FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverą, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Per quanto riguarda le firme da apporre sul POS, durante il corso č emerso che il POS NON DEVE essere firmato dal MC e RLS e neanche RSPP ma solo dal DATORE DI LAVORO. Potreste argomentare meglio il tema? | 18/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Si evidenzia che il POS è un documento che compare nel Titolo IV, tra gli «Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto», senza che siano distinte le responsabilità dei diversi ruoli. Fa però riferimento all’art. 89, c. 1, lett. h), che lo descrive come «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV. Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato da Datore di lavoro, RSPP, MC e RLS per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS nel rispetto dei contenuti minimi dell'allegato XV. Il motivo di tale scelta del legislatore è che il POS è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro e, pertanto, è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questo l'unico penalmente responsabile. Per quanto riguarda il RLS si deve parlare di avvenuta consultazione, la cui prova può avvenire in altri modi ben diversi da una firma e, per quanto riguarda il MC, si tratta di una "presa visione" alternativa alla visita (art. 104 del D.Lgs 81/08). Si evidenzia infine che, nei modelli semplificati indicati nell’art. 104 bis e nel Decreto Interministeriale del 09/09/2014 riportano in evidenza la sola firma del datore di lavoro e del RLS, quest’ultima, come sopra indicato, solo per consultazione ed evidenziabile in altra modalità. |