? | 05/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. 81/08 si intende per “impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Pertanto a nostro parere anche la ditta che fornisce ed installa un ponteggio, accedendo all’interno del cantiere, ha l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) (art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 81/08). | |
Per quanto riguarda le firme da apporre sul POS, durante il corso è emerso che il POS NON DEVE essere firmato dal MC e RLS e neanche RSPP ma solo dal DATORE DI LAVORO. Potreste argomentare meglio il tema? | 18/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Si evidenzia che il POS è un documento che compare nel Titolo IV, tra gli «Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto», senza che siano distinte le responsabilità dei diversi ruoli. Fa però riferimento all’art. 89, c. 1, lett. h), che lo descrive come «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV. Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato da Datore di lavoro, RSPP, MC e RLS per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS nel rispetto dei contenuti minimi dell'allegato XV. Il motivo di tale scelta del legislatore è che il POS è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro e, pertanto, è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questo l'unico penalmente responsabile. Per quanto riguarda il RLS si deve parlare di avvenuta consultazione, la cui prova può avvenire in altri modi ben diversi da una firma e, per quanto riguarda il MC, si tratta di una "presa visione" alternativa alla visita (art. 104 del D.Lgs 81/08). Si evidenzia infine che, nei modelli semplificati indicati nell’art. 104 bis e nel Decreto Interministeriale del 09/09/2014 riportano in evidenza la sola firma del datore di lavoro e del RLS, quest’ultima, come sopra indicato, solo per consultazione ed evidenziabile in altra modalità. | |
L'impresa affidataria deve inviare il proprio POS alle proprie imprese esecutrici in subappalto? | 06/02/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il POS è un documento obbligatorio per ogni impresa esecutrice, e va redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai rischi lavorativi dell’impresa stessa all’interno del singolo cantiere. Il D.Lgs. 81/08 non da specifiche in merito all’obbligo di inoltro del POS alle imprese in subappalto, anche se trattandosi di un documento relativo ai rischi della singola impresa non ha grande rilevanza per le altre imprese esecutrici. Le imprese esecutrici dovranno invece ricevere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, che riguarda la prevenzione dei rischi dell’intero cantiere. Si precisa che resta in capo all’impresa affidataria la verificare della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, com. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08 | |
Per lavori di tipo intellettuale è necessario redigere il POS? | 31/08/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il POS è il documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico cantiere. Un consulente, in quanto lavoratore autonomo, non è tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi, quindi nemmeno del POS. | |
L'attività di consegna, posizionamento e assemblaggio prodotti presso clienti, richiede la redazione di un POS anche se in assenza di opere edili in corso o cantieri? | 19/05/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Se le attività svolte non rientrano nella tipologia indicata nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, ossia non sono opere edili o di ingegneria civile, non è necessario redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), ma un Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/08) per tali attività. | |
1. L’impresa esecutrice di un’opera di manutenzione deve richiedere il fascicolo dell'opera al committente prima di procedere ai lavori per poter organizzare la sicurezza e le modalità operative di lavoro? | 04/03/2022 |
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Devo redigere un POS, per quanto riguarda gli addetti alle emergenze posso indicare i nominativi delle ditte in subappalto e dei lavoratori autonomi o devo indicare i solo i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso della nostra azienda? | 01/02/2022 |
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