FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverą, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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La lettera di conferimento della qualifica al Personale Addetto ai Lavori Elettrici si configura come adempimento obbligatorio? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […] “ Inoltre la norma CEI 11-27:2021 stabilisce nel punto 4.15.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”. Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto. Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/?t=1676988443113 | |
Per un manutentore elettrico č obbligatorio effettuare il corso CEI 11-27 (PES PAV) oppure č sufficiente avere la qualifica PES attribuita dal proprio datore di lavoro che si č basato su formazione ed esperienza pregressa (senza corso PES PAV)? | 02/03/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L'art. 37 del D. Lgs 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. In tema di Sicurezza Elettrica il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008). Sulla base di quanto sopra citato è quindi obbligatorio che il personale addetto ad effettuare lavori elettrici sia formato, in possesso di conoscenze e competenze, ai sensi della normativa specifica di riferimento CEI 11-27. In sostanza, il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conforme alle previsioni della norma CEI 11-27 consente di dimostrare (cioè: può essere considerato condizione sufficiente) il possesso della formazione necessaria per l’attribuzione della qualifica di PES o PAV, ma non è condizione necessaria per essere “di fatto” in possesso di tale formazione. Rimane in capo al datore di lavoro valutare e dimostrare se, eventuale formazione pregressa, possa essere sufficiente per ottemperare alle richieste della norma CEI 11-27 in tema di conoscenze e competenze degli addetti ai lavori elettrici (PES o PAV); evidenziamo tuttavia la necessità e l’importanza di riuscire a comprovare tale valutazione mediante attestati di formazione o altre registrazioni che dimostrino l’avvenuta formazione ai sensi della norma CEI 11-27 (con specifiche indicazioni sia in termini di contenuti che di durata della formazione). Ricordiamo infine che tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico possono svolgere i lavoratori. |