FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Il preposto può essere apprendista? | 21/05/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Dalla definizione del D.Lgs. 81/08 il preposto deve avere delle competenze professionali sulla base delle quali può sovrintendere all’attività lavorativa, vigilare sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori e svolgere gli obblighi individuati all’art. 19 del decreto. In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi. Premesso ciò se l’apprendista non è difatto titolare di tali poteri e manchi della dovuta esperienza non può essere individuato come preposto. | |
Se un’azienda ha un solo lavoratore, deve essere nominato preposto? | 14/02/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Sull’argomento si è espressa la Commissione interpelli (interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023) e, per il caso specifico, scrive “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”. | |
Il datore di lavoro di una scuola superiore d'aula deve fare il corso per Preposto? E il professore di ginnastica che invece lavora in palestra? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, non è tenuto a svolgere la formazione preposto. Per quanto concerne il quesito sul professore di ginnastica, questi, nei confronti degli studenti, non ricopre il ruolo di preposto poiché gli studenti, non sono equiparabili a lavoratori in quanto non fanno uso di “laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici“. | |
Gestisco un negozio di abbigliamento composto da me (datore di lavoro/rspp) e 2 dipendenti (addette alle vendite). L'attività è svolta su un unico turno, in un piccolo negozio, io lavoro insieme alle mie 2 dipendenti, una delle due è nominata RLS, tutti e tre abbiamo fatto il corso da addetto primo soccorso e Antincendio. Il mio dubbio riguarda, alla luce delle novità normative, l'obbligatorietà da parte mia della nomina di un preposto. Siccome tale ruolo comporta delle responsabilità vorrei rassicurare le mie dipendenti che non vogliono assumere responsabilità non necessarie. Mi è chiara l'obbligatorietà di individuarlo e nominarlo all'interno di lavori in appalto, titolo IV o art. 26, oppure in presenza di capireparto, capogruppo, caposquadra, etc. , ma ciò non mi appartiene. Vorrei sapere, il preposto è alla stregua dell'RLS cioè obbligatorio in azienda anche con un solo dipendente? Oppure con 2 dipendenti? Oppure 5? Oppure l'individuazione e la nomina del preposto passa da una valutazione del contesto e dell'organizzazione aziendale da parte del datore di lavoro? Al di fuori degli appalti, nel mio caso l'organizzazione è molto semplice e non sono presenti neppure "preposti di fatto" (ex art. 299), cosa prevede la legge nel mio caso? Posso non nominarlo perché di fatto non c'è e non serve? | 05/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008 tra le quali, all’art. 18, si prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”. Individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma se è presente un Preposto, questo deve essere nominato. Pertanto, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro. Nelle organizzazioni meno articolate, come quella descritta, Lei in qualità di Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori senza individuare un Preposto. | |
Una persona esterna all’azienda, o comunque una persona che non è dipendente di quell’azienda, può essere identificato come preposto? Inoltre al capoufficio è attribuibile il ruolo di preposto? | 06/02/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La normativa non vieta che una persona esterna all’azienda, o comunque non assunta come dipendente, possa rivestire il ruolo di preposto, a patto che eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto e sia riconosciuto dai colleghi come tale. Questo vale anche per la figura del capoufficio: per poter essere identificati come preposto bisogna esercitare i relativi poteri e funzioni, anche se non è presente una delega specifica. | |
Può un libero professionista, lavoratore autonomo, senza dipendenti o collaboratori, nominarsi preposto di se stesso? L'obbligo di nomina preposto non vige solo per le aziende con lavoratori dipendenti e/o collaboratori? | 24/10/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente. |