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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE GENERALE (ACCORDO STATO REGIONI)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Se il lavoratore non frequenta e supera i corsi di formazione previsti dalla legge non può essere adibito ad alcuna attività lavorativa. La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro obbliga i lavoratori a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2 lett. h) del D. Lgs. 81/08) e in mancanza di tale adempimento il lavoratore può sia essere sanzionato dall’organo di vigilanza competente per il territorio (ASL o Ispettorato del Lavoro) che subire provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.


RISPOSTA:

La richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici come prevista dall'art 37 comma 12 del D.lgs.81/08 spetta al datore di lavoro dell’azienda della quale è dipendente il lavoratore da formare. Vega Formazione, come ente di formazione, organizza i corsi di formazione a cui possono iscriversi diverse aziende, ma sono le aziende che dovranno comunicare ciò al proprio organismo paritetico (qualora esista).


RISPOSTA:

Alle sigarette elettroniche, in quanto dispositivi non contenenti tabacco, non si applicano le restrizioni previste per la tutela dei non fumatori (art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) se non limitatamente a quanto previsto sulla pubblicità. Si precisa che in passato la normativa sulla tutela dei non fumatori era stata estesa anche alle sigarette elettroniche, ma poi tale previsione è stata soppressa.



La sigaretta elettronica rimane invece vietata nelle scuole, comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti, in virtù della norma introdotta dall’art.4 (Tutela della salute nelle scuole) del decreto legge 104/2013.



Anche la Commissione Interpelli si è espressa sulla questione con Interpello 15-2013. La Commissione conferma che , in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo come previsto dalla disciplina sulla tutela dei non fumatori sopra riportata.



L’interpello aggiunge un’ulteriore indicazione “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.


RISPOSTA:

Per quanto previsto dal D.lgs. 81/01 tutte le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori sono di fatto a carico dell’azienda utilizzatrice ad eccezione di talune specifiche esclusioni previste dall’art. 3 del D.Lgs 81/08. In particolare per quanto riguarda i lavoratori somministrati, gli apprendisti e i lavoratori in distacco tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro “utilizzatore”. Qualora tali lavoratori fossero già in possesso di formazione generale e/o specifica, l’azienda utilizzatrice avrà l’onere di verificare che sia idonea e adeguata.


RISPOSTA:

Il corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori "parte generale", cosi come precisato al punto 8 dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, costituisce credito formativo "permanente" ed è comune per tutte le attività e per tutti i settori, pertanto non deve essere ripetuto a seguito di cambi di mansione o di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.


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