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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO SICUREZZA DIRIGENTI - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 E DECRETO LAVORO 2023

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, , “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.



Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”


RISPOSTA:

Alle sigarette elettroniche, in quanto dispositivi non contenenti tabacco, non si applicano le restrizioni previste per la tutela dei non fumatori (art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) se non limitatamente a quanto previsto sulla pubblicità. Si precisa che in passato la normativa sulla tutela dei non fumatori era stata estesa anche alle sigarette elettroniche, ma poi tale previsione è stata soppressa.



La sigaretta elettronica rimane invece vietata nelle scuole, comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti, in virtù della norma introdotta dall’art.4 (Tutela della salute nelle scuole) del decreto legge 104/2013.



Anche la Commissione Interpelli si è espressa sulla questione con Interpello 15-2013. La Commissione conferma che , in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo come previsto dalla disciplina sulla tutela dei non fumatori sopra riportata.



L’interpello aggiunge un’ulteriore indicazione “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.


RISPOSTA:

L’individuazione del preposto o dei preposti è uno degli obblighi in capo al datore di lavoro o al dirigente come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.



Saranno quindi il datore di lavoro o il dirigente a dover individuare un numero congruo di preposti in base alle esigenze aziendali e che siano in grado di svolgere le attività di sorveglianza e vigilanza previste dalla normativa vigente.


RISPOSTA:

L’individuazione del preposto è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b-bis) del D. Lgs. 81/08.

Di conseguenza, il dirigente potrà procedere con la nomina del preposto, assolvendo così ad un obbligo in capo suo e del datore di lavoro.

Va precisato che, per una corretta e chiara distribuzione di compiti e responsabilità, nella nomina del dirigente, che potrebbe non assumere la forma della delega di funzione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve indicare quali compiti intende affidare al dirigente, tra i quali potrebbe includere l’individuazione dei preposti.

In sostanza, il dirigente può nominare il preposto pur in assenza di una delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.


RISPOSTA:
Il D. Lgs. 81/08 non obbliga a formalizzare mediante un incarico scritto l’assunzione del ruolo di dirigente. Infatti, come precisato dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. E’ pertanto sufficiente che nell’ambito dell’organizzazione un soggetto eserciti i poteri giuridici propri del dirigente per assumerne a tutti gli effetti il ruolo, con conseguenti obblighi e responsabilità. L’incarico scritto è da ritenersi opportuno per ragioni di chiarezza interna all’organizzazione, ma non obbligatorio.
E’ inoltre importante precisare che il dirigente non deve necessariamente possedere potere di spesa, né tanto meno deve ricevere una delega di funzione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08.

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