FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Nel caso di un cantiere in cui operano un’impresa e un lavoratore autonomo è obbligatorio nominare il CSE? Esempio: demolizione di un muro da parte di impresa edile e intervento successivo di un elettricista per il ripristino della parte elettrica. | 21/05/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: In base all'articolo 90, comma 4, del D.lgs. 81/08, il CSE deve essere nominato quando sul cantiere sono presenti più imprese esecutrici, anche se non contemporaneamente. Poiché il lavoratore autonomo non soddisfa i requisiti di impresa esecutrice stabiliti dall'articolo 89, comma 1, lettera i-bis, la presenza di una sola impresa esecutrice e di un lavoratore autonomo non richiede la nomina del CSE. | |
Abbiamo affidato ad un'impresa dei lavori edili, che prevedono l'utilizzo di un ponteggio. L'affidataria farà portare ed installare il ponteggio da ditta specializzata in ponteggi. Tale ditta è tenuta a redigere il POS? | 05/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. 81/08 si intende per “impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Pertanto a nostro parere anche la ditta che fornisce ed installa un ponteggio, accedendo all’interno del cantiere, ha l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) (art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 81/08). | |
Per quanto riguarda le firme da apporre sul POS, durante il corso è emerso che il POS NON DEVE essere firmato dal MC e RLS e neanche RSPP ma solo dal DATORE DI LAVORO. Potreste argomentare meglio il tema? | 18/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Si evidenzia che il POS è un documento che compare nel Titolo IV, tra gli «Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto», senza che siano distinte le responsabilità dei diversi ruoli. Fa però riferimento all’art. 89, c. 1, lett. h), che lo descrive come «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV. Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato da Datore di lavoro, RSPP, MC e RLS per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS nel rispetto dei contenuti minimi dell'allegato XV. Il motivo di tale scelta del legislatore è che il POS è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro e, pertanto, è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questo l'unico penalmente responsabile. Per quanto riguarda il RLS si deve parlare di avvenuta consultazione, la cui prova può avvenire in altri modi ben diversi da una firma e, per quanto riguarda il MC, si tratta di una "presa visione" alternativa alla visita (art. 104 del D.Lgs 81/08). Si evidenzia infine che, nei modelli semplificati indicati nell’art. 104 bis e nel Decreto Interministeriale del 09/09/2014 riportano in evidenza la sola firma del datore di lavoro e del RLS, quest’ultima, come sopra indicato, solo per consultazione ed evidenziabile in altra modalità. | |
L'impresa affidataria deve inviare il proprio POS alle proprie imprese esecutrici in subappalto? | 06/02/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il POS è un documento obbligatorio per ogni impresa esecutrice, e va redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai rischi lavorativi dell’impresa stessa all’interno del singolo cantiere. Il D.Lgs. 81/08 non da specifiche in merito all’obbligo di inoltro del POS alle imprese in subappalto, anche se trattandosi di un documento relativo ai rischi della singola impresa non ha grande rilevanza per le altre imprese esecutrici. Le imprese esecutrici dovranno invece ricevere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, che riguarda la prevenzione dei rischi dell’intero cantiere. Si precisa che resta in capo all’impresa affidataria la verificare della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, com. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08 | |
Nel caso di acquisizione del POS, attraverso l'impresa affidataria, del fornitore del calcestruzzo che impiegherà l'uso della autopompa e quindi con un minimo di attività nell'ambito del cantiere, è necessario inserire tale fornitore nella notifica preliminare? | 19/05/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Se il fornitore del calcestruzzo ha trasmesso il POS all’impresa affidataria, in tema di notifica preliminare si applica quanto previsto dal comma 1 dell’art. 99 del D. Lgs. 81/08 che rimanda all’Allegato XII. |